Gentile redazione, sono un agente  della Polizia Municipale che da circa 30 anni si occupa di controlli commerciali e igienico annonari. Le scrivo per evidenziare un aspetto del “salvataggio” della L. 283/62 che creerà in futuro (nonostante che tutti facciano finta di ignorarlo) seri problemi per l’accertamento dei reati alimentari. L’art. 14, comma 17 della norma “taglia-leggi”, come risaputo, salva tutte le leggi che recano nell’epigrafe l’indicazione “codice” ovvero “testo unico”. In pratica vengono salvati solo tutti i testi di legge che recano come titolo “testo unico” mentre la 283 reca nell’epigrafe: Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto … 

E’ chiaro come ha riscontrato anche il Procuratore Guariniello, che il termine “testo unico” è presente nell’epigrafe ma non ne costituisce il titolo. Dire Testo Unico Leggi Sanitarie, testo Unico leggi PS, ecc è molto diverso dal dire “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie”. Se andiamo a leggere i contenuti degli articoli modificati elencati in epigrafe della 283/62, c’è scritto solamente che sono stati abrogati da un determinato articolo della L. 283/62. E’ evidente che il legislatore di allora abbia voluto eliminare tutti gli articoli riguardanti l’igiene degli alimenti , presenti nel TULS, per creare una legge speciale che disciplinasse la materia, senza inutili doppioni. Una legge speciale, quindi, che disciplina esclusivamente una determinata materia e non un testo unico che per definizione è una raccolta di norma provenienti da varie leggi. La sentenza della Cassazione che ha stabilito che la legge è ancora in vigore (e siamo tutti contenti!) non è stata fatta a sezioni unite (per cui non è l’interpretazione ufficiale e definitiva della norma), riguarda un caso specifico, non è per definizione a carattere generale e, tengo ad evidenziarlo, non è vincolante per i Giudici.

Nella primavera scorsa, come si ricorderà, un’altra sezione della Cassazione  aveva sostenuto esattamente l’opposto. Non capisco come mai tanta gente preparata (parliamo di laureati che occupano posti importanti a livello amministrativo nazionale) non si  siano accorti che il problema, se non verrà chiarito con legge, è stato solo rinviato. Questo vuol dire che se i NAS dovessero trovarsi di fronte ad un altro caso grave di sofisticazione alimentare, quando la denuncia arriverà in Cassazione dovranno sperare di capitare con la sezione che sostiene che la legge è ancora in vigore, perchè, altrimenti, se trovano quella che è convinta del contrario, i malfattori la faranno franca. Ho letto in internet che il mio ragionamento lo stanno facendo parecchi esperti del settore e anche diversi avvocati.  Se la Cassazione si fosse espressa a sezioni unite, allora il discorso sarebbe diverso, visto che l’interpretazione sarebbe stata considerata autentica; ancora meglio sarebbe stato se il Governo avesse ammesso la “svista” e avesse risolto il problema con un emendamento in modo di chiarire la problematica mediante una legge. Ma così, purtroppo, non è stato.

Piero Nuciari

 

Il ministero della salute sta mettendo a punto un  progetto di codice di sicurezza alimentare che  prevede un quadro organico di sanzioni amministrative – principali e accessorie, quali sospensione e chiusura impianti – che potra’ colpire ben piu’ del remoto rischio di un processo spesso destinato a esaurirsi per prescrizione del reato. La legge 283 a questo punto potrebbe  anche andare in pensione: il rischio di veder messi i sigilli a una fabbrica ad un negozio o pubblico esercizio, sia pure per un paio di settimane sino a quando le attrezzature non siano rimesse in regola, e senza neppure il tempo di far ricorso puo’ avere un buon effetto deterrente. A maggior ragione in quanto i controlli saranno resi progressivamente piu’ efficaci dalle nuove procedure che prevedono la notifica obbligatoria di tutte le non conformita’ che rilevano ai fini della sicurezza.
Tornando  alle questioni tecniche  del lettore vale la pena ricodare che:
nel nostro ordinamento costituzionale, e’ previsto che la magistratura segua la legge e non viceversa (come invece accade in alcuni sistemi di “common law”, es. USA, e in ogni caso limitatamente a certi ambiti)
– la legge c.d. “taglia-leggi” e’ chiara nell’escludere dalla sua mannaia le leggi dello Stato che rechino in epigrafe -e non nel titolo- la dicitura “testo unico”
– è vero che la Cassazione ha preso a marzo dello scorso anno una ingiustiicabile cantonata, ma e’ pur vero che proprio quella stessa Terza Sezione Penale del Supremo Collegio e’ tornata sui suoi passi con un’ampia relazione (neppure una sentenza, si noti bene) al preciso scopo di chiarire l’equivoco a tutti coloro che dovranno applicare la norma in questione. Non v’e’ dunque bisogno di alcuna ulteriore pronuncia delle Sezioni Unite in quanto non si configura alcuna difformita’ interpretativa tra diverse Sezioni, e l’unica di queste ad aver combinato un pasticcio lo ha poi risolto.