Richiamo prodotto: obbligatorio per le aziende in caso di rischi per il consumatore, ma tanti non rispettano le regole. Nota della Regione Marche
Richiamo prodotto: obbligatorio per le aziende in caso di rischi per il consumatore, ma tanti non rispettano le regole. Nota della Regione Marche
Redazione 22 Giugno 2016I richiami e i ritiri di prodotti alimentari dagli scaffali dei punti vendita sono un’azione e uno strumento utile per ridurre i pericoli in caso di non conformità di un prodotto. Anche se si tratta di un obbligo per le aziende, codificato con regole precise, spesso le comunicazioni non vengono date, è difficile ottenere le informazioni basilari e anche le fotografie del cibo ritirato dal commercio. La redazione de Il Fatto Alimentare da anni propone ogni settimana l’elenco dei prodotti ritirati dal mercato e in questo periodo abbiamo collezionato una lunga lista di aziende e di catene di supermercati che rifiutano di collaborare e di fornire i dati necessari per segnalare il richiamo dei prodotti. Qualcuno pensa che il richiamo e il ritiro dei prodotti sia un problema che riguarda soprattutto piccoli produttori o società distratte e poco attente alle regole. Non è così. Il problema riguarda tutte le aziende grandi e piccole in modo indifferenziato, tant’è che in questi sei anni sul sito abbiamo segnalato centinaia di prodotti e di marche italiane e straniere. Per approfondire il discorso e comprenderlo meglio, proponiamo ai lettori questa nota di Simona Martino pubblicata sul sito della Regione Marche, dove si fa il punto della situazione in chiave legislativa, riportando un provvedimento pubblicato pochi giorni fa dal Ministero della salute.
Cosa si intende per richiamo?
È una procedura obbligatoria a carico dell’OSA (Operatore del Settore Alimentare prevista dall’art. 19 paragrafo 1 del Regolamento CE 178/2002): “Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l’operatore informa i consumatori in maniera efficace e accurata del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti al consumatore, quando altre misure non siano sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute”. La procedura si applica anche agli operatori economici responsabili della sicurezza di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) di cui all’articolo 2 del Regolamento (CE) 1935/2004.
Modalità in caso di richiamo
L’OSA (titolare del marchio del prodotto o distributore/importatore di prodotto extranazionale, o in qualità di responsabile primario della sicurezza alimentare) predispone una comunicazione di richiamo rivolta ai consumatori, per agevolare l’individuazione del prodotto, contenente le seguenti informazioni minime: denominazione di vendita; marchio del prodotto; nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato; lotto di produzione; marchio di identificazione dello stabilimento, ove applicabile; nome del produttore e sede dello stabilimento; data di scadenza o termine minimo di conservazione; descrizione peso/volume unità di vendita; motivo del richiamo: descrizione precisa del pericolo che ha determinato il richiamo del prodotto. Inoltre l’indicazione generica, del tipo “prodotto non conforme”, non è sufficiente a soddisfare il requisito di accuratezza dell’informazione dettato dall’articolo 19 del Regolamento CE 178/2002. Tra le informazioni servono anche le istruzioni al consumatore per la gestione del prodotto acquistato, nonché ulteriori eventuali avvertenze, incluse le modalità per contattare l’assistenza clienti (numero verde, e-mail, ecc.); la fotografia del prodotto, così come si presenta al consumatore all’atto dell’acquisto.
Criteri per il richiamo
Le procedure da seguire, a seconda che sia stata appurata la sussistenza di un grave rischio per la salute umana o sia necessaria una valutazione del rischio, per decidere se adottare o no misure rapide a tutela della salute, sono descritte nell’ allegato 1, nel quale, i casi in cui si identifica un grave rischio per la salute umana sono stati suddivisi in acuti o cronici. La divulgazione, da parte dei distributori e dei dettaglianti, della comunicazione di richiamo deve avvenire mediante apposizione di cartellonistica presso i punti vendita interessati.
Inoltre, in caso di rischio di tossicità acuta al fine di assicurare una più efficace informazione del consumatore potenzialmente interessato, l’OSA deve anche utilizzare la forma di comunicazione che preveda la pubblicazione del richiamo a mezzo stampa, dispacci ANSA, radio, TV tenendo conto del livello di distribuzione raggiunto (locale, regionale, nazionale), e almeno una delle seguenti modalità di comunicazione:
– Pubblicazione del richiamo sul proprio sito
– Pubblicazione del richiamo su social network
In caso di rischio di tossicità cronica, l’OSA oltre al messaggio di richiamo mediante apposizione di cartellonistica presso i punti vendita interessati deve utilizzare almeno una delle seguenti modalità di comunicazione:
– Pubblicazione del richiamo sul proprio sito
– Pubblicazione del richiamo su social network
Nel caso di eventuale mancanza di un sito internet o di una pagina nei social media dell’OSA, sarà sufficiente, e obbligatorio, il comunicato di richiamo pubblicato sull’apposita pagina del portale del Ministero della Salute. Nel caso sia necessaria una valutazione scientifica per accertare la sussistenza di un grave rischio, occorrerà seguire i criteri riportati sul documento EFSA “Risk communication Guidelines” per determinare il livello di rischio. Nel caso in cui si evidenzi, a seguito della suddetta valutazione, la sussistenza di un rischio alto, l’OSA dovrà effettuare il ritiro del prodotto dal mercato e, per quanto riguarda il richiamo, dovrà procedere a informare il consumatore attraverso l’apposizione di una cartellonistica presso i punti di vendita, la pubblicazione del richiamo sul sito web, e, a seconda del livello di distribuzione (locale, regionale, nazionale), effettuare comunicati mezzo stampa, radio, TV.
In caso di rischio sconosciuto, a titolo precauzionale, e al fine di adottare misure a tutela della salute se il prodotto è andato al consumatore finale, l’OSA dovrà effettuare il ritiro del prodotto dal mercato e, per quanto riguarda il richiamo, procedere almeno con l’apposizione di una cartellonistica presso i punti di vendita.
Al fine di garantire un più ampio e tempestivo accesso alle informazioni ai consumatori, è stato implementato un sistema che consente la pubblicazione dei richiami sul sito web del Ministero. In tutti i casi in cui venga disposto il richiamo, gli OSA devono scaricare dal sito del Ministero l’apposito modello compilarlo e trasmetterlo alla ASL competente per territorio.
In caso di successiva analisi di revisione favorevole, l’OSA potrà predisporre un avviso di smentita del precedente richiamo che, con la stessa procedura, verrà pubblicato sul Portale del Ministero nella stessa pagina web.
Cosa si intende per avviso di sicurezza?
È una forma di comunicazione, diversa rispetto al richiamo dell’OSA, utilizzata dal Ministero della salute, recante informazioni basate su fonti ufficiali, divulgata a scopo precauzionale e a fini di tutela della salute pubblica. L’avviso di sicurezza, in termini generali, è diramato sotto forma di pagina web e/o di comunicato stampa. In ogni caso l’avviso di sicurezza non è da intendersi come sostitutivo del richiamo e, pertanto, non assolve l’OSA dall’obbligo di effettuarlo. Il Ministero della salute in caso di focolaio di malattia a trasmissione alimentare ove sia stata accertata la correlazione almeno epidemiologica con un alimento, nonché in situazioni di emergenza o crisi, si riserva di predisporre, in via sussidiaria, avvisi di sicurezza per informare i cittadini. Il Ministero della salute valuta altresì l’opportunità di pubblicare avvisi di sicurezza in caso di rischi derivanti da prodotti extranazionali, in attesa di poter acquisire informazioni dettagliate in merito all’elenco dei distributori sul territorio nazionale. Questi ultimi, una volta individuati, saranno tenuti alla divulgazione del richiamo secondo le modalità precedentemente descritte.
Ricordiamoci sempre di controllare anche scadenze e stato di conservazione dei prodotti.
Non di rado capita di trovare in prima fila, prodotti scaduti da parecchio, o carni impacchettate non più fresche (segno di prodotto tenuto fuori dal banco frigo [magari per un ripensamento del cliente prima di pagare] e rimesso in vendita senza tanti complimenti).
Altra cosa da controllare è lo stato delle confezzioni, ivi incluse quelle di vetro (in una confezione di nota maionese, ci trovai fusa nel vetro del barattolo una biglia di un cuscinetto d’acciaio, ed internamente, a contatto con la maionese, una bolla d’aria)…
ATTENZIONE sempre!