ciambelle donut dolci 153447205Il sistema di ritiro/richiamo nell’Unione Europea

La base normativa dell’istituto giuridico del ritiro/richiamo degli alimenti è rappresentata dall’art. 19 del Reg. (CE) 178/2002 (Parlamento Europeo, 2002b).

Al paragrafo 1 dell’art. 19 si stabilisce che, nel caso in cui l’operatore ritenga, o abbia motivo di ritenere, che un alimento in qualche modo passato nella sua disponibilità perché da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito ma che non sia più sotto il controllo immediato di tale operatore, non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, tale operatore deve immediatamente avviare le procedure per ritirarlo e informare le autorità competenti. L’obbligo di ritiro dell’alimento è quindi subordinato alla non conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza ed al fatto che lo stesso prodotto non sia più sotto il controllo immediato dell’operatore che prende coscienza e conoscenza della non conformità.

Nella seconda parte del primo paragrafo si dispone poi che se il prodotto può essere arrivato al consumatore, lo stesso operatore che ha avviato le procedure per ritirarlo ha l’ulteriore obbligo di informare i consumatori in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e richiamare i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute. Ciò a dire che, qualora la semplice informazione al consumatore circa il motivo del ritiro e l’eventuale misura di gestione del rischio, per esempio la cottura dell’alimento o la sua distruzione, fossero considerate insufficienti a garantire la tutela della sua salute, allora l’operatore ha l’obbligo di richiamare quell’alimento, cioè approfondire la sua azione di ritiro sino al consumatore.

Sono individuabili due livelli di comunicazione sul rischio a cui l’operatore sottende. Il primo è una informazione obbligatoria rivolta all’autorità competente che si concretizza nel momento della consapevolezza della non conformità dell’alimento ai requisiti di sicurezza, e la seconda altrettanto obbligatoria che si compie qualora il prodotto non conforme fosse arrivato al consumatore finale ed è a quest’ultimo rivolta.

 

Spatola di gommaIl dettato del secondo paragrafo dell’art. 19 si impegna nel delineare, ritagliandoli dal più ampio contesto generale, gli specifici compiti di quell’operatore responsabile dell’attività di vendita al dettaglio o distribuzione, cioè di quei soggetti che hanno soltanto indiretta responsabilità nella circolazione del prodotto insicuro (Aversano e Pacileo, 2006), con la caratteristica di non incidere sul confezionamento, sull’etichettatura, sulla sicurezza o sull’integrità dell’alimento. Questo operatore ha l’obbligo, come già definito in modo generale al paragrafo precedente, di avviare procedure di ritiro dal mercato di quei prodotti non conformi, entro i limiti della propria attività, e di contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti fornendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi di responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti. Le predette disposizioni stabiliscono quindi le regole generali che devono rendere possibile una efficace collaborazione tra i diversi soggetti della catena alimentare (Capelli et al., 2006).

Il terzo paragrafo dell’art. 19 individua una specifica situazione in cui l’operatore del settore alimentare può trovarsi qualora ritenga o abbia motivo di ritenere di aver immesso sul mercato un alimento che possa essere dannoso per la salute umana. In questo caso l’operatore deve informare l’autorità competente circa gli interventi adottati per evitare i rischi al consumatore finale. Tale disposizione deve essere collegata con il disposto dell’art. 10 del Reg. (CE) 178/02 (Parlamento Europeo, 2002b), il quale prevede che l’autorità pubblica adotti a sua volta provvedimenti opportuni per informare i cittadini nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale (Bruno, 2003). Il dovere di informazione affermato dall’art. 10, deve contemperare l’esigenza di non creare inutili situazioni di panico, che tra l’altro potrebbero comportare comportamenti non corretti da parte del consumatore (Viti, 2003). Inoltre, ai sensi dell’art. 50.2 del Reg. (CE) 178/02 (Parlamento Europeo, 2002b), è fatto obbligo all’autorità competente, qualora … disponga di informazioni relative all’esistenza di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, trasmettere tale informazione alla Commissione nell’ambito del sistema di allarme rapido.

Gli operatori, nel caso di immissione sul mercato di un alimento dannoso per la salute, non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti.

 

muffa contaminato spreco spazzatura 187485697È con clausola di chiusura che si dispone, al paragrafo quarto dell’art. 19, che gli operatori del settore alimentare collaborino ex post, ossia a rischio ormai realizzato (Bruno, 2003), con le autorità riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito al consumo. Questa cooperazione collaborativa tra operatori ed autorità competente può riguardare anche la consulenza da quest’ultima fornita agli operatori che necessitano di conoscere in che modo gli obblighi debbono essere ottemperati ed a loro volta le autorità competenti devono prestare assistenza agli operatori qualora questi lo richiedano (Capelli et al., 2006), sono disposizioni queste ispirate al principio di lealtà ed effettiva collaborazione che pervadono tutto l’articolo 19 (Aversano e Pacileo, 2006).

Quanto disposto dall’art. 19 che in rubrica indica obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare farebbe pensare che il driver di un ritiro e/o richiamo di un alimento non conforme ai requisiti di sicurezza sia solo ad esclusivo appannaggio dell’operatore del settore alimentare, in realtà l’autorità competente può imporre restrizioni all’immissione sul mercato di alimenti disponendone il ritiro sia nel caso di alimenti conformi, ex art. 14.8 del Reg. (CE) 178/02 (Parlamento Europeo, 2002b), che nel caso in cui individui una non conformità ed intervenga per assicurare che l’operatore ponga rimedio alla situazione creatasi. L’art. 54 del Reg. (CE) 882/04 (Parlamento Europeo, 2004) stabilisce infatti che Nel decidere l’azione da intraprendere, a seguito dell’individuazione di una non conformità l’autorità competente tiene conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatore per quanto riguarda la non conformità. L’azione che intraprende può essere, fra le altre, il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti (art. 54 p 2 l c).