Ieri ho comprato in un mercatino della Valle d’Aosta dei formaggi deliziosi. Li vendeva una bancarella all’interno di una festa di paese. Avendo ospiti a cena mi hanno chiesto l’indirizzo del produttore ma mi sono accorta che sul formaggio confezionato in carta elegante non c’era alcuna indicazione e che lo scontrino fiscale l’avevo già buttato via. È legale tutto ciò? Non è obbligatorio per i prodotti alimentari confezionati indicare l’etichetta con il nome del produttore, la scadenza, ecc?

Marzia

 

Negli ultimi decenni la normativa europea sulle etichette alimentari è progredita e si applica nell’intero Mercato unico, ivi comprese le Regioni a statuto speciale come la Valle d’Aosta. Sia la normativa vigente (dir. 2000/13/CE e successive modifiche, recepita in Italia con d.lgs. 27.1.92 n. 109), sia le nuove regole (reg. UE n. 1169/2011, si veda l’ebook “L’etichetta”) prevedono due casi sulle modalità di etichettatura

 – il primo riguarda i prodotti preconfezionati, vale a dire confezionati all’origine nell’azienda alimentare o per conto del produttore che devono avere tutte le diciture di legge

 – il secondo riguarda alimenti venduti sfusi ovvero incartati (su richiesta del consumatore) o confezionati per la vendita diretta, negli spazi di vendita o in locali a essi attigui come nel caso del mercatino che lei descrive.

In questo caso è consentito derogare agli obblighi di etichettatura, limitandosi a fornire le informazioni di base sul punto vendita, anche mediante un cartello con le informazioni essenziali.

 

Il Fatto Alimentare ha in più occasioni lamentato questo approccio del legislatore europeo, che di fatto limita il diritto del consumatore a ricevere notizie complete sugli alimenti in vendita. La questione non riguarda tanto il caso del mercatino ambulante che vende direttamente ai consumatori quanto le operazioni di sconfezionamento, porzionatura e riconfezionamento che si fa in molti laboratori annessi ai supermercati.

 

Ma così è, almeno sino a quando il legislatore italiano non aggiornerà la normativa e provvederà a colmare questa lacuna. Il consumatore deve avere la possibilità di effettuare scelte consapevoli anche quando acquista  prodotti venduti sfusi o preincartati  (vedi articolo).

 

Franco Gentile

Foto: Photos.com

0 0 voti
Vota
2 Commenti
Feedbacks
Vedi tutti i commenti
Andrea Meneghetti
Andrea Meneghetti
12 Luglio 2012 07:56

Non esageriamo, il legislatore non deve garantire le "paranoie" di certi consumatori e "pseudostudiosi" alimentari, ma una produzione stabile e sicura. Obbligare ad etichettare "tutto" implica costi sia di tipo organizzativo che ambientale. Per esperienza lavorativa posso dire che molte piccole realtà chiuderebbero se dovessero sobbarcarsi i costi di alcuni tipi di etichettatura, anche per mancanza di competenze specifiche, oltre che di capitali. Che la consumatrice "radical chic" si ricordi dove ha acquistato il prodotto!

Dario
Dario
24 Luglio 2012 21:41

Caro Andrea, stampigliare il timbro usato per le fatture su un pezzetto di carta (anche riciclata, come il retro delle fotocopie, piuttosto che sul sacchetto di carta) sarebbe un buon inizio, visto che siamo all’età della pietra nell’informazione al consumatore … e risalire al produttore in caso di contaminazioni e’ questione di interesse pubblico.. Mitigare il danno in caso di problemi di sicurezza alimentare non e’ ‘radical chic’, e’ buon senso