
Qualche giorno fa abbiamo pubblicato un articolo sui succhi di frutta a firma di Stefano Montibeller. L’autore sottolineava come molti prodotti, pur avendo un’etichetta a norma, dessero un messaggio ambiguo ai consumatori riguardo il contenuto effettivo di alcuni tipi di frutta. Un lettore ha chiesto un chiarimento per l’uso di un additivo nei succhi 100%. Pubblichiamo il quesito e la risposta di Roberto Pinton, esperto di produzioni alimentari.
La lettera sui succhi di frutta
Egr. Dottor Pinton, colgo l’occasione per formularle una domanda: a un succo di frutta è possibile aggiungere anidride carbonica rendendolo frizzante, in virtù del fatto che l’anidride carbonica risulta tra gli additivi alimentari autorizzati, mantenendo la denominazione “succo di frutta”? La ringrazio anticipatamente!
La risposta
Il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 20 (Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana) prevede che ai succhi e nettari possano essere aggiunti gli additivi alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008.
L’anidride carbonica è classificata dal regolamento (CE) n. 1333/2008 tra gli “Additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti, compreso gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia”, quindi nulla osta al suo utilizzo come additivo nei succhi di frutta.
Non mi risulta che in Italia ci sia un utilizzo significativo, ma in Germania, Austria e Svizzera è comune il Prickelnder Apfelsaft (succo di mela frizzante) che ha come unici ingredienti succo di mela e anidride carbonica, così come si trovano Fruchtsaftschorlen, bevande costituite da succo di frutta (in genere dal 25 al 50%) e acqua minerale gassata o comunque acqua e anidride carbonica.
Roberto Pinton
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Grazie dott. Pinton,
con la tendenza a consumo di bevande senza alcol, la frizzantatura con anidride carbonica sta diventando comune anche in Italia nei SUCCHI DI UVA…
A tal proposito mi piacerebbe conoscere il suo parere se i SUCCHI D’UVA afferiscono alla normativa dei Succhi di Frutta (conserve vegetali) con il DLgs 20, 151 e Dir 12, OPPURE vadano considerati un Prodotto Vitivinicolo che afferisce al Reg. 1308 e alla Legge 238.
Questa “ambivalenza” è oggetto di numerose discussioni tra i miei colleghi e spesso si arriva a conclusioni diametralmente opposte e crea numerosi problemi interpretativi anche in merito alle procedure sanzionatorie.
La ringrazio anticipatamente.
Ecco di seguito la risposta di Pinton:
Confermando la denominazione già attribuita dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 20 (Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana) in allegato I (Denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti) definisce come «succo di frutta» il prodotto fermentescibile, ma non fermentato, ottenuto da frutta sana e matura, fresca, refrigerata o congelata, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l’aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene.
L’allegato III allo stesso decreto indica che in luogo della denominazione di «succo d’uva» è possibile utilizzare quella di «mosto».
Anche il regolamento (UE) n. 1308/2013 dà la definizione di «succo d’uva» al prodotto liquido non fermentato, ma fermentescibile.
Lo stesso regolamento in allegato VII indica che “Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve”.
Dalla lettura combinata dei due testi non c’è dubbio che il «succo d’uva» (o «mosto») non fermentato rientri nell’ambito d’applicazione della normativa dei succhi di frutta.
Va anche ricordato, se di interesse, che sono diverse le varietà d’uva utilizzabili per i succhi e per il vino; per il vino possono essere utilizzati solo mosti e uve di varietà appartenenti alla specie Vitis vinifera e suoi ibridi, per il succo d’uva, oltre a queste, possono essere utilizzate anche uve di varietà appartenenti alla specie Vitis labrusca (vite americana, quella dell’«uva fragola»), il cui utilizzo è vietato invece per la vinificazione.