tarallini etichetta
L’etichetta dei tarallini inviata dalla lettrice

Vorrei chiedere il parere alla vostra redazione sull’etichetta di questi “tarallini al finocchietto”. L’etichetta mi pare un po’ lacunosa e imprecisa, ma forse mi sbaglio. Per esempio di cosa è fatta la margarina utilizzata? E gli allergeni è giusto che stiano così lontano dalla lista degli ingredienti?

Simona

Abbiamo chiesto un parere all’avvocato Dario Dongo esperto di diritto alimentare

L’etichetta è imprecisa sotto vari aspetti. Soffermiamoci sulle criticità più macroscopiche:

A) “Ing.”, nel lessico comune, vale a indicare la qualifica di un ingegnere iscritto all’apposito albo. Il regolamento (UE) n. 1169/11 prevede invece, all’articolo 18.1, che “L’elenco degli ingredienti reca un’intestazione o è preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende”,

B) la lista ingredienti presenta diverse non-conformità:

– “farina 00” indica il grado di raffinazione ma non anche, come deve essere, il cereale impiegato. La dicitura corretta è “farina 00 di grano tenero”, con evidenza grafica dell’ingrediente allergenico (grano),

– la “margarina vegetale” è un ingrediente composto, la cui citazione va seguita dalla specifica dei suoi componenti (es. grasso di palma, olio di colza, emulsionante lecitina di soia, conservante E…), evidenziando gli allergeni se presenti,

– “lievito naturale”, cosa significa? Forse “lievito di birra” (Saccharomyces cerevisiae)? O magari acido tartarico, che a sua volta può avere una derivazione naturale (dalle fecce)? Si dovrebbe in ogni caso riportare la dicitura “agenti lievitanti”, seguita dal loro nome o codice di autorizzazione europea (es. “acido tartarico”, o “E334”),

taralli
L’etichetta dei tarallini presenta diverse non-conformità

C) “Allergeni:…”. Come abbiamo scritto in ripetute occasioni (1), gli ingredienti allergenici vanno citati ed evidenziati nell’elenco degli ingredienti – e non altrove – con i loro nomi specifici, non “glutine” ma “grano”, non “frutta secca con guscio” ma a seconda dei casi “noci, mandorle, nocciole, …”. L’impiego del condizionale (“potrebbe”) e il riferimento alle “tracce” (di cui manca definizione, nelle norme applicabili) non sono a loro volta compatibili con i requisiti di informazione chiara e comprensibile,

D) “scadenza” è una dicitura non ammessa, e comunque scorretta nel caso di prodotto non rapidamente deperibile dal punto di vista microbiologico. Su una confezione come quella in esame bisogna invece scrivere “da consumarsi preferibilmente entro…”,

E) Infine, l’indicazione “prodotto soggetto a calo naturale di peso” espone l’operatore al rischio di contestazione del delitto di frode in commercio (art. 515 c.p.). Trattandosi infatti di vendita di prodotto a peso, e non a pezzo, dev’essere garantita la quantità minima citata in etichetta.

Note: (1) vedi articolo: NORMATIVE – Allergeni in etichetta, gli errori più frequenti

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Monica mimangiolallergia
11 Maggio 2016 14:58

Grazie per questa opportunità di chiarimento, perché avevo una domanda che continuavo a rimandare, proprio nel caso di taralli e altri prodotti che contengono “vino” tra gli ingredienti, ma nessun riferimento alla presenza o non presenza di solfiti aggiunti (potrebbe trattarsi di un vino senza sofiti aggiunti, ma il consumatore allergico non può saperlo).
Grazie mille anticipatamente per la risposta.

Alessandro
Alessandro
Reply to  Monica mimangiolallergia
11 Maggio 2016 17:06

I solfiti vanno indicati tra gli allergeni solo se superano i 10 ppm sul prodotto finito.
Quindi se anche il vino contenesse solfiti, come è probabile, ma questi nei taralli fossero presenti in quantità inferiore a 10 ppm, i solfiti non dovrebbero essere indicati.

monica mimangiolallergia
12 Maggio 2016 15:01

Alessandro grazie di avermelo ricordato, perché avevo totalmente scordato che il nuovo Regolamento UE indica le concentrazioni minime sotto cui il produttore non è tenuto ad indicarne la presenza.
Così finalmente mi sono chiarita un poco le idee al riguardo.

Federico Valobra
Federico Valobra
12 Maggio 2016 19:35

Oltre a quanto scovato dall’avvocato citerei anche altri 2 errori. Il numero di lotto va indicato dalla sola lettera elle maiuscola L e l’unità di misura del peso deve seguire, non precedere, il valore numerico

Guido
Guido
Reply to  Federico Valobra
18 Maggio 2016 12:26

Federico,

a che normativa fa riferimento la sua osservazione circa la “L” maiusciola?

