Leggendo tra gli ingredienti della salsa di pomodoro, mi capita quasi sempre di leggere tra questi “succo di pomodoro”. Vorrei sapere se il succo di pomodoro deriva da una semplice riduzione del pomodoro o se contiene a sua volta altri ingredienti. Il dubbio mi è sorto poiché spesso le polpe che acquisto sono molto dolci; questo potrebbe essere dovuto al correttore di acidità, ma mi chiedevo se nel prodotto ci fossero zuccheri aggiunti, che non compaiono nella lista di ingredienti perché “sottintesi” nella dicitura “succo di pomodoro”.
Un altro esempio è costituito dagli yogurt della Merano, quelli della linea “100% naturale”. In quelli alle nocciole, ad esempio, gli ingredienti sono: yogurt, zucchero di canna, pasta di nocciole. Leggendo la dicitura “pasta di nocciole”, dobbiamo supporre che questa sia fatta da sole nocciole o può essere fatta da nocciole, zucchero, e altre cose?
Cosa dice la normativa vigente, a tal proposito? Si possono omettere gli ingredienti che compongono altri ingredienti?
Silvia M.
Gentile Silvia,
Il regolamento UE 1169/2011 (vedi eBook “L’etichetta“), come già la direttiva di etichettatura (dir. 2000/13/CE), è chiaro nell’indicare che “L’elenco degli ingredienti reca un’intestazione o è preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L’elenco comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento.” (articolo 18).
Pochi prodotti sono esclusi dall’obbligo della lista degli ingredienti: gli ortofrutticoli freschi, non sbucciati né tagliati; le acque “gassificate”, gli aceti derivati da un solo prodotto di base senza altri ingredienti aggiunti; i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, “purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi”; gli alimenti con un solo ingrediente di facile identificazione (articolo 19).
Già a partire dall’entrata in vigore della cosiddetta direttiva allergeni (dir. 2003/89/CE) è stato introdotto l’obbligo di specificare la composizione di ciascuno degli “ingredienti composti”, vale a dire quelli che a loro volta comprendono più ingredienti. Così ad esempio, nella lista ingredienti di una crostata alla confettura di albicocche, dopo la denominazione “confettura di albicocche” troviamo tra parentesi, “albicocche, zucchero, antiossidanti acido ascorbico, gelificante pectina”.
Pertanto, se nella lista degli ingredienti di una salsa di pomodoro si legge la denominazione “succo di pomodoro”, è da escludere che ad esso sia stato aggiunto un ingrediente non dichiarato. Parimenti, la denominazione “pasta di nocciole” esprime la sola presenza di nocciole che, ove finemente triturate, assumono la consistenza pastosa in ragione dei grassi naturalmente contenuti. Viceversa, se la pasta di nocciole fosse stata realizzata con aggiunta di zucchero, la sua denominazione dovrebbe venire seguita dalla dicitura “nocciole …%, zucchero”.
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Avvocato, giornalista. Twitter: @ItalyFoodTrade
Molte grazie per la risposta chiara ed esaustiva!
Che dire, però, degli aromi e degli additivi?
I supporti degli aromi, così come gli additivi dei singoli ingredienti, devono essere dichiarati?
Chi decide se è necessario dichiararli?
Gli additivi sono oggetto di dichiarazione apposita, ai sensi dei regolamenti CE 1331/08 e seguenti, che comprende la citazione della categoria (es. colorante, conservante, antiossidante) seguita dal codice di autorizzazione europea (es. E334) o, alternativamente, dal nome scientifico (es. acido tartarico).
Ove l’additivo contenga residui di ingredienti allergenici, essi devono venire specificamente indicati, tra parentesi, dopo il suo nome. Idem per i supporti degli aromi.
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ho notato in diversi siti e forum riferimenti frequenti alla direttiva c.d. “allergeni” 2000/13 e il suo aggiornamento 2003/89. Anche io spesso ne faccio riferimento ma poi leggendo bene l’art.53 del 1169/2011 le direttive sono state abrogate…
Beh, la direttiva allergeni è la prima ad avere introdotto il concetto di indicazione specifica, ha dunque un valore storico, e il suo contenuto é stato ripreso in maniera pedissequa nel reg. UE 1169/11, che ne ha anzi rafforzato i criteri
Questo discorso vale anche per i prodotti biologici http://blog.universobio.com/prodotti-biologici-ed-etichette-alimentari-cosa-stiamo-acquistando/. Credo che l’etichetta sia una tutela per noi consumatori. Una lista di 5\6 ingredienti già dovrebbe farci pensare… a male. Basta saper leggere e come dice un noto epidemiologo “portatevi vostra nonna a fare la spesa, metterà nel carrello solo quei prodotti che hanno una etichetta corta e chiara”