FitoBalt Monastic Tea

FitoBalt Monastic TeaFitoBalt Monastic Tea: Altroconsumo e Agenzia italiana del farmaco (Aifa) hanno segnalato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) la pubblicità gravemente ingannevole di questo tè, che promette al consumatore di liberarsi di infezioni in corso e di avere effetto antiparassitario certificato contro qualsiasi parassita umano. L’azienda produttrice Digital Laboratory sia Alexander Kazachkov molto attiva nella vendita online (bollettino 42/2018), è stata così sanzionata con una multa di 20mila euro.

Il prodotto nella pubblicità vantava  la possibilità di prevenire e contrastare infezioni parassitarie e di migliorare la funzionalità dell’organismo. Come fatto aggravante è stata rilevata l’impossibilità di verificare l’identità, il ruolo e il recapito geografico dei (presunti) professionisti di riferimento, fatto che impedisce al consumatore di contattarli per esercitare i diritti di legge. Il tè risulta composto da foglie di betulla, corteccia di quercia, calendula, menta piperita, tanaceto, assenzio, camomilla, ulignosa, achillea, agrimonio e salvia medica e non richiede ricetta medica, elemento sbandierato come vantaggio per l’acquirente.
FitoBalt Monastic Tea
Le immagini pubblicitarie del prodotto sono particolarmente accattivanti e rinforzano l’attrattiva all’acquisto su persone inesperte e vulnerabili

Appare evidente l’impossibilità per questa miscela di uccidere “gli organismi dannosi” e di “ripristinare i tessuti danneggiati e rimuovendo l’intossicazione”. Altre informazioni scorrette sono quelle che fissano in sole tre settimane di assunzione risultati miracolosi : “nel 100% dei casi il tè antiparassitario ha liberato i pazienti dai parassiti o li ha aiutati a diminuirne significativamente il numero (in caso di forti infezioni)”.  Nel messaggio l’asserita capacità terapeutica viene rafforzata dal claim, privo di riferimenti bibliografici, secondo cui il prodotto è “certificato e testato clinicamente”.

Il numero di norme infrante dei Regolamenti in vigore relativi alle indicazioni nutrizionali sui prodotti alimentari, è elevato. In particolare i claim pubblicitari contrastano con i principi sanciti dall’art. 7 del
Regolamento (UE) n. 1169/2011 con specifico riferimento sia alle caratteristiche del prodotto alimentare sia all’attribuzione di effetti di natura terapeutica.
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