Pubblichiamo le criticità di una nostra lettrice sulle confezioni e le etichette ambigue di un prodotto non alimentare. Di seguito la risposta dell’avvocato Dario Dongo, esperto di diritto alimentare.

Vi scrivo per un prodotto che ho visto pubblicizzato sul volantino promozionale di un supermercato. A prima vista mi è sembrata una bottiglietta di frullato, uno smoothies, quelli che si trovano nel banco frigo. Oltre all’aspetto similare della confezione e dei colori, sull’etichetta compaiono foto e nomi di frutti (banana, papaia…) e la parola “food”. Insomma con una rapida occhiata mi sembravano proprio dei frullati da bere, mentre si tratta di shampoo e balsami. Mi sembra pericoloso vendere un prodotto con queste caratteristiche ambigue. Sicuramente al supermercato sarà posizionato nella corsia della cura della persona e non ci saranno malintesi, ma una volta a casa una persona distratta o un bambino potrebbe ingerirne il contenuto. Cosa ne pensate? Sandra

Frullato
Shampoo o frullato? Una bottiglietta di Hair Food Banana accanto a quelle dei più comuni smoothies

Di seguito il parere dell’avvocato Dario Dongo

Le etichette in esame meritano attenzione alla luce del d.lgs. 206/05 e successive modifiche, che reca attuazione della direttiva 2005/29/CE sulla lealtà delle pratiche commerciali. Il Codice del consumo – la cui applicazione è affidata in Italia all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM, cosiddetta Antitrust) – “armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti” (d.lgs. 206/05, articolo 1).

Il Codice del consumo attribuisce ai consumatori i diritti fondamentali di tutela della salute, sicurezza e qualità di prodotti e servizi, nonché:

-“a una adeguata informazione e a una corretta pubblicità”, e

-“all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà” (articolo 2).

Le informazioni sulla generalità dei prodotti e delle loro confezioni destinati al consumatore – fermo restando quanto disposto dalle normative applicabili ai diversi settori produttivi – devono riportare anzitutto la denominazione legale o merceologica del prodotto (articolo 6). Tali notizie devono venire devono “essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile” (articolo 5).

Gli shampoo in esame – nel riferire con enfasi ed evidenza, sul fronte etichetta, a nomi e immagini evocativi di alimenti e singoli frutti – potrebbero effettivamente indurre il consumatore in errore circa la natura del prodotto. A maggior ragione in quanto imballati in confezioni a prima vista simili a quelli utilizzati per alcune bevande a base di frutta (i cosiddetti smoothies).

L’analisi di legittimità di tali modalità di presentazione di questi prodotti dovrebbe tra l’altro considerare i rischi di loro utilizzo inappropriato, a seguito dell’acquisto, da parte di categorie vulnerabili di consumatori quali sono i bambini. Si consiglia perciò di rivedere le etichette stesse, in modo da prevenire ogni possibile rischio.

Aggiornamento del 2 novembre 2020. Un’altro lettore ci segnala dei prodotti sempre per l’igiene personale, questa volte della Nivea, che presentano le stesse criticità. In questo caso ci sono i nomi e i disegni di vari frutti: albicocca, mango, anguria… e addirittura la parola “Smoothies”…

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Antonio
Antonio
9 Ottobre 2020 19:36

Scusate ma non sono d’accordo sulla valutazione dell’etichetta, sono scritte chiaramente la Marca (Garnier) poi HAIR, più sotto la scritta SHAMPO O BALSAMO, e ancora sotto la parola CAPELLI. Pertanto non l’etichetta che inganna semmai la forma della bottiglietta si.

Danilo
Danilo
Reply to  Antonio
24 Ottobre 2020 13:26

La tutela andrebbe indirizzata per l’uso che ne può fare un bambino piccolo che presumibilmente NON SA ANCORA LEGGERE. Quindi l’etichetta, la forma e l’odore del prodotto possono grandemente ingannare un bambino, aldilà della scritta”Shampoo, capelli ecc.” che non è ancora in grado di interpretare

Mauro
Mauro
Reply to  Antonio
31 Ottobre 2020 19:00

No, Antonio, non vedi il problema, considerazioni analoghe erano già state fatte per le compresse di detersivo per lavastoviglie e lavatrici che avevano l’aspetto di caramelle, e già allora era stata rilevata la pericolosità per i bambini, che anche se ancora non sanno leggere sanno frugare benissimo ovunque in casa (è il loro “mestiere” scoprire il mondo attorno a loro e sperimentarlo) e mettono in bocca qualunque cosa.

Purtroppo anche in quel caso poco è stato fatto, e ancora sono in vendita compresse decisamente ambigue, ed è pura fortuna se ancora nessun bambino si è gravemente intossicato, forse è il caso, prendendo spunto da queste bottigliette che sembrano succhi di frutta, per passare dai “consigli” agli OBBLIGHI di legge della massima chiarezza in etichetta e, possibilmente, (e con costi irrisori) al TAPPO A PROVA DI BAMBINO come fatto per i medicinali, che fatalmente sembrano caramelle.

Anna
Anna
1 Novembre 2020 09:59

In realtà sembra che l’azienda si sia preoccupata del problema perché a lato della confezione sono riportati un logo e un’avvertenza per ricordare di non ingerire il prodotto.

Temo però che non sia sufficiente, considerando che chiunque ingerisca un cosmetico, se è indotto in errore dalla presentazione e non ha letto che si tratta di uno shampoo, difficilmente si avvedrebbe di loghi e avvertenze posti sul lato della confezione. 

Credo che in effetti questo sia il fine del legislatore quando, nella stesura del Reg. 1223/2009, al considerando 10 si preoccupa che i prodotti cosmetici non siano confusi con gli alimenti ai sensi della direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori. 

E questo è confermato anche dal sistema di allerta europeo che più di una volta ha riportato segnalazioni di prodotti cosmetici confondibili con alimenti. 

Non dovrebbe essere sufficiente quindi un’avvertenza, il consumatore dovrebbe essere protetto dall’errore già dall’aspetto del prodotto.

Mauro
Mauro
Reply to  Anna
1 Novembre 2020 13:03

Purtroppo non è sufficiente che il consumatore sia “protetto dall’errore già dall’aspetto del prodotto” perché come spiegato sopra il prodotto arriverà in una casa in cui ci possono essere bambini, o ne possono venire in visita, in età prescolare, che non sanno leggere ma si infilano dappertutto, rovistano dappertutto, e si ficcano in bocca di tutto, figuriamoci uno shampoo che sembra un succo di frutta e profuma di succo di frutta, e, verisimilmente, avrà anche un gusto accettabile almeno alle prime sorsate.

La soluzione più pratica ed economica rimane quella già adottata per tanti prodotti meno ambigui (il fustino della varechina non assomiglia a nulla di commestibile eppure ci sono stati bambini che si sono intossicati bevendola), l’adozione per obbligo di legge del TAPPO A PROVA DI BAMBINO, che di solito riescono ad aprire solo quando sono già grandini e corrono meno rischi.