Dopo mesi di dibattito oggi il Consiglio incaricato di Epsco (Employment social policy health and consumer affairs) ha raggiunto un accordo sulle nuove diciture da inserire nelle etichette dei prodotti alimentari. Il 30 gennaio 2008 la Commissione europea aveva proposto un nuovo regolamento UE per l’informazione al consumatore in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti. Il 16 giugno 2010 il Parlamento europeo aveva approvato il testo in prima lettura e adesso, finalmente, dopo le discussioni presso il Consiglio che rappresenta i Governi dei 27 Paesi membri si è giunti ad una conclusione.
Ecco l’accordo in sintesi.
Indicazioni nutrizionali
Viene introdotta una tabella obbligatoria con sette elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto, che potrà essere affiancata da dati riferiti ad una porzione. È possibile indicare sul lato principale della confezione questi valori anche in termini percentuali rispetto al fabbisogno quotidiano (Gda). Si possono utilizzare altri schemi come i c.d. “semafori” attualmente in auge nel Regno Unito, solo se risultano di facile comprensione per il consumatore.
Leggibilità
Le diciture dovranno avere un carattere tipografico minimo per facilitare la lettura agli acquirenti (1,2mm di altezza che potrà arrivare a 0,9mm per le confezioni di superficie inferiori ai 60 cm2).
Origine
L’indicazione del paese d’origine o il luogo di provenienza è necessario quando la mancanza può confondere le idee sulla provenienza.
E’ invece diventato obbligatorio indicare l’origine delle carni suine, ovine e avicole (affidando alla Commissione europea il compito di definire le modalità entro 2 anni dall’entrata in vigore del regolamento). Quando sull’etichetta è riportata l’origine di un ingrediente secondario, bisogna anche indicare la provenienza di quello primario oppure specificare che l’ingrediente principale ha un’origine diversa.
La Commissione europea dovrà presentare entro 5 anni al Parlamento e al Consiglio una relazione sull’opportunità di estendere l’indicazione obbligatoria d’origine:
a) ad altri alimenti (latte, prodotti non trasformati o mono-ingrediente);
b) ad alcuni ingredienti come il latte nei prodotti lattiero-caseari, la carne nella preparazione di altri cibi o altri che rappresentano più del 50% dell’alimento.
Bevande alcoliche
Le bevande alcoliche (fatti salvi i c.d. alcopops) non devono riportare sulle etichette la tabella nutrizionale e la lista degli ingredienti. La Commissione presenterà entro 5 anni un rapporto sull’opportunità di mantenere tale esenzione.
Alimenti non preconfezionati
Ogni Stato dovrà decidere autonomamente se prevedere le etichette nutrizionali per i prodotti sfusi, mentre le indicazioni sulla presenza di ingredienti allergenici sono in ogni caso obbligatorie.
Normative nazionali
Non è stato risolto il problema sulla possibilità per gli Stati membri di introdurre a livello locale ulteriori informazioni rispetto a quelle comuni. Questa situazione comporta una serie di oneri per le imprese che per esportare i loro prodotti dovranno tenere sotto controllo le legislazioni nei 27 Stati e, per i consumatori che potrebbero trovare diciture diverse da un Paese all’altro.
Il documento approvato verrà ora trasmesso al Parlamento europeo, che procederà all’esame in seconda lettura.
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Avvocato, giornalista. Twitter: @ItalyFoodTrade