Un lettore ha posto un quesito sulla correttezza di questa etichetta di hamburger di Chianina  di “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP”. Secondo il l lettore il disciplinare dell’IGP prevede precise modalità di vendita che non comprendono le carni macinate. Ci sarebbe quindi un uso improprio del nome  “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” senza seguirne le regole del disciplinare. Per esempio nel caso della etichetta allegata si parla di “Carne di bovino adulto” mentre il disciplinare parla di Vitellone (dai 12 ai 24 mesi).

Ecco la risposta del Consorzio del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP

Rispondo alla richiesta di chiarimenti e di informazioni cercando di essere il più chiaro ed esauriente possibile anche perché i punti da chiarire sono molti. La denominazione protetta “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” è riconosciuta alla carne bovina fresca ottenuta nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dal relativo disciplinare di produzione che prevede, in forma breve, i seguenti parametri:

– Bovini delle razze Chianina, Marchigiana e Romagnola (iscritti, quindi, al Libro Genealogico Nazionale per la dichiarazione di razza);

– Nascita ed allevamento dei bovini all’interno dell’area tipica di produzione (l’Appennino Centrale) in allevamenti aderenti al sistema di certificazione;

– Svezzamento con latte materno e alimentazione con foraggi tipici della zona di allevamento, divieto di alimentazione con sottoprodotti dell’industria;

– Macellazione tra 12 e 24 mesi in mattatoi assoggettati ai controlli;

–  Parametri chimico-fisici della carne rispondenti ai parametri previsti dal disciplinare;

–  Lavorazione e vendita in laboratori e macellerie assoggettate ai controlli.

Poste queste doverose  precisazioni rispondo alle sue domande:

1-   “Secondo il lettore il disciplinare dell’IGP prevede precise modalità di vendita che non comprendono le carni macinate”. Non è corretto in quanto con il marchio Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP viene certificata la carne della specie bovina fresca e refrigerata. Il Regolamento (CE) n.275/2007 precisa che anche le carni macinate con un tenore in sale inferiore al 1% rientrano nella categoria “Carni bovine” e, pertanto certificabili con il marchio Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP.

Non rientrano in tale categoria le carni macinate con un titolo di sale maggiore o uguale all’1%, le carni salate con tenore complessivo di sale maggiore o uguale all’1,2% in peso e le carni insaporite cioè “le carni non cotte il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percepibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto”. Da ciò consegue che tutti i prodotti pronti a cuocere a base di carne bovina con ingredienti tali da coprire interamente la superficie del prodotti oppure che sono inglobati nella carne medesima devono essere considerati “Preparati” e, pertanto, devo essere etichettati secondo la relativa normativa.

Per essere più chiaro: un hamburger realizzato esclusivamente con carne macinata “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” (e non contenente sale in % maggiore dello 0,9) può essere chiamato ed etichettato come “Hamburger – Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP”.

Diversamente se alla carne macinata “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” viene aggiunto almeno l’1% di sale oppure altri ingredienti non separabili, questa sarà considerata un preparato, in cui la carne bovina “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” rappresenterà uno degli ingredienti. In tal caso il prodotto potrà chiamarsi “Hamburger DI (o CON) Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP”.

La modalità di identificazione dei due diversi prodotti è regolamentata da norme specifiche:  nel primo caso il prodotto sarà a tutti gli effetti un prodotto IGP e quindi dovrà riportare:

– Logo comunitario della Indicazione Geografica Protetta (il logo giallo e blu);

– Il logo del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale;

– La dicitura “Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaf”;

– Dati obbligatori e facoltativi di tracciabilità.

Nel secondo caso il prodotto NON E’ IGP e quindi non può riportare le indicazioni proprie del prodotto certificato.

– Può riportare, solo tra gli ingredienti, il riferimento alla carne bovina “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP”;

–  NON può riportare il logo comunitario della Indicazione Geografica Protetta;

– NON può riportare il logo del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale se non dietro specifica autorizzazione del Consorzio di Tutela rilasciata a seguito del rispetto del regolamento dell’utilizzo del logo e della denominazione protetta nei prodotti trasformati definita da ogni consorzio (o dal Mipaaf) sulla base di specifiche modalità normate.

Ulteriore esempio, forse più chiaro, è il ragù. Questo non potrà mail essere denominato “Ragù Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP con le informazioni in etichetta relative al primo caso, perché non è il ragù IGP ma la carne con cui è fatto che rappresenta uno degli ingredienti. Stessa cosa per un salame o un qualsiasi prodotto trasformato DI (o CON) carne di bovino adulto “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP”.

2-      “…nel caso della etichetta allegata si parla di “Carne di bovino adulto” mentre il disciplinare parla di Vitellone (dai 12 ai 24 mesi)”: anche in questo caso l’osservazione del lettore non è corretta in quanto la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di vendita di carni fresche definisce che per i bovini di età maggiore di 12 mesi, la denominazione di vendita obbligatoria è “Bovino adulto”. Qualora si intenda riportare, per tale categoria, la dizione “Vitellone” (in quanto dizione comunemente accettata dal commercio e conosciuta dal consumatore a livello locale) è possibile riportala ma non in alternativa a “Bovino adulto”. La denominazione “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” riporta con sé il termine “Vitellone” appunto perché nel centro Italia tradizionalmente si identificano, con tale termine, i bovini di età superiore ai 12 mesi.

Stessa cosa dicasi, ad esempio, per la “Scottona” (bovina femmina di età superiore ai 12 mesi che non ha ancora partorito): questo prodotto non può essere venduta come “Carne di Scottona” ma come “Carne di Bovino adulto – scottona”. Dobbiamo inoltre chiarire che le denominazioni protette non sono di per se categorie merceologiche e, pertanto, la loro etichettatura deve riportare la categoria merceologica di riferimento: es. non “Parmigiano Reggiano DOP” ma “Formaggio Parmigiano Reggiano DOP”, non “Carne di Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” ma “Carne di bovino adulto Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP”.

Petrini Andrea – Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP

Foto: Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP

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Roberto Pinton
Roberto Pinton
3 Dicembre 2020 19:50

Sì e no.

Il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari) prevede che nei prodotti composti non costituisce violazione il riferimento alla denominazione protetta che sia riportato SOLTANTO tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui e’ elaborato o trasformato.
Ogni altro riferimento nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 A 16.000 eur.

Per cui l’etichetta sarebbe assolutamente conforme in assenza della indicazione “HAMBURGER DI CHIANINA”: se il prodotto (al di là del fatto che sia costituito per il 90% da un ingrediente IGP) non è IGP, la descrizione “HAMBURGER DI CHIANINA” non ci va.

Lo conferma lo stesso consorzio quando scrive “Nel secondo caso il prodotto NON E’ IGP e quindi non può riportare le indicazioni proprie del prodotto certificato. Può riportare, SOLO TRA GLI INGREDIENTI il riferimento alla carne bovina “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP”: “HAMBURGER DI CHIANINA” è di troppo.

Se il Consorzio ritiene la norma ingiustificatamente restrittiva e penalizzante può chiedere una modifica attivandosi direttamente, tramite Origin Italia e/o le altre organizzazioni cui aderisce, ma nel frattempo…