La sede dello stabilimento produttivo va indicato sempre sull’etichetta dei prodotti alimentari? Dal prossimo dicembre non più, dice Dario Dongo
La sede dello stabilimento produttivo va indicato sempre sull’etichetta dei prodotti alimentari? Dal prossimo dicembre non più, dice Dario Dongo
Dario Dongo 19 Settembre 2014Spettabile Redazione, vorrei gentilmente porvi un quesito. Alla luce del regolamento UE N.1169/11 lo stabilimento produttivo va indicato in etichetta?
Mi spiego meglio, siccome noi facciamo produzione conto terzi vorrei sapere se lo stabilimento produttivo può essere indicato in etichetta o deve essere indicato esclusivamente l’operatore alimentare che commercializza il prodotto. Ringrazio anticipatamente per la disponibilità e porgo cordiali saluti.
Barbara
Risponde Dario Dongo, esperto di diritto alimentare e autore del libro “L’etichetta” che si può scaricare gratuitamente del sito.
Il regolamento (UE) 1169/2011 non prescrive la sede dello stabilimento tra le informazioni obbligatorie in etichetta. La sede dello stabilimento, a ben vedere, non era neppure prescritta dalla previgente direttiva 2000/13/CE, la quale a sua volta aveva consolidato la precedente 1979/112/CE, relativa a etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.
Il legislatore italiano aveva perciò introdotto la sede dello stabilimento quale notizia obbligatoria ulteriore, rispetto al cosiddetto “aquis communautaire”, con l’avallo della Commissione europea (la quale aveva riconosciuto il fondamento di tale prescrizione nella esigenza di garantire l’efficacia di gestione delle crisi).
Allo stato attuale il decreto legislativo 109/92 é ancora applicabile, in Italia, fino a sua formale abrogazione. E dunque, in linea teorica, l’indicazione della sede dello stabilimento rimane obbligatoria per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia.
A decorrere dal 14.12.14 (data di formale applicazione di gran parte del reg. UE 1169/11) tuttavia, la prescrizione italiana della sede dello stabilimento potrà venire mantenuta solo a condizione che il Governo italiano provveda alla notifica di tale norma alla Commissione europea, ai sensi del regolamento predetto. E il Ministero per lo Sviluppo Economico, per sua parte, non ha manifestato interesse in tal senso.
Ne segue che, a decorrere dal 14.12.14, l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento non sarà più opponibile agli operatori.
Dario Dongo
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Avvocato, giornalista. Twitter: @ItalyFoodTrade
In base alla legislazione attuale, allora, la confezione di frutta “sticks” della marca N.A. Natural Addicts a base di Mela e Lampone non è conforme. Infatti riporta solo l’importatore ma nulla dice dello stabilimento e luogo di produzione. Acquistata il 22/9/2014 presso Esselunga di Pioltello (MI). Grazie per il cortese riscontro. Cordiali saluti, Barbara Ferrando
Purtroppo – trattandosi di una norma nazionale recante obbligo supplementare rispetto alle regole comuni – essa non può trovare applicazione sui prodotti realizzati in altri Paesi, se pure commercializzati in Italia.
L’indicazione della sede dello stabilimento non può venire prescritta, perciò, a confezioni come quella citata.
Credo si debba precisare che il Reg. UE 1169/2011 tra le indicazioni obbligatorie prevede il nome o la ragione sociale E L’INDIRIZZO dell’operatore del settore alimentare il cui nome o con la cui ragione sociale è commericializzato il prodotto. Spesso l’idirizzo dell’operatore del settore alimentare coincide con la sede dello stabilimento. Per cui se è vero che non è più obbligatorio indicare la sede dello stabilimento è altrettanto vero che tra le indicazioni obbligatorie c’è quella di indicare l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile per le informazioni sul prodotto. Forse così è più chiaro.
Il nome e l’indirizzo di un operatore a scelta tra produttore, confezionatore e distributore costituiscono informazioni obbligatorie in etichetta fin dai tempi della direttiva 1979/112/CE, certo.
La sede dello stabilimento costituisce però una notizia aggiuntiva, che spesso non coincide con quella sopraindicata. Pensiamo ai prodotti a marchio del distributore, a lavorazioni conto terzi, a più stabilimenti che facciano capo allo stesso gruppo. O anche semplicemente alla non-coincidenza tra sede legale e sede operativa
Però l’indicazione del numero CE dello stabilimento va sempre indicato?
Occhio, però.
Il Reg.1169/2011 prevede che:
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
4. Il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione per particolari alimenti
Se non espressamente previsto diversamente, vale il criterio “lex specialis derogat generali” il che sta a dire che a fronte di una legge speciale (mettiamo, su confetture e marmellate) questa ha supremazia sulla norma generale (che è il reg.1169/2011) che pure ricomprende la categoria speciale delle confetture e marmellate.
