I formaggi sono senza glutine? Se lo chiede un nostro lettore che ci ha inviato una lettera interessante, alla quale ha risposto l’Associazione italiana celiachia (Aic).
I geni del marketing, per spingere le vendite, adesso pubblicizzano nei prodotti gli ingredienti che mancano (tipo l’olio di palma), ma che in realtà, spesso, non sarebbero comunque stati contemplati nella ricettazione originale del prodotto.
Ultimamente i produttori di formaggi svizzeri hanno speso cifre folli sui più importanti quotidiani nazionali per pubblicizzare, a pagina intera, i loro prodotti e mi ha colpito la scritta “senza glutine” bene in evidenza.
Forse io sono rimasto all’età della pietra oppure i formaggi adesso sono preparati oltreché con latte, caglio, erbe aromatiche, peperoncino e sale, anche con farina o prodotti farinacei contenenti glutine? A questo punto mi viene un atroce dubbio: il latte, lo yogurt ed i formaggi italiani, che consumo abitualmente, hanno il glutine tra gli ingredienti? Ovvero il Parmigiano Reggiano e altri formaggi duri (cugini di quelli pubblicizzati dagli Svizzeri) contengono glutine non dichiarato in etichetta?
E perché gli amici svizzeri non hanno scritto che le loro specialità a pasta dura non contengono:frutta secca, sedano, uova ecc (ovvero tutti gli altri allergeni) o l’olio di palma (magari messo fuori per abbellimento e protezione )?
Forse si tratta dell’ultima invenzione del marketing, ma forse qualcuno (autorità, associazioni di categoria o dei consumatori…) dovrebbe intervenire per non creare falsi allarmismi (se effettivamente non contengono glutine ) che danneggiano i produttori ed i prodotti italiani, stimati e ricercati (e imitati) in tutto il mondo.
In urgente attesa di chiarimento, ho deciso di seguire la dieta vegana, abbondonando i prodotti caseari (latte e derivati) sia italiani che esteri.
P. J.
Di seguito la risposta dell’Associazione italiana celiachia (Aic).
Le conoscenze ad oggi in nostro possesso confermano che tecniche e tecnologie abitualmente adottate per la produzione dei formaggi non comportano l’uso di ingredienti contenenti glutine.
Premesso ciò possiamo confermare che sono da considerarsi idonei al celiaco i formaggi quali:
· TRADIZIONALI: sempre idonei per il celiaco
· DELATTOSATI: se formaggio tradizionale è sempre permesso al celiaco
· SPALMABILI: i formaggi tradizionali molli e quindi spalmabili sono idonei al celiaco, invece si confermano a rischio tutti quei formaggi spalmabili costituiti oltre che da latte, caglio, fermenti e sale anche da altri formaggi, burro, sali di fusione, correttori di acidità (es. acido lattico, carbonati), addensanti, gelificanti ed aromi.
· LIGHT: al pari dei formaggi freschi o stagionati tradizionali consentiti, anche i formaggi light con ingredientistica paragonabile non rappresentano alcun problema per i consumatori celiaci, si confermano a rischio tutti i formaggi light costituiti da molteplici ingredienti.
· A FETTE FUSI E FORMAGGINI: i formaggi a fette fusi (fettine) e i formaggini sono prodotti, come gli spalmabili con analoga ingredienistica, da considerarsi a rischio per il celiaco.
· GRATTUGIATI: il Parmigiano Reggiano DOP e il Grana Padano DOP grattugiati sono prodotti permessi al celiaco. Restano “a rischio” i mix di formaggi grattugiati che possono considerarsi idonei se riportanti la dicitura “senza glutine” in etichetta.
Si precisa quindi che, per quanto a nostra conoscenza e secondo le linee guida della Federazione europea delle associazioni celiachia (Aoecs.org), i formaggi tradizionali, essendo sempre adatti ai celiaci in quanto non contenenti glutine, non potrebbero riportare in etichetta l’indicazione di assenza di glutine. Tale indicazione infatti è esclusa in casi come questo dal regolamento europeo 828/2014 che esplicitamente rammenta, al considerando 10, che le informazioni sugli alimenti non dovrebbero indurre in errore suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche.
