consumatori, ragazza che guarda il computer

vendita online

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un consumatore che ci racconta la sua disavventura alle prese con un sito di vendita online. Desideravo comprare dei pomodori secchi e, convinto di abbandonare il supermercato di fiducia perché confezionava i pomodori con olio di girasole, decido di cercarli su Ebay, per avere la possibilità di acquistare il prodotto essiccato e di poter scegliere come conservarlo. All’arrivo della merce ricevo però una sorpresa sgradita: l’etichetta di legge (ben visibile sul pacco) dichiara l’origine del prodotto: Tunisia! Nella pagina di vendita, che dovrebbe descrivere con cura il prodotto, non se ne fa cenno alcuno, si parla solo di “pomodori San Marzano”.

Il venditore si oppone al mio reclamo e si giustifica per il fatto di aver specificato di non accettare la restituzione trattandosi di prodotto alimentare e di non specificare l’origine nella pagina di vendita perché le forniture hanno diversa origine (la sua risposta mi lascia perplesso, perché non specifica quale sia questa “diversa origine” cui accenna?). Anche Ebay contesta il mio reclamo, in quanto, secondo il sito di vendita online, il venditore aveva specificato di non accettare la restituzione. Non mi resta che rivolgermi a Paypal, che ha fatto da intermediario per il pagamento. Ma anche quest’ultimo mi nega il rimborso dicendo che a suo giudizio la merce spedita non è difforme da quella descritta nella pagina di vendita.

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In conclusione, ben tre diversi attori intervengono in questa vendita di alimentari da Italia a Italia, eppure sembra che la legge italiana, che obbliga ad esporre l’etichetta per la vendita di alimenti, qui non vale. Il dubbio che sorge spontaneo è: su Ebay e con Paypal in Italia si vendono alimenti senza bisogno di esporre l’etichetta?

Fortunato Schiavello

Il Fatto Alimentare aveva affrontato l’argomento della vendita online già cinque anni fa (leggi articolo) e quello che si domanda il nostro lettore è se, in tutti questi anni, qualcosa è cambiato.

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Simone
Simone
20 Luglio 2017 07:52

Intanto bisogna svincolarsi dall’associare il termine “etichetta” a un adesivo cartaceo apposto sulla confezione, secondo il Reg. Ue 1169/2011, il concetto va esteso a tutte le forme di comunicazione inerenti il prodotto, quindi diventa “etichetta” anche la mera descrizione del prodotto.

L’articolo 14 del suddetto regolamