Il 29 luglio 2025 è entrato in vigore il Decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 102, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 luglio. Il provvedimento aggiorna in modo significativo le regole sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano, sostituendo il precedente decreto del 2023 e introducendo novità che riguardano sia i gestori idrici sia i cittadini.
PFAS e TFA: nuovi limiti per l’acqua potabile
Una delle misure più attese riguarda i contaminanti chimici. La somma degli PFAS ammessi nell’acqua potabile scende da 0,50 µg/l a 0,10 µg/l, con obbligo di rispetto a partire dal 12 gennaio 2026. Per la prima volta viene introdotto anche un limite specifico per il TFA (acido trifluoroacetico), fissato a 10 µg/l, che diventerà vincolante dal 12 gennaio 2027. Si tratta di parametri particolarmente rilevanti per la salute pubblica, viste le preoccupazioni legate alla persistenza di queste sostanze nell’ambiente.
Il decreto rafforza la trasparenza dei gestori idrici. Ogni cittadino avrà diritto ad accedere facilmente, anche online, a informazioni aggiornate su chi è il gestore della propria zona, sui metodi di trattamento e disinfezione utilizzati, sui risultati più recenti dei controlli, con valori dei parametri e frequenza di monitoraggio, sui dati su perdite della rete, struttura delle tariffe e reclami ricevuti.
Tutte queste informazioni confluiranno nella piattaforma digitale AnTeA (Anagrafe Nazionale Territoriale delle Acque), uno strumento che dovrà garantire un accesso semplice e trasparente ai dati sulla qualità dell’acqua potabile.

Gli obblighi per condomini e amministratori
Un tema particolarmente sentito dagli utenti è quello dell’‘ultimo miglio’, cioè il tratto che va dal punto di consegna del gestore fino ai rubinetti degli appartamenti. Vecchie tubature, raccordi e serbatoi condominiali possono infatti rappresentare un punto critico, nonostante l’acqua fornita sia conforme ai parametri di legge.
Il decreto interviene in questo senso imponendo nuovi obblighi di autocontrollo negli edifici prioritari (scuole, ospedali, strutture sanitarie e ricettive), con monitoraggi specifici su piombo e Legionella. Anche i condomini, attraverso gli amministratori, sono chiamati a prestare maggiore attenzione: spetta a loro verificare lo stato delle tubature interne, valutare la necessità di analisi aggiuntive e garantire che non vi siano contaminazioni lungo la rete interna. Questo punto rappresenta una novità importante, perché la preoccupazione di molti cittadini riguarda proprio l’acqua che percorre le vecchie condotte condominiali prima di arrivare al rubinetto.
Più sicurezza, ma serve attenzione locale
Il nuovo decreto segna un passo avanti importante nella protezione della salute dei consumatori: introduce limiti più stringenti, obblighi di trasparenza e sistemi di monitoraggio più capillari. Tuttavia, la sua efficacia dipenderà anche dall’attenzione che amministratori di condominio e gestori riserveranno al controllo dell’ultimo tratto di rete. Solo così sarà possibile garantire che l’acqua, conforme quando esce dagli impianti di distribuzione, rimanga sicura e di qualità anche quando arriva nei bicchieri delle famiglie.
Manfredi Buscemi – agronomo auditor IFS/BRC
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Mi sembra una notizia molto positiva.
Sia per la trasparenza/accesso alle informazioni che in questo settore impedisce (nonostante esistano delle norme) di conoscere cosa si beve, ed eventualmente intervenire con caraffe o apparecchi, sia per l’autocontrollo. Ora dipenderà da quando verrà applicata, almeno negli edifici prioritari (scuole, ospedali, ecc.).
L’articolo fa riferimento agli amministratori e ai condomini, ma questo riferimento non è presente nel DL e neppure nelle Linee guida ISTISAN 22/32 se non in condomini complessi,
perchè vengono sempre citati? c’è qualcosa che non conosco?
Questa è la riposta dell’autore dell’articolo Manfredi Buscemi.
È vero il DL ultimo e la direttiva 2020/2184 non parla di “locali non prioritari”.