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[sostieni]
I consideranda non sono legge ma solo indirizzi di seguenti articoli. Nel caso specifico è citato il Regolamento sull’etichettatura ma non il riferimento preciso.
Il testo normativo che riporta tale affermazione è l’articolo 7 lettera c) del Reg. 1169/2001 sull’etichettatura che riporto nella versione italiana per una più rapida comprensione, tenendo conto che solo la versione in inglese è quella ufficiale per tutte le nazioni UE.
Articolo 7
Pratiche leali d’informazione
1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:
a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;
Tuttavia a mio parere non sarebbe del tutto errato permettere l’indicazione di questo tipo di caratteristiche, a maggiore tutela di chi può averne problemi.
Magari non come claim “pubblicitario”, ma “informativo” per esempio con riquadri appositamente normati (graficamente riconoscibili, un pò come i segnali stradali) per questo tipo di informazione.
La questione va vista sotto almeno un paio di punti di vista.
Primo punto di vista: già prima dell’applicaziome del reg.1169/2011, il Ministero della Salute DGSAN aveva emesso la circolare 6989-P-15 marzo 2010: “… la dizione “senza glutine” è ammessa nell’etichettatura degli alimenti solo se ciò non sia da intendersi come scontato. In tal senso, il latte rappresenta un caso emblematico di alimento dove l’assenza di glutine è da considerare scontata alla luce della disposizione normativa sopra indicata. (…) Per quanto sopra si invita a non far uso della dizione “senza glutine” nell’etichettatura dei latti di qualunque derivazione, anche se delattosati o addizionati di vitamine e minerali”.
Il senso della circolare rimane immutato: se si tratta di «formaggio» prodotto in base al Regio Decreto Legge 15 ottobre 1925, n. 2033, che prevede “Il nome di «formaggio» o «cacio» è riservato al prodotto che si ricava dal latte intero ovvero parzialmente o totalmente scremato, oppure dalla crema, in seguito a coagulazione acida o presamica, anche facendo uso di fermenti e di sale di cucina” e nulla più, l’assenza di glutine si può dare per scontata (auspicando che il piano di autocontrollo preveda comunque il punto critico relativo al glutine, con un controllo e una gestione adeguati per evitare contaminazioni accidentali).
Se si tratta non di «formaggio», ma di «latticino» (ossia di prodotto a base di latte, con funzione d’uso e aspetto sostanzialmente analogo ai formaggi, ma non classificabile come formaggio, per ingredientistica diversa da quella limitata per tale denominazione) o di «formaggio» con altri ingredienti (per esempio noci, aglio, pepe o altre spezie ed erbe aromatiche), l’assenza di glutine è un po’ meno scontata: anche noci, spezie ed erbe sono naturalmente prive di glutine, ma sono pur sempre confezionate in stabilimenti potenzialmente a rischio di cross contaminazione.
Per tali prodotti, quindi, l’indicazione “senza glutine” potrebbe non essere censurabile.
C’è poi un secondo punto di vista: il regolamento 1169/20211 stabilisce gli obblighi in capo all’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto.
Agli stessi vincoli non sono soggette le campagne pubblicitarie collettive che intendono non promuovere un singolo prodotto, ma l’informazione su una generalità di prodotti tra loro analoghi.
Sì, è scontato, ma che un consorzio di produttori informi i consumatori distratti che il formaggio è senza glutine o che l’olio extra vergine d’oliva regola i livelli di colesterolo circolanti nel sangue non fa male a nessuno, basta che sia vero.