Federico Valobra
Federico Valobra
Reply to  Federico Valobra
18 Maggio 2016 18:12

@Guido
l’Art.13 del D.Lgs. 109/92. Rimane in vigore, proprio perché l’indicazione del lotto non è prevista nel Reg. UE 1169/11

Guido
Guido
Reply to  Federico Valobra
20 Maggio 2016 14:40

“3. Il lotto e’ determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunita’ economica europea ed e’ apposto sotto la propria responsabilita’; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed e’ preceduto dalla lettera “L”, salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura. ”

Se c’è scritto chiaramente “LOTTO” per me la dicitura è valida anche se non c’è la “L” maiuscola

R. Squillantini
R. Squillantini
13 Maggio 2016 01:12

Manca una Denominazione di Vendita (Denominazione dell’Alimento) valida: Tarallini al Finocchietto non si può considerare una denominazione utilizzabile, poichè “tarallini” è un termine “di fantasia” che non spiega o definisce cosa sia il prodotto.
La denominazione corretta sarebbe stata “Prodotto da forno”.

roberto pinton
roberto pinton
Reply to  R. Squillantini
17 Maggio 2016 08:12

@Squillantini

A parte la cacofonia dei due diminutivi, ritengo “Tarallini al finocchietto” una denominazione sufficientemente esplicativa.
In mancanza di una denominazione legale definita per il prodotto, il reg.1169/2011 autorizza una “denominazione usuale” o una “denominazione descrittiva”, con ciò confermando quanto prescriveva il “vecchio” d.lgs. 109/92, che autorizzava il “nome consacrato da usi e consuetudini” o “una descrizione del prodotto alimentare”, “in modo da consentire all’acquirente di conoscere l’effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso”.
Sul mercato interno italiano “tarallini al qualcosa” è idoneo a identificare iin modo inequivocabile il prodotto.

ForestOne
ForestOne
Reply to  R. Squillantini
17 Maggio 2016 20:44

“Tarallini” non è una Denominazione di vendita valida (Tarallini? ovvero? E allaora tarallucci? Tarallozzi? Tarallerotarallà?).
“Prodotto da Forno” invece lo è.

Roberto Pinton
Roberto Pinton
17 Maggio 2016 08:21

@Federico Valobra

L’utilizzo della lettera “L” per contrassegnare ill numero del lotto non è obbligatoria quando esso “sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura” (art.13 d.lgs.109/92); ciò è ribadito nella direttiva 91/2011/UE, per il quale le indicazioni vanno “precedute dalla lettera «L», salvo nel cas in
cui si distinguono chiaramente dalle altre indicazioni in etichetta”.

Federico Valobra
Federico Valobra
Reply to  Roberto Pinton
18 Maggio 2016 18:15

Sono d’accordo ma se indicano il lotto allora devono usare il giusto simbolo. Se non avessero scritto la parola “Lotto” non sarebbe stato un errore.

Lorenzo
Lorenzo
18 Maggio 2016 08:24

Ottiima analisi.
In questo caso o altri similari, a chi dobbiamo segnalare queste mancanze?

roberto pinton
roberto pinton
18 Maggio 2016 14:38

@ ForestOne

La “denominazione di vendita” non c’è più, c’è la sola “denominazione” che dev’essere quella prevista dalle norme europee o nazionali che, eventualmente, disciplinino il prodotto; in loro assenza, son lecite denominaziono usuali o descrittive. “Tarallino”è sia descrittivo che usuale.
Wikipedia non è certamente una raccolta della giurisprudenza, ma lo è dell’ “usualità”; a pagina http://it.wikipedia.org/wiki/Tarallo troverà indicato “Il tarallo o tarallino è un prodotto da forno tipico della Puglia e di altre regioni; come tale è stata ufficialmente inserita nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani (P.A.T) del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF)”.

Nell’elenco ufficiale dei prodotti agroalimentari tradizionali della Campania sono compresi i “tarallini al vino” (“Nelle case di Napoli e provincia si tramanda da generazioni la ricetta dei tarallini al vino, dei biscotti secchi a forma di ciambella del diametro di 2-4 cm e di colore dorato…”).
Ma le passo anche “taralluccio” (sempre nell’elenco dei PAT Campania son predenti i “Tarallucci al naspro”).

Giacomo
Giacomo
19 Maggio 2016 14:47

Vorrei capire esattamente la differenza (normativa e tecnico-chimica) tra “scade il” e “da consumare preferibilmente entro”. So che la prima è rigorosa, la seconda lascia spazio a poter consumare anche oltre la data indicata, perdendo però il prodotto le sue qualità organolettiche e di qualità.
Nel caso dei tarallini, o di altro prodotto alimentare (per i farmaci credo sia obbligatorio “scade il”) perchè è sbagliato indicare una scadenza precisa ?
Grazie

Alessandro
Alessandro
Reply to  Giacomo
19 Maggio 2016 15:10

Giacomo, non è sbagliato indicare una scadenza precisa, è sbagliato l’utilizzo del termine scadenza perchè non previsto.
Le diciture previste sono: “da consumare entro” e “da consumarsi preferibilemente entro il: (o “entro fine:”