Pane nero e carbone vegetale: si può usare questo additivo per colorare brioche, grissini e pagnotte? Il parere dell’Istituto Superiore di Sanità
Pane nero e carbone vegetale: si può usare questo additivo per colorare brioche, grissini e pagnotte? Il parere dell’Istituto Superiore di Sanità
Valeria Nardi 9 Gennaio 2016È sempre più frequente avvistare in panetteria, sul bancone del bar e al supermercato brioche, pane, pizze e persino dolci “neri”. Non si tratta di prodotti da forno con farine integrali né di segale, ma di preparazioni realizzate aggiungendo carbone vegetale. Questo additivo è una polvere ottenuta da legno opportunamente carbonizzato che può essere utilizzato come colorante (secondo il Reg. CE n. 1333/2008), oppure come integratore alimentare, e quindi in pillole (Reg. UE n. 432/2012) grazie alla sua proprietà adsorbente dei gas intestinali.
Contrariamente a quanto detto e scritto in queste settimane, in nessun caso il carbone vegetale può essere utilizzato come “ingrediente” nella preparazione di alimenti. Inoltre non può essere utilizzato come colorante nel pane e nella pizza perché le norme vietano l’impiego di qualsiasi tipo di colorante in questi alimenti, in base allo stesso Reg. CE n 1333/2008, come ci ha spiegato Marco Silano Direttore del reparto di Alimentazione, Nutrizione e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità.
Se si vuole beneficiare delle proprietà salutistiche del carbone attivo si può invece assumerlo (sentendo il parere del proprio medico) sotto forma di integratore. In questo caso, per essere conforme alla normativa vigente, la confezione deve riportare la frase: “il carbone attivo contribuisce la riduzione dell’eccessiva flatulenza postprandiale”. Sull’indicazione in etichetta deve essere chiara la modalità di assunzione che specifica come “l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1 grammo almeno 30 minuti prima del pasto e di un altro subito dopo il pasto”.
Sulla sicurezza del carbone vegetale si è già espressa l’Efsa con un parere del 2012, che valutava il suo utilizzo come additivo colorante privo di rischi.
Occorre ricordare che esiste la possibilità di interazione tra gli integratori al carbone vegetale e alcuni farmaci. Le capsule di carbone non vanno assunte in concomitanza ai farmaci perché ne limiterebbero la biodisponibilità, ma bisogna aspettare alcune ore.
Un aggiornamento della situazione e un chiarimento da parte del Ministero della salute arrivato in redazione il 13 gennaio 2016 chiarisce in modo definito la questione del carbone vegetale negli alimenti.
“Il claim del carbone attivo (Reg. 432/2012) non si può utilizzare per alimenti diversi dagli integratori. Peraltro l’impiego del carbone attivo come ingrediente per finalità “fisiologiche”, ad oggi, non è ammesso in alimenti diversi dagli integratori alimentari perché richiederebbe una preventiva autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) 258/97 sui novel food.”
Clicca qui per l’approfondimento.
Di seguito proponiamo il nuovo comunicato diffuso pochi giorni fa dal Ministero della salute.
Il Ministero della Salute, il 22 dicembre 2015 ha diffuso la nota 47415, indirizzata agli assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome, in cui vengono elencati una serie di chiarimenti in relazione alla produzione, denominazione ed etichettatura del cosiddetto “pane nero”, ossia un pane realizzato con l’aggiunta di carbone vegetale/carbone attivo, commercializzato con l’indicazione “pane, focaccia o pizza al carbone vegetale”.
Il carbone vegetale/attivo è una sostanza polivalente che nei prodotti alimentari può essere impiegata, fra l’altro, quale colorante (E153) e/o quale sostanza con una specifica indicazione sugli effetti benefici sulla salute dei consumatori.
Se tale sostanza viene utilizzata per colorare, le disposizioni applicabili cui fare riferimento sono contenute nel regolamento CE n. 1333/2008 per le condizioni d’impiego (dosi e prodotti alimentari) e nel regolamento CE n. 231/2012 per i requisiti di purezza dello stesso additivo.
Se l’impiego del carbone attivo negli alimenti è motivato per il suo effetto benefico sulla salute occorre fare riferimento al regolamento UE n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari diverse, da quelli facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
In particolare nell’allegato di quest’ultimo provvedimento per il carbone attivo è riportata la seguente indicazione: “il carbone attivo contribuisce la riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto”.
Questi i chiarimenti contenuti nella nota 47415 del 22 dicembre 2015:
è ammissibile la produzione di un “prodotto della panetteria fine” denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E)
non è ammissibile denominare come “pane” il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67)
non è ammissibile aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.
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Giornalista, redattrice de Il Fatto Alimentare, con un master in Storia e Cultura dell’Alimentazione
La normativa è chiara non è ammesso il colorante “Carbone Vegetale” nel pane, non è possibile spacciare e vendere per prodotto salutistico come se fosse un “integratore ? ”
Nonostante tutto tanti forse troppi panificatori lo utilizzano, studi Americani hanno posto la problematica anche sanitaria dell’utilizzo del colorante, anche se l’EFSA ha dichiarato il contrario
l’ OMS solleva il problema della carne alla brace e del potenziale rischio “carbone non combusto” E’ vero che il carbone viene utilizzato come farmaco (sotto controllo medico) ma la purezza è diversa da quella utilizzata dai panificatori
Uno dei punti è proprio la qualità del carbone vegetale garantita dai fornitori
Mi potete gentilmente indicare se esiste un elenco dei prodotti che fanno parte della “panetteria fine” oppure si intendono in questa categoria tutti i prodotti da forno che non sono definibili “pane”?