Se si legge attentamente la tabella inserita in allegato 8 (capitolo9) del nuovo DL, dove fa riferimento alle classi di strutture “prioritari” fa riferimento alle ” Linee Guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184, a cura del Gruppo di lavoro ad-hoc sulla sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione idrica interni degli edifici e di talune navi in particolare in capitolo 8, che riporto fedelmente:
8. RACCOMANDAZIONI PER EDIFICI NON PRIORITARI IN CLASSE E Per gli edifici di classe E, sulla base delle esperienze applicative e dei dati ad oggi disponibili, non sono generalmente richieste azioni sito-specifiche di valutazione e gestione del rischio, fatta salva la raccomandazione per la verifica della presenza di piombo in relazione al quale si rimanda alla Appendice A. Tuttavia, soprattutto nel caso particolare di grandi edifici o complessi di edifici oppure di esposizione di medio-lungo periodo di soggetti vulnerabili in ambienti di vita o di lavoro, è raccomandata l’applicazione di misure di prevenzione e controllo di carattere generale ed eventualmente l’organizzazione di un piano di controllo così come indicato per le strutture appartenenti alle classi, B o C. In termini generali, per grandi condomini e complessi di edifici con reti idriche complesse potrebbe essere considerata l’opportunità di valutare se sia utile l’esecuzione di controlli della presenza di Legionella e/o Legionella pneumophila a carattere biennale. In ogni caso, è opportuno ricordare che fondamentale misura di controllo per le unità immobiliari interne a condomini è l’installazione di “contatori puntuali individuali” per ciascuna delle singole unità, eliminando i contatori condominiali comuni. Per grandi edifici e complessi di edifici a destinazione residenziale o di luogo di lavoro, su base volontaria, e in particolare in caso di presenza di soggetti fragili, o in caso di esposizione di medio-lungo periodo di soggetti vulnerabili, potrebbe essere opportuno, a livello di singola unità immobiliare o locale, l’implementazione di un piano di controllo indicato per le strutture appartenenti alle classi B o D (es., caso studio, Appendice E). Per grandi edifici o complessi adibiti a luogo di lavoro, come noto ai sensi del D.Lvo 81/2008, con più specifico riguardo all’art. 268 e all’allegato XLVI, dovranno applicarsi le disposizioni inerenti la valutazione di esposizione a Legionella
Riassumendo sono raccomandazioni che riferendoci alle definizioni specifiche come DA DIRETTIVA (UE) 2020/2184 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano:
per «sistema di distribuzione domestico» si intendono: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici sia privati e la rete di distribuzione nel caso in cui per essi, secondo la pertinente legislazione nazionale, non sia responsabile il fornitore dell’acqua in quanto tale
per «acque destinate al consumo umano» si intendono: a) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione di cibi o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente
In sintesi è fortemente raccomandabile che si creino in edifici definiti non prioritari anche i controlli MINIMI E che siano date le informazioni necessarie ai consumatori (CONDOMINI).
Ho letto con attenzione dott. La Pira, ma la sua spiegazione è molto forzata… ero a conoscenza delle Linee Guida Istisan 22/32 riguardo a condomini complessi e residenziali… ma non giustifico la corso ai laboratori di analisi ai quali gli amministratori di condominio stanno ricorrendo, quando abbiamo da spingere strutture importanti come le case di riposo, semmai.
Non crede che questa informazione vada precisata? cordialità MGRassi
Buongiorno , mi scuso ma la riposta non è mia ma viene direttamente dall’autore dell’articolo, che leggerà anche la sua replica
Buon giorno a tutti.
Qualche anno fa, credo 4, nel mio Comune è arrivato l’acquedotto.
Sono state poste, come credo ovunque, condutture per l’acqua in materiale plastico.
Come credo avvenga anche negli edifici di nuova costruzione.
Mi chiedo se, per quanto riguarda cessioni e contaminazioni da PFAS, TFA e microplastiche varie, provenienti da dette tubature, siano stati fatti studi.
Grazie.