Inoltre:
Articolo 38 Disposizioni nazionali
1. Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza. (…)
Ne deriva:
a) Se ci sono norme EUROPEE più specifiche in materia di etichettatura di determinati alimenti e se tali norme non sono state espressamente abrogate dal reg.1169/2011, continuano ad aver validità (quindi per confetture e marmellate rimangono le indicazioni aggiuntive “frutta utilizzata: … grammi (g) per 100 grammi (g)” e “zuccheri totali: … grammi (g) per 100 grammi (g)”, non previste dal reg.1169/2011, ma dalla direttiva 2001/113/C.
b) Se ci sono norme NAZIONALI più specifiche in materia di etichettatura di determinati alimenti esse DECADONO, in quanto lo Stato membro non può né adottare nuove disposizioni né MANTENERLE se in contrasto col regolamento 1169/2011, salvo espressa autorizzazione della Commissione.
c) per quanto riguarda la SEDE DELLO STABILIMENTO, rimane OGGLIGATORIA per i prodotti per i quali sia prescritta da altre normative verticali europee, come il vino (art.59 del reg.479/2008: “(…) l’indicazione dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore”) e come l’ortofrutta fresca (comprese le patate): quando non sia indicato lo speditore dev’essere indicato l’imballatore.
Non serve poi l’indirizzo dello stabilimento, ma serve il bollo sanitario (che proprio lo stabilimento identifica), per i prodotti di origine animale trasformati e non trasformati manipolati in uno stabilimento soggetto al riconoscimento a norma del reg.853/2004.
Già da un po’ riscontro in vari alimenti la dicitura “prodotto e confezionato in unione europea”
Questa variazione della normativa da il benvenuto alle società paravento per nascondere al consumatore dove è stato prodotto il bene e chi lo ha confezionato.
Da produttore onesto, che lavora anche per terzi, non ho necessità di nascondermi dietro questo offuscamento. Diversi altri lo faranno.
Mi chiedo sempre quale sia lo spirito che ha mosso il legislatore. Qualcuno me lo spieghi perchè, rivestendo i panni del consumatore, da dicembre non avro’ più una informazione che mi aiutava moltissimo nelle scelte.
Giuseppe, dire che non avrà più l’informazione che aveva prima non è corretto.
Già la 109/92 prevedeva sì l’indicazione dello stabilimento obbligatoria, ma di fatto per i prodotti di origine animale tale indicazione era sostituita dal bollo comunitario. La stessa cosa accadrà con il Reg UE 1169/2011. In sostanza quindi, per i prodotti di origine animale non cambia nulla!! Chi indicava la sede dello stabilimento per esteso continuerà a farlo. Chi lasciava il solo bollo comunitario continuerà a farlo. Nessuna indicazione per il consumatore viene meno! Per dare un’informazione corretta, questo era da speficare chiaramente, sia nel testo che nel titolo, dell’altro articolo a riguardo.
L’informazione al consumatore invece viene effettivamente meno solo sui prodotti non di origine animale. Questo è di fatto un danno per chi ritiene importante tale informazione e su questo non discuto, ma anche questo andava a mio avviso specificato…
Spiace che in nessuno dei due articoli il Fatto Alimentare abbia ritenuto opportuno farlo, nemmeno a posteriori…Al mio intervento nell’altro articolo mi è stato risposto che il consumatore non va a fare la spesa con l’elenco degli stabilimenti autorizzati, per cui per il consumatore, il bollo CE non significa nulla (parere discutibile comunque, visto che riporta in modo chiaro il Paese in cui è situato lo stabilimento). Anche se fosse vero, ciò non toglie che voler sostenere che da dicembre in poi verrà a mancare un’informazione tout court non è corretto.
@ Giuseppe Chillemi
A ben vedere, l’indicazione “(prodotto e) confezionato nella UE” è già un piccolo “di più”: il d.lgs.109 del 1992 (del 1992, non di ieri) prevede che l’indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione e/o di confezionamento possa essere omessa nei prodotti provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia.
La dicitura dettaglia che il prodotto è stato ottenuto rispettando i regolamenti europei su quello specifico prodotto (se ci sono) e quelli “orizzontali” (sulla sicurezza sanitaria eccetera, che ci sono per forza), come peraltro dev’essere anche per prodotti extra UE immessi nel nostro mercato e, in più, che ciò è avvenuto in uno dei 28 Paesi UE.
Fatte le debite proporzioni, equivale a un “Made negli USA” (prodotto realizzato negli USA secondo le norme USA) senza star lì a specificare se “made in Texas” o “made in Arizona”.
Nulla dice in relazione all’origine degli ingredienti, ma –attenzione- non lo dice nemmeno l’indicazione di uno stabilimento italiano o addirittura dello stesso comune di residenza del sig. Chillemi.
Piaccia o memo, una marmellata di arancia realizzata da un’impresa conserviera con sede a Catania conterrà sempre circa l’80% di zucchero (composto al 99,9% da saccarosio, composto chimico inorganico necessariamente uguale in tutto il mondo, dall’Italia, alla Germania alla Russia).
La mia opinione è che non conti tanto DOVE è prodotto un alimento (a meno che il terroir non gli dia particolari caratteristiche, ma in questo caso il sistema produttivo può richiedere la DOP o l’IGP), ma COME è prodotto.