Non credo che sia solo “maggiore e più chiara informazione”, della cui utilità siamo tutti convinti, ma di fin troppo evidente forma di pubblicità subdola e strisciante nella considerazione, questa gravemente falsa ma purtroppo diffusa e crescente sebbene ovviamente non dichiarabile, che il glutine alla fine faccia veramente male un po’ a tutti (e forse fa ingrassare…SignoraMia, me l’ha detto micuggino)
Mia Madre (ormai deceduta), aveva una serie di intolleranze alimentari sviluppate in tarda età ed individuate tramite esclusione di alimenti tra cui il glutine. Individuato il problema, mi sono documentata ed anche iscritta a nome mio alle varie associazioni. Facendo la spesa leggevo gli ingredienti dei prodotti e poi ne controllavo l’origine su Internet. La scritta SENZA GLUTINE sui prodotti non mi ha mai indotto a pensare che su quelli che NON la riportavano fosse invece contenuto ma, era un aiuto perché mi “salvava” dal perdere tempo a controllare le composizioni, inoltre essendo dichiarato lo consideravo un’assunzione di responsabilità da parte dell’azienda produttrice perseguibile se non avesse corrisposto al vero. Comprendo che esistano leggi che tutelino il consumatore dalla pubblicità occulta/strisciante ma, invito anche a “mettersi nei panni” di chi ha questo tipo di problemi e non possiede il livello culturale sufficiente ad “orientarsi” nella scelta. Certo, può essere “vittima” delle scritte e scegliere un prodotto piuttosto che un altro anche quando l’allergene non sarebbe stato comunque presente ma, essere “vittima” del consumo di un prodotto non adeguato è molto peggio. Compromette la salute e la qualità della vita, che sono (secondo me) motivi per il quale NON sono contraria a dichiarare la presenza o meno di un allergene anche se NON necessario.
Non solo gli Svizzeri lo riportano. Guardatevi un po’ le buste dei grattugiati Ferrari. Ho clienti che mi chiedono specificamente questi prodotti perché a detta loro ‘non vogliono rischiare acquistando prodotti non garantiti’. Ridicolo, a mio parere.
La versione dell’ingrediente che non c’è attira di più di tutti gli ingredienti che costituiscono l’alimento. Le mode, si sa sono così. Ma chi tutela il produttore serio e leale ? Chi tutela il consumatore ?
Non mi pare che in questo paese ci sia autorità preposta a condannare atti fraudolenti, specie se commessi da aziende ” straniere”.
Trovo che la medesima pratica poco corretta di informazione sia l’attuale e invadente campagna del “riso senza lattosio”, dato che il lattosio è uno zucchero di esclusiva origine animale
La dizione “senza….,” presuppone l’appartenenza alla classe di “alimenti: Per una alimentazione particolare”, e in quanto tali sottoposti alle autorizzazioni di legge, per composizione e per etichettatura. Come tali le menzioni “SENZA..” dovrebbero essere sanzionate e ritirate dal mercato, ove non debitamente autorizzate, in barba alle eccessive libertà che di stanno prendendo i servizi di Marketing delle aziende basandosi sulla convinzione (peraltro realistica) di una scarsissima probabilità di essere sanzionati, e/o del fatto che eventuali sanzioni sono irrisorie e soprattutto non prevedono ritiri dal mercato e sospensione della produzione, unici veri deterrenti alla dilagante illegalità.
@Costante
La dizione “senza” (ma anche quelle di “a basso contenuto di”, “fonte di” e “ad alto contenuto di”) non presuppone affatto l’appartenenza alla categoria degli “alimenti destinati a un’alimentazione particolare”, categoria che è stata abolita dal Regolamento (UE) 609/2013 (considerando 13: “Occorre pertanto abolire il concetto di «prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare» e sostituire la direttiva 2009/39/CE con il presente atto”).
Il “senza” (e dintorni) è precisamente disciplinato dal regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, da leggersi assieme all’articolo 7 (Pratiche leali d’informazione) del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori: “1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: (…) c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive”).
Al momento sono molto sensibile al claim “senza” e, ad esempio, diffido immediatamente quando vedo indicato “senza olio di palma” non prendendo affatto in considerazione quel prodotto e passo a cercare oltre.
Fortunatamente non sono nella condizione di avere allergie/intolleranze o altre situazioni per cui devo evitare determinate sostanze per cui posso tranquillamente ignorare i pordotti che si pubblicizzano vantandosi con i “senza”.
Roberto, hai ragione nelle tue precisazioni, ma rimane il fatto che si alimentano dolosamente paure non giustificate presso i consumatori, inducendoli in confusione e resi ultrasensibili da un continuo bombardamento di informazioni nutrizionali più o meno, e spesso per nulla giustificate. I danni alla lunga sono enormi, tali da indurre ad escludere dal consumo (per ignoranza) alimenti perfettamente consumabili. Tali comportamenti dovrebbero a mio parere essere sanzionati con strumenti altamente deterrenti.