Il bollino blu sulle banane non è un’esclusiva di Chiquita
Il bollino blu sulle banane non è un’esclusiva di Chiquita
Cristina Bellomunno 6 Gennaio 2025Con sentenza del Tribunale dell’UE (causa T-426/23), del 13 novembre 2024, caso Chiquita Brands/EUIPO, il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato che l’ovale blu e giallo della Chiquita Brands non può godere della protezione come marchio dell’UE per la frutta fresca.
Il bollino blu e giallo di Chiquita
Tutto ha inizio nel 2008 quando la nota società americana Chiquita Brands LLC chiede all’EUIPO (European Intellectual Property Office, agenzia dell’UE per la gestione dei marchi, disegni e modelli dell’UE) la registrazione del marchio figurativo costituito da un ovale blu contornato da un bordo giallo (senza ulteriori elementi denominativi e/o figurativi) come sotto rappresentato:
L’EUIPO concede la registrazione viene e registra il marchio per contraddistinguere vari prodotti rientranti nella classe 29: “Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti, comprese le insalate imballate; gelatine, confetture; uova, latte e prodotti lattiero-caseari; oli e grassi commestibili”; nella classe 30: “Dolciumi, gelati e ghiaccio; salse alla frutta”; nella classe 31: “Ortofrutticoli freschi”; nella classe 32: “Succo di frutta”.
La vicenda legale
Nel 2020, la Compagnie financiére de partecipation chiede all’EUIPO di dichiarare la nullità del marchio sopra raffigurato in quanto, nella sua prospettiva, si tratterebbe di un segno non dotato di carattere distintivo (uno dei requisiti che deve sussistere per la validità del marchio). L’Ufficio accoglie tale domanda e dichiara nullo il marchio rispetto a tutti i prodotti per cui era stato concesso.
Successivamente la Chiquita Brands LLC ricorre contro tale decisione avanti la Commissione di Ricorso e riesce a limitare i danni. La Commissione di Ricorso conferma infatti la precedente decisione rispetto alla frutta fresca (confermando per tale prodotto la nullità del marchio per carenza di capacità distintiva) e ribalta la precedente decisione riconoscendone la capacità distintiva rispetto agli altri prodotti per cui il marchio era stato concesso (per quali dichiara quindi la validità del marchio).
La decisione del Tribunale dell’UE
La questione giunge poi avanti al Tribunale dell’Unione Europea che conferma la precedente decisione e, quindi, dichiara nullo il marchio di cui sopra registrato da Chiquita Brands per la frutta fresca, incluse le banane mentre e ne conferma la validità per gli altri prodotti per cui era stato registrato.
Le motivazioni del Tribunale si sostanziano nell’osservazione che il marchio è costituito da un semplice ovale, una forma geometrica ritenuta comune e priva di elementi distintivi particolari. Il Tribunale aggiunge che nel settore della frutta (e delle banane in particolare) le etichette ovali sono frequentemente utilizzate in ragione della facilità della loro applicazione sulla superficie incurvata dei frutti. Anche la combinazione dei colori blu e giallo è piuttosto comune nel settore della frutta fresca e non conferisce quindi al marchio una distintività sufficiente.
Il bollino blu non è un’esclusiva di Chiquita
Il Tribunale ha anche respinto l’argomento – sostenuto da Chiquita Brands – dell’acquisizione da parte segno del c.d. secondary meaning. In altri termini Chiquita Brands aveva tentato di sostenere che il segno di cui sopra, sia pure sprovvisto di capacità distintiva all’atto del deposito, l’avrebbe acquistata nel corso del tempo grazie all’intenso uso e alla intensa pubblicità che sarebbero stati tali da ‘insegnare’ al consumatore a riconoscere in quel segno un marchio della Chiquita. Si pensi al marchio Divani&Divani che pur essendo inizialmente privo di distintività rispetto ai prodotti contraddistinti (divani appunto) essendo composto da una parola del linguaggio comune corrispondente al prodotto che si intendeva contraddistinguere, grazie all’uso prolungato e alla intensa pubblicità che ne è stata fatta nel corso del tempo è stato riconosciuto come marchio pienamente valido.
Nel caso di Chiquita, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto non provato l’acquisto del secondary meaning e ciò perché: i) la maggior parte delle prove fornite da Chiquita si riferiva solo a quattro Stati membri dell’UE, il che non è stato considerato sufficiente a dimostrare l’acquisizione della capacità distinta in tutto il territorio dell’Unione e ii) nelle prove fornite l’ovale di cui sopra era spesso utilizzato insieme alla parola ‘Chiquita’ o altri elementi figurativi. Di conseguenza il Tribunale non ha riconosciuto al solo ovale blu e giallo la capacità di indicare l’origine del prodotto. Ovviamente la sentenza in questione non impedisce a Chiquita Brands di utilizzare l’ovale in questione ma Chiquita Brands non potrà dolersi di ciò (almeno sotto il profilo della contraffazione di marchio) ove altri ne facciano uso per “frutta fresca”.
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