Ho appena aperto un laboratorio artigiano di trasformazione carne suina con rivendita annessa. Questi salumi: salame, coppa, culatello… devono essere etichettati? Con quali informazioni? Non può bastare un semplice “cartello ingredienti” esposto?
Ho già scaricato il libro “L’etichetta” dell’avvocato Dongo, ma mi rimangono questi interrogativi.
Silvia
—-
Risponde l’avvocato Dario Dongo esperto di diritto alimentare
Un laboratorio, sia pure artigiano, che offra i salumi in esso realizzati, può riferirsi a due modalità di vendita dei propri prodotti:
vendita degli alimenti come sfusi, o incartati al momento su richiesta del consumatore, o “preincartati”. In tale ultimo caso, la confezione dovrà dovrà riportare:
– la denominazione dell’alimento,
– l’indicazione della presenza, anche solo eventuale, degli “ingredienti allergenici” indicati nel regolamento UE 1169/2011 (“Contiene …” o “Può contenere …”, seguita da precisazione dei singoli allergeni in questione)
– la data di scadenza (“Da consumarsi entro il …”)
– un codice che consenta di individuare il lotto di produzione (e può coincidere con la data di scadenza, purché in essa siano precisati giorno e mese).
In tutti i casi sopra citati, dovrà comunque essere disponibile e bene in vista un “quaderno/libro degli ingredienti”, ove siano riportati gli ingredienti – con evidenza grafica (es. grassetto, sottolineato) di quelli allergenici – di ciascun prodotto, identificato con la denominazione dell’alimento riportata in etichetta.
La nostra squadra di esperti è a disposizione per servizi di formazione, audit, revisione etichette e registri ingredienti (per informazioni, scrivere a: tech@fare.email)
© Riproduzione riservata
Foto: iStockphoto.com
Le donazioni si possono fare:
* Con Carta di credito (attraverso PayPal): clicca qui
* Con bonifico bancario: IBAN: IT 77 Q 02008 01622 000110003264
indicando come causale: sostieni Ilfattoalimentare
Avvocato, giornalista. Twitter: @ItalyFoodTrade
Ricordiamo anche che dal 1 Aprile entra in vigore la nuova normativa europea sull’etichettatura delle carni, quindi anche per suino equino e ovino sarà necessario indicare luogo di nascita, di allevamento e di sezionamento, come accade per il bovino dai tempi di mucca pazza.
Caro avvocato, da dove deriva l’obbligo di indicare la data di scadenza per i prodotti sfusi o preincartati nel luogo di prodizione?
In merito all’osservazione di Andrea, voglio ricordare che l’origine e la provenienza delle carni, come poi dettagliato dal Reg. UE 1337, è prevista dal Reg. UE 1169/2011 ed è relativa solo ai prodotti preconfezionati. Infatti l’art. 44 di questo regolamento, impone l’obbligo per i prodotti venduti sfusi, solo di ciò che prevede l’art. 9 lettera C, e cioè gli ingredienti allergizzanti di cui all’allegato II. Le citazioni di norma sono fatte a memoria e quindi chiedo preventivamente scusa nel caso di riferimento impreciso.
A completamento dell’informazione sulla disponibilità alla consulenza:
“La nostra squadra di esperti è a disposizione per servizi di formazione, audit, revisione etichette e registri ingredienti (per informazioni, scrivere a: tech@fare.email)”,
vorrei sapere se la suddetta consulenza è gratuita o prevede dei costi in base alla consulenza prestata.
Grazie
Gentile avvocato Dongo,
in riferimento all’osservazione di Paolo, mi sembra che sia appropriata per quanto riguarda i prodotti sfusi venduti nel luogo di produzione.
Gent.mo Dongo,
questo è un caso molto interessante…
Vi è l’obbligo anche di avere il bollo ovale CE?
Grazie