Il sistema di allerta rapido alimentare è stato trattato più volte in queste pagine. Il Fatto Alimentare ha esposto la posizione del procuratore di Torino Raffaele Guariniello, seguita dall’intervento di Fabrizio De Stefani, direttore veterinario ASL ed esperto in sicurezza e diritto alimentare. Nel dibattito è intervenuto anche l’avvocato Giuseppe Giacovelli, esperto di diritto alimentare che ha proposto una riflessione sul rapporto tra sistema di autocontrollo delle aziende e le modalità di azione delle autorità nazionali.
Ora ospitamo un contributo di Gaetano Liuzzo dell’Asl di Modena che, insieme ad Andrea Serraino, Federica Giacometti ed Elena Bonfante del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna, hanno scritto questo testo per la rivista Italian Journal of Food Safety nel 2014.
Introduzione
Il richiamo/ritiro degli alimenti è uno strumento fondamentale per la gestione dei rischi nel quadro di una risposta a situazioni di urgenza in materia di sicurezza degli alimenti (FAO/OMS, 2012). Negli Stati Uniti il numero di richiami alimentari ha avuto un incremento dovuto ad un interesse sulla sicurezza degli alimenti e alla sicurezza in generale da parte delle autorità governative. Inoltre l’attuazione di misure preventive nei confronti di atti di terrorismo, nuove e più sensibili tecniche di rilevamento di agenti patogeni nonché la fiducia nelle indagini epidemiologiche hanno contribuito a confermare questo trend (Kramer et al., 2005). Alcuni paesi si sono dotati solo recentemente di un sistema di richiamo degli alimenti; è questo il caso per esempio della Cina che sull’onda emotiva di alcuni incidenti alimentari ha introdotto nel proprio ordinamento la food safety law del 2009 in cui sono contenute le basi giuridiche per la costituzione di un sistema di richiamo (Zhang, 2010).
Il termine ritiro (in inglese withdrawal, in francese retrait) ed il termine richiamo (in inglese recall, in francese rappel) rappresentano i termini fondamentali del lessico che caratterizza il sistema di richiamo. L’impiego però di questi termini non è sempre univoco ed il significato che i termini assumono nei vari sistemi nazionali di richiamo possono avere valenze diverse.
Con l’obiettivo di valutare le eventuali differenze fra i vari sistemi nazionali di richiamo degli alimenti sono state analizzate le caratteristiche salienti dei sistemi nazionali di Canada, Australia, Stati Uniti e Cina in confronto col sistema dell’Unione Europea. L’analisi era volta all’individuazione delle basi giuridiche, degli stakeholders coinvolti, delle definizioni utilizzate ai fini del ritiro e del richiamo, e dello stato giuridico di obbligatorietà o volontarietà dell’istituto giuridico del richiamo nel settore della sicurezza degli alimenti.
Nel presente studio, sono state analizzate le normative di riferimento dell’Unione Europea e delle singole realtà nazionali prese in considerazione. Per quanto riguarda l’organizzazione sul piano amministrativo, si sono consultati i siti web ufficiali delle agenzie governative coinvolte nella gestione dei sistemi di richiamo nazionali e i siti istituzionali dei vari paesi oggetto dello studio: per il Canada il sito della Canadian Food Inspection Agency, per gli Stati Uniti i siti della Food and Drug Administration e del Food Safety and Inspection Service, per la Cina il sito del Ministero della salute, per l’Australia il sito della Food Standards Australia New Zealand Agency. È stata infine condotta una revisione perlustrativa della letteratura scientifica utilizzando la banca dati ScienceDirect per identificare gli articoli accademici che avessero come soggetto il richiamo degli alimenti: tale ricerca è stata effettuata utilizzando le seguenti parole chiave: recall, withdrawal, food, recall system, i termini sono stati utilizzati singolarmente e in combinazione fra di loro aggiungendo anche le parole Canada, China, USA, Australia, UE.
Definizione di ritiro e richiamo
Il Reg. (CE) 178/02 (Parlamento Europeo, 2002b) nonostante definisca principi, responsabilità degli operatori del settore alimentare e funzioni e compiti dell’autorità competente in caso di azioni di ritiro e richiamo di un prodotto alimentare, non definisce giuridicamente né il ritiro né il richiamo. Una definizione legale di ritiro e richiamo è rinvenibile però nella Dir. 2001/95/CE del Parlamento e del Consiglio del 3 dicembre 2001 (Parlamento Europeo, 2002a) relativa alla sicurezza generale dei prodotti (non alimentari). All’art. 2 l g) si definisce richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori, mentre alla l h) si definisce ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l’esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore. A queste definizioni si è chiaramente ispirato il legislatore nazionale quando ha riportato i suddetti termini nelle linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica (art. 3, Accordo n 2334 del 28/07/2005; Ministero Italiano della Salute, 2005). Altri paesi della Comunità Europea, attraverso documenti delle proprie agenzie nazionali per la sicurezza degli alimenti, hanno proposto definizioni diverse. La Food Safety Authority of Ireland (FSAI) definisce il withdrawal cioè il ritiro, come la rimozione di un alimento unsafe a rischio dal mercato prima che abbia raggiunto il consumatore e come richiamo – recall – la rimozione dal mercato di un alimento a rischio quando ha raggiunto il consumatore e la notificazione di questo al consumatore (FSAI, 2010). La forma può essere diversa ma di fatto nella sostanza i contenuti sono quelli originariamente stabiliti nella definizione della Direttiva comunitaria sopracitata.
La stessa cosa non si può dire invece a livello internazionale dove vi sono differenze terminologiche che riflettono invece concetti differenti (Tabella 1).