Woman reading food labels EtichettaturaPubblichiamo la domanda di una nostra lettrice sull’indicazione in etichetta allo stabilimento di produzione e sulla normativa europea. Di seguito la risposta dell’avvocato Dario Dongo, esperto di diritto alimentare.

Vorrei sapere se c’è un modo per consultare l’elenco delle normative italiane che sono state notificate a Bruxelles.
Mi spiego: un po’ di tempo fa ho dovuto lavorare sull’etichettatura di alcuni prodotti alimentari, imbattendomi nel D. Lgs. 145/2017, per poi scoprire, leggendo i vostri articoli alla fine di tutto il lavoro, che non era stato notificato a Bruxelles e quindi era come se non fosse esistito.
Poi ho visto anche che qualcuno lo considera valido lo stesso, apportando come giustificazione, la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e a questo punto non so più cosa pensare…

Qualcuno mi può spiegare come funziona un caso simile? Cioè:
1) dove posso controllare la notifica e
2) nel caso non fosse stata fatta, se la normativa è valida lo stesso in Italia o meno e sulla base di quali riferimenti normativi.
Leggendo i vostri articoli vedo che ci sono altri casi simili nel settore alimentare (si vedano ad esempio i decreti sull’origine di pasta, riso, pomodoro etc…), quindi vorrei capire un po’ meglio come mi devo approcciare.
Marta

Di seguito il parere dell’avvocato Dario Dongo

Tutti gli schemi di normative tecniche nazionali che incidono sulla produzione e commercializzazione delle merci devono venire notificati alla Commissione europea a pena di loro inapplicabilità. Come si è visto nel caso del d.lgs. 145/17 (il decreto sede stabilimento) e si vedrà da ultimo nel d.lgs. 116/20 (etichettatura codici imballi).

La notifica deve venire eseguita “immediatamente”, non appena i progetti normativi (o regolamentari, o amministrativi) siano stati definiti nei contenuti, prima che essi vengano sottoposti ad approvazione definitiva. E deve venire ripetuta qualora, successivamente, intervengano “modifiche importanti” ai loro contenuti (dir. 2015/1535, articolo 3.1, terzo capoverso).

Le notifiche devono venire eseguire dai governi nazionali per il tramite del punto di contatto all’uopo designato. In Italia, tale ruolo è affidato ad apposito ufficio presso il Ministero dello Sviluppo Economico. E vengono registrate, ai sensi della direttiva UE 2015/1535, nella banca dati nota come TRIS (Technical Regulations Information System database). Ogni cittadino può accedere alla banca dati, a questo indirizzo web.

Lo Stato membro che notifica uno schema di norma tecnica nazionale deve astenersi dalla sua adozione per il cosiddetto standstill period, la cui durata minima è tre mesi e può venire estesa dalla Commissione europea senza onere di motivazione. Nel corso dello standstill period la Commissione può chiedere chiarimenti allo Stato membro notificante, il quale ha obbligo di rispondere.

“La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica” (dir. UE 2015/1535, articolo 5.4).

Il periodo di sospensione si estende a sei mesi qualora la Commissione e/o gli Stati membri, entro i tre mesi dalla notifica, emettano “un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell’ambito del mercato interno”. Può inoltre estendersi a 12 mesi allorché l’Esecutivo di Bruxelles “comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a norma dell’articolo 288 TFUE” (dir. cit., articolo 6).

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