Ringrazio e saluto.
Qui c’è un utile articolo: http://www.panificatori.fvg.it/wp/2011/03/04/focus-liva-sul-pane-non-sempre-e-il-4/
E qui un documento sulle aliquote iva che definiscono le diverse categorie merceologiche
http://www3.unisi.it/ammin/uff-ragi/Fisco/DPR633-72.htm
in poche parole prima dite che non si puo’ fare la pizza, ma sotto riportate poi che il ministero della salute il 22 dicembre ha chiarito che si puo’ vendere e che si puo’ anche scrivere le sue proprieta’ purche’ le dosi utilizzate siano entro 1 gr x kg di farina….
insomma c’e’ ancora molta confusione mi sa
secondo me la cosa sta cosi’
IL “PANE” NON SI PUO’ COLORARE IN NESSUN MODO
proprio perche’ e un alimento giornaliero e diciamo un po’ protetto
Lei ha ragione, il Ministero ha diramato un comunicato corretto alle Regioni che riportiamo integralmente, ma poi sul sito ha aggiunto una seconda parte che confonde le idee e che abbiamo deciso di togliere riferita ai dosaggi degli alimenti. Purtroppo la confusione attuale è dovuta anche alla poca chiarezza della comunicazione del Ministero della salute del 22 dicembre publbicata sul sito.
io continuo a fare la pizza nera. uso dosi ben sotto la legge per cui fatta ad opera d’arte. gli effetti sono ottimi se si utilizzano grammature adeguate, assolutamente sconsigliato l’uso in dosi sopra quelle indicate che cmq a mio parere sono gia’ alte.
per concludere la Pizza la inserirei nella categoria prodotti da forno fini
Il caso del pane “nero” o meglio al carbone vegetale, fa riflettere, le Autorità Competenti in Italia che sono il Ministero, le Regioni, le ASL non hanno tempestivamente comunicato ai consumatori che la moda del pane addizionato con carbone attivo vegetale è VIETATA e che il Carbone Vegetale puo’ essere utilizzato come integratore alimentare su valutazione medica. Eppure bastava leggere la normativa e guardare i studi scientifici e pareri dell’EFSA per comprendere e capire. Ma oltre questo aspetto forse peggiore questo pane miracoloso è stato venduto a peso d’oro nel silenzio degli organi preposti al controllo (tranne per il Corpo Forestale che il ns Governo vuole abolirlo ! ) eppure in Italia esiste il nostro pane tradizionale prodotto con farina ai cereali o integrale di ottima qualità e sicuramente utili per i ns stili di vita.
Io sono d’accordo con Giovanni: le mode ci attraggono anche quando si parla di alimentazione ma non dobbiamo mai scordarci che l’aspetto non giustifica spesso la qualità del prodotto e in particolare l impatto sulla nostra salute. Consumiamo pane integrale, ai cereali, di segale al posto del pane bianco e avremo il vantaggio di un alimento a più alto valore nutrizionale senza dovere per forza trovare sempre ‘dell’altro’…
Primo: i coloranti vegetali sono vietati dalla normativa europea, quindi anche il carbone, nonostante le poco chiare idee di chi ha redatto e diffuso il comunicato ministeriale.
Secondo: quello che è venduto come “carbone vegetale” siamo proprio sicuri che lo sia un prodotto in alcuni casi scadente?
Le norme comunitarie spesso “pensate”a grandi linee” demandano agli stati membri opportuni interventi e lasciano spazio a interpretazioni personalizzate. L’italia, come al solito se ne lava le mani e non adotta alcun provvedimento, lasciando ai vari ministeri interpretazioni che, spesso, aggravano ancora maggiormente lo stato confusionale. Nel caso specifico del pane al carbone vegetale la norma comunitaria è precisa e non lascia dubbi interpretativi: IL CARBONE VEGETALE NON PUO’ ESSERE IMPIEGATO NELLA PANIFICAZIONE. Quello che mi lascia un tantino perplesso è trovare il “Corpo Forestale” in un panificio !?!?? con tutto quello che ci sarebbe da fare per la salvaguardia ambientale del territorio…….. ma questa è un’altra storia, Italiana.
Per Giovanni
il tempo delle Direttive europee è finito, si viaggia per Regolamenti, quindi non di demanda nulla agli stati membri se non la creazione del Decreto sanzioni, i Regolamenti non si recepiscono, si APPLICANO.
Non esiste nessun Regolamento europeo che vieti il carbone vegetale nella panificazione come additivo colorante.
Questa pratica è vietata dalla legge Italiana, per il pane, non per i prodotti da forno sottili.
Bisogna poi splittare il discorso colorante da quello integratore alimentare.
Il faccenda salutistica ricade sotto altre normative, legate ai Claims, è un altra faccenda e costituisce una possibile frode.
per rorato
“i coloranti vegetali sono vietati dalla normativa europea, quindi anche il carbone”
Quale normativa sarebbe? Quella vigente e di riferimento REGOLAMENTO (UE) N. 1129/2011 DELLA COMMISSIONE dell’11 novembre 2011, non lo afferma da nessuna parte.