Dall’alimentazione delle api alla lavorazione: cosa cambia con le nuove regole
Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha messo a punto un nuovo disciplinare per il “Miele di qualità certificata”, una certificazione volontaria destinata ai prodotti che rispettano requisiti più severi rispetto a quelli previsti dalla normativa commerciale ordinaria. Lo schema di decreto è stato notificato alla Commissione europea il 13 luglio 2026 e non potrà essere adottato prima del 14 ottobre.
Ma il passaggio a Bruxelles non equivale a un via libera. Infatti la procedura prevede un periodo di sospensione di tre mesi, il cosiddetto standstill, durante il quale la Commissione e gli altri Stati membri possono esaminare il provvedimento e verificare che non introduca ostacoli alla circolazione delle merci nel mercato europeo. Se non emergeranno rilievi, l’Italia potrà adottare il decreto in ottobre. Un eventuale parere circostanziato potrebbe prolungare il periodo di attesa e imporre una revisione del testo.
Il disciplinare rientra nel Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia, SQNZ, ed è rivolto al miele destinato al consumo finale, con l’esclusione degli altri prodotti dell’alveare e del miele per uso industriale. Gli operatori che aderiranno dovranno sottoporsi ai controlli di organismi terzi autorizzati. La certificazione non va confusa con un marchio di origine. La dicitura “Miele di qualità certificata” non garantirà necessariamente che il prodotto sia italiano. L’origine dovrà comunque essere dichiarata in etichetta.
Tra gli aspetti più interessanti ci sono le regole sull’alimentazione delle api. La nutrizione di soccorso sarà consentita soltanto quando l’andamento stagionale non permette alle colonie di disporre di risorse sufficienti e dovrà essere interrotta almeno dieci giorni prima della posa dei melari. Potrà essere esclusivamente zuccherina e non saranno ammessi gli sciroppi derivati da mais, frumento o riso, né i sostituti proteici del polline.

La lavorazione del miele
Anche la lavorazione dovrà rispettare condizioni più restrittive. Il miele contenuto nei favi sarà estratto con smielatori centrifughi e non potrà essere sottoposto a pastorizzazione o sterilizzazione. In ogni fase la temperatura non dovrà superare i 40 °C, per limitare le alterazioni organolettiche.
Il disciplinare stabilisce inoltre un’umidità massima del 17% al momento del confezionamento e limiti più bassi per l’idrossimetilfurfurale, HMF, sostanza la cui concentrazione aumenta con il riscaldamento e l’invecchiamento del miele: non più di 15 mg/kg all’invasettamento e 35 mg/kg durante la commercializzazione.
Particolare attenzione viene riservata ai trattamenti contro la Varroa destructor, l’acaro che rappresenta una delle principali minacce per gli alveari. Al momento del confezionamento, i residui non potranno superare 0,020 mg/kg per ogni singolo acaricida e 0,030 mg/kg come somma complessiva. Dal calcolo sono esclusi alcuni trattamenti basati su acidi organici o sostanze aromatiche indicate dal disciplinare.
Il testo completo dello schema del decreto è consultabile nella banca dati TRIS della Commissione europea al seguente link.
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giornalista redazione Il Fatto Alimentare


