confezione carta macaron

donna pizza cartoneLa normativa italiana in tema di materiali destinati al contatto con alimenti è particolarmente avanzata, al punto che si parla di un “approccio italiano” alla questione, apprezzato in Europa. Questa peculiarità ha portato alla necessità di far interagire la nostra legislazione con quella comunitaria.

 

Nel caso dei materiali plastici, la necessità è stata soddisfatta in modo esaustivo. Non così è accaduto per i materiali a base carta, dove manca una normativa europea che non vedrà la luce in breve termine, a causa dei costi da sostenere.

 

Pwr questo motivo  adesso in Italia e negli altri Paesi europei prevale la normativa nazionale. Nel nostro caso, il Decreto Ministeriale 21/3/1973 e i successivi aggiornamenti hanno definito in modo accurato la modalità di verifica della conformità della carta, fornendo i dettagli sulle composizioni consentite e la verifica dei requisiti di purezza.

 

cartone uovaSecondo la nostra legislazione, è importante stabilire che tipo di alimento entrerà in contatto con il materiale cartaceo, e in funzione di questo aspetto la composizione della carta deve sottostare a specifiche  limitazioni.

L’articolo 27 del DM 21/3/1973 afferma:

1.  Le carte e i cartoni disciplinati dal presente decreto possono, da soli o accoppiati tra loro, o con altri materiali o trasformati in imballaggi, essere adoperati a contatto diretto degli alimenti quando,  fabbricati secondo buona tecnica industriale rispondano alle seguenti caratteristiche:

    a) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione*: siano costituiti da almeno il 75% di materie fibrose, al massimo il 10% di sostanze di carica, al massimo il 15% di sostanze ausiliarie;

    b) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione*: siano costituiti da almeno il 60% di materie fibrose, al massimo il 25% di sostanze di carica, al massimo il 15% di sostanze ausiliarie.

(Tutte le percentuali suddette, s’intendono  riferite alla sostanza secca).

 

donna succo di frutta cartoneLa scelta della tipologia di composizione dipende quindi dalla frase “sono/non sono previste prove di migrazione”.

 

Nella sua definizione iniziale il DM prevedeva 5 tipologie di alimenti (da I a V ) e gli alimenti senza attività estrattiva** erano inseriti nel gruppo V.

Con il DM 26 aprile 1993, n. 220, recante aggiornamento del DM 21/3/1973, recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE, si è introdotta una diversa classificazione degli alimenti (8 macro gruppi con sottoinsiemi specifici), basata sulla necessità di definire meglio le sostanze simulanti da utilizzare per la realizzazione di test di migrazione globale e specifica sui materiali plastici.

 

Il DM 220 è una modifica del DM 21/3/1973; quindi per capire se l’alimento aveva o no attività estrattiva**, occorreva far riferimento alla tabella. Tale informazione serviva anche a comprendere quale composizione utilizzare per la carta.

dolcetti contenitore carta

La situazione si è leggermente complicata con l’emanazione del regolamento 10/2011 e dei suoi aggiornamenti. Questa disposizione, che riguarda i materiali plastici o i materiali multistrato che hanno uno strato plastico a contatto con alimenti, ha, di fatto, abrogato le precedenti direttive che erano state recepite dal DM 220.

Quindi ora per comprendere se un alimento ha o non ha attività estrattiva**, bisognerebbe consultare la tabella presente nel regolamento 10/2011, con l’accortezza di distinguere due tipologie di “alimenti secchi”: quelli che non prevedono alcun tipo di simulante e quelli che prevedono il simulante E.

 

Il timore è che questa nuova classificazione non sia immediata e possa nel breve periodo portare a interpretazioni errate o comunque opinabili. In ogni caso, i produttori di imballaggi a base carta devono capire se i loro prodotti sono destinati ad essere posti in contatto con alimenti che hanno o non hanno attività estrattiva**, senza riportare altre numerazioni.

 

Sergio Nestori

(valutatore sistemi di certificazione igienico-sanitario nell’ambito del food packaging)

© Riproduzione riservata

 

* Le prove di migrazione globali e specifiche si eseguono sui materiali plastici non sulla carta.

** Gli alimenti che hanno attività estrattiva sono quelli acquosi od oleosi e quelli che, in base alla tabella del regolamento, prevedono i simulanti A, B, C, D1, D2.

Foto: Photos.com

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Luca
Luca
7 Febbraio 2013 16:52

Dott. Nestori, io credo che ci siano degli errori interpretativi alla base del Suo articolo.
In primo luogo il Regolamento 10/2011 non ha di fatto abrogato al momento le precedenti Direttive recepite con DM 220: restano infatti quasi 2 anni di tempo (fino al 1° Gennaio 2016) per impiegare le tabelle cui Lei fa riferimento, presenti nelle Direttive Europee.
Altro punto è il discorso delle nuove tabelle incluse nel 10/2011: è errato parlare di alimenti secchi che non prevedono alcun simulante ed alimenti secchi per cui è previsto il simulante E; non esiste infatti alcun alimento secco per cui la prova con “simulante E” possa essere evitata.
D’accordissimo invece sul fatto che dovrebbe essere portato avanti un discorso di armonizzazione legislativa a livello europeo.

Valeria Nardi
25 Febbraio 2013 09:22

Gentile Luca, in effetti ha ragione nel dire che ci sono due aspetti da precisare:
1. Occorre considerare che il regolamento 10/2011 non prevede il simulante E per la frutta e gli ortaggi non trasformati. Quindi per alcuni alimenti non sono previsti simulanti. Il mondo dell’ortofrutta è significativo per il mondo della carta.
2. Per quanto concerne le direttive abrogate dal reg 10/2011, sappiamo tutti che esistono le deroghe citate negli articoli 22 e 23, però sappiamo anche che le deroghe sono state introdotte solo per non costringere le nostre aziende a dover affrontare in tempi brevi il costo di nuovi test. Dal punto di vista sostanziale da un anno ormai, anche prima del 1 gennaio 2013, tutti i test sono eseguiti utilizzando i nuovi simulanti. Quindi concordo con Lei che, come descritto nel regolamento 10/2011, fino al 2015 la dichiarazione di conformità potrà essere supportata ancora da test eseguiti in precedenza con i vecchi simulanti. Ma la classificazione degli alimenti è una questione diversa. Ormai da più di un anno i committenti dell’industria alimentare chiedono di utilizzare la nuova classificazione.
Sergio Nestori