san carlo piu gusto fresco piccante patatine menta peperoncinoVi scrivo per segnalare un’etichetta, a parer mio, anomala. Per pura curiosità mi sono imbattuta in un pacco di patatine Più Gusto (San Carlo) al gusto menta e peperoncino. Il pacco riporta sul fronte la seguente dicitura “più gusto fresco piccante gusto menta e peperoncino”, accompagnata dall’immagine di due peperoncini e delle foglie di menta. Tuttavia, sul retro, tra gli ingredienti non vi è traccia né di peperoncino né di menta, se non sotto la dicitura “aromi (spezie e piante aromatiche)”. Tutto questo mi ha lasciato ancor più perplessa dopo aver letto il vostro articolo riguardo una sentenza della Corte di giustizia europea sugli ingredienti di un infuso ai frutti (leggi: “L’infuso di lamponi e vaniglia non contiene aromi naturali ottenuti da questi ingredienti“).

Anna Lisa

 

IMG_20150619_165642Gentile Anna Lisa, l’effettiva corrispondenza tra gli ingredienti e gli aromi dichiarati o comunque rappresentati nell’informazione al consumatore (in etichetta, pubblicità, siti web e pagine social riferibili all’azienda) e l’effettivo contenuto del prodotto si è da ultimo acuita, a seguito della recente pronuncia della Corte di Giustizia (1). Nel caso segnalatoci, e sulla base delle informazioni disponibili in etichetta, possiamo annotare quanto segue:

– il prodotto viene presentato con una denominazione che riferisce “al gusto di”, vale a dire all’aroma dell’alimento. Senza fare riferimento – con la diversa dicitura “con” – alla presenza di un “ingrediente caratterizzante” (la quale invece esige l’indicazione della sua quantità, in quota percentuale rispetto al totale degli ingredienti impiegati in ricetta),

– la lista ingredienti dell’alimento effettivamente riporta la presenza di “aromi (spezie e piante aromatiche)”, che appare congrua rispetto alla denominazione del prodotto come “patatine – chips gusto menta e peperoncino”,

– secondo quanto chiarito dalla Corte di Giustizia (2) tuttavia, all’impiego di diciture e immagini relative non solo agli ingredienti ma anche agli aromi – con modalità (es. collocazione, dimensione, etc.) tali da ingenerare nel consumatore una coerente aspettativa – dovrebbe corrispondere la effettiva presenza degli ingredienti stessi o degli “aromi naturali di…”.

patatineQuesta interpretazione restrittiva del giudice europeo rappresenta un’assoluta novità, atteso che fino a prima del 4 giugno 2015 – data di pubblicazione della sentenza – il concetto di “gusto di” o “aroma di” era stato generalmente tollerato, purché le caratteristiche organolettiche fossero coerenti con la denominazione dell’alimento. Ed è dunque ragionevole attendersi un pur breve periodo di riflessione per consentire alle aziende di adeguarsi rispetto a tali più rigorosi, e tutto sommato più precisi criteri. L’etichetta é invece problematica per ciò che attiene all’indicazione della presenza involontaria di ingredienti allergenici nel prodotto poiché, come abbiamo più volte evidenziato, non é ammissibile citare gli stessi con la formula “prodotto in uno stabilimento che utilizza anche…”.

Gli ingredienti allergenici devono infatti venire attribuiti – in modo chiaro, preciso e inequivoco – al contenuto del prodotto, e non alle condizioni di lavorazione né tantomeno allo stabilimento. Nel caso di rischio di contaminazioni accidentali la dicitura “contiene” o “può contenere”, seguita dal nome specifico dei singoli allergeni, deve perciò collocarsi all’interno della lista ingredienti.

La nostra squadra è a disposizione di enti pubblici, imprese e associazioni per ogni attività di consulenza su questi e altri temi. Per informazioni, si può scrivere a tech@fare.email o visitare il sito Gift.

Note: (1) C-195/14, sentenza 4.6.15

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Gp
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24 Giugno 2015 10:14

non essendoci una legge chiara circa le cross contamination degli allergeni le frasi “prodotto in uno stabilimento che lavora anche” e “può contenere tracce di” sono in pratica differenti per l’italiano ma non per la legge. Gli allergeni devono essere espressi in lista ingredenti e messi in evidenza nella stessa quando c’è la certezza del contenuto dell’allergene, mentre se vi è la possiiblità di cross contamination, quindi tracce di lavorazione post lavaggio linee di produzione (minima presenza) si usano a fine lista ing. queste frasi. A mio avviso un prodotto che non contiene di suo un allergene ma può avere una cross contamination deve indicare in italiano al massimo la prima versione cioè “prodotto in uno stabilimento che lavora anche” altrimenti la seconda essendo più esplicità cozza con il contenuto esplicito degli ingredienti stessi.