Olive appena raccolte in un sacco di iuta; concept: olio extravergine, olio extra vergine

L’olio extravergine di oliva è un prodotto che suscita sempre l’interesse dei consumatori. Una lettrice ci segnala un prodotto con un’etichetta secondo lei non corretta. Di seguito pubblichiamo la lettera con la risposta di Coop e la replica Alberto Grimelli direttore di Teatronaturale.it autorevole testata del settore.

La lettera sull’olio extravergine di oliva

Vi segnalo un’etichetta di olio extravergine DOP della Coop che dichiara come anno di produzione il 2022 e come scadenza maggio o luglio 2025. In una trasmissione televisiva ho sentito che la scadenza dell’olio non può superare i 18 mesi. Sono un po’ preoccupata perché avevo già acquistato quattro bottiglie di quest’olio.
L’olio è Umbria Colli Martani DOP della linea Fior Fiore della Coop. Un olio molto costoso. In allegato una foto del prodotto ancora sugli scaffali sino a qualche mese fa. Vorrei sapere cosa fare. Se l’olio si può considerare scaduto. In questo caso non mi sembra corretto vendere un olio con una data “errata”.
Adriana Polio extravergine di oliva coop umbria dop

La risposta di Coop

“Confermiamo che il termine minimo di conservazione (Tmc) dell’olio Umbro a marchio Coop riportato sulle confezioni è di 18 mesi. Questo periodo parte però dal momento dell’imbottigliamento dell’olio e non tiene conto della annata in cui le olive sono state raccolte. Questo perché lo stoccaggio industriale avviene in silos privi di luce e di aria che evitano qualunque alterazione della materia prima. Di conseguenza, informiamo che la bottiglia con scadenza 7/2025 risulta essere stata imbottigliata a gennaio 2024 con olio di campagna 2022 mentre la bottiglia con scadenza 11/2025 è stata imbottigliata a maggio 2024 con olio di campagna 2023. Non c’è alcuna negligenza da parte nostra in tal senso e l’olio può essere tranquillamente consumato. Grazie per la segnalazione”.

La replica Alberto Grimelli

Sulle date di raccolta e imbottigliamento dell’olio extra vergine di oliva occorre fare chiarezza

1) È vero che il TMC viene calcolato dalla data di imbottigliamento, non dalla data di produzione.

2) È vero che sulla base di una circolare dell’ICQRF un olio DOP mantiene sine die la validità del certificato di analisi dell’olio, quindi la conformità ai parametri quantitativi decisi dal disciplinare della DOP, quando conservato “in recipienti di acciaio inossidabile o di altro materiale inerte non assorbente, sotto battente di azoto o argon a temperatura costantemente compresa tra i 15 e i 18°C.”.

Quindi può essere imbottigliato anche a distanza di anni dalla produzione come olio DOP, senza ulteriori analisi e certificazioni, salvo diversa prescrizione del disciplinare. Se conservato semplicemente “in silos privi di luce e aria” che, dal punto di vista tecnico-normativo, potrebbe equivalere a: “in recipienti di acciaio inossidabile o di materiali inerti non assorbenti, con coperchio a tenuta ermetica e galleggiante pneumatico “sempre pieno” a temperatura inferiore a 18°C”, il certificato di analisi varrà 90 giorni, dopodichè l’olio dovrà essere sottoposto a nuove analisi per essere imbottigliato come DOP.

olive raccolta olio extravergine di oliva
Tutti i disciplinari di produzione di oli DOP/IGP prevedono che sull’etichetta debba comunque comparire la campagna di produzione

In base ad esperienza personale dubito che un olio prodotto nel 2022 e conservato solo “in silos privi di luce e aria” possa aver ottenuto la conformità DOP nel 2024. È quindi probabile che l’azienda abbia conservato l’olio in questione sotto azoto a temperatura controllata e imbottigliato senza necessità di nuove analisi all’imbottigliamento. A mio giudizio, le prescrizioni tecniche dell’ICQRF, alla luce delle attuali conoscenze e dei più alti standard qualitativi richiesti del consumatore, andrebbe rivista ma al momento è vigente.

3) A questo proposito alcuni disciplinari di produzione di oli DOP/IGP più recenti stabiliscono che non può essere imbottigliato come olio DOP un extravergine oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello della produzione. È il caso, per esempio, dell’IGP Puglia.

4) Tutti i disciplinari di produzione di oli DOP/IGP prevedono che sull’etichetta debba comunque comparire la campagna di produzione. La campagna di produzione è l’annata di produzione delle olive e di molitura per l’ottenimento dell’olio. Quella in corso è la 2024/25. Nel caso dell’olio Coop se l’etichetta riporta come TMC 11/2025 dovrebbe essere scritto “Campagna olearia 2022/23”, quindi facendo capire al consumatore che si tratta di olio prodotto nel 2022. Quindi di un olio vecchio, anche se conservato conformemente alla normativa vigente.

© Riproduzione riservata. Foto: AdobeStock

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