Vi scrivo per avere un vostro parere riguardo un dubbio di etichettatura: sulle confezioni di IV gamma di insalata iceberg da 200 grammi della Bonduelle non è riportata l’origine: è corretto? Ho riflettuto sulla normativa e credo che sia un errore non scriverla.

Argomentazione: per il Reg.1308 art 76 par. 1 ci deve essere scritta in quanto il prodotto iceberg è un prodotto “fresco o refrigerato” (nc 07051100) e quindi non può essere commercializzato se non viene indicata l’origine, anche se per il reg 1169/2011 e per il reg 543/2011 non sussisterebbe un obbligo di indicare il Paese di origine.

Francesco

Risponde l’avvocato Dario Dongo, esperto di diritto alimentare.

Il regolamento (UE) n. 1169/11 (vedi ebook L’etichetta) ha innovato la disciplina previgente, in tema d’origine, sotto diversi aspetti. La gran parte delle novità è stata affidata a ulteriori atti di esecuzione da parte della Commissione europea, e tra questo quello più rilevante concerne l’introduzione dell’obbligo di citare i luoghi di nascita, allevamento e macellazione degli animali sulle etichette delle carni delle specie suina, avicola e ovi-caprina. La Commissione (leggi approfondimento) non ha invece ritenuto opportuno estendere la dichiarazione d’origine obbligatoria ai prodotti mono-ingrediente e a quelli contraddistinti dalla presenza di un ingrediente primario (>50%). Sebbene tale approccio sia stato più volte contestato dal Parlamento europeo con apposite risoluzioni, nulla è a tutt’oggi cambiato.

insalata
È obbligatorio inserire l’origine per l’insalata pronta?

Ciò premesso, vale la pena ricordare che il regolamento n. 543/2011 (1) esclude espressamente da tutte le informazioni obbligatorie specificamente previste nel cosiddetto “OCM Ortofrutta” (2), tra cui quella d’indicazione d’origine, “i prodotti che sono stati sottoposti a operazioni di mondatura o taglio che li hanno resi «pronti al consumo» o «pronti da cucinare»” (art. 4, comma 1, lettera “d”). La deroga dalle norme specifiche di commercializzazione si applica perciò sia agli ortofrutticoli preparati e pronti per il consumo (come appunto, i prodotti di IV e V gamma), sia a quelli preparati e pronti da cuocere (e dunque, congelati e surgelati).

Per ulteriori informazioni, si veda l’articolo.

Note

(1) regolamento di esecuzione n. 543/2011, della Commissione europea, ‘recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati’

(2) Cfr. reg. CE 1234/07, come abrogato dal successivo reg. CE 1308/2013. Si noti bene che, pure a seguito della riforma del 2013, le norme di commercializzazione da applicarsi rimangono quelle definite nel reg. UE 543/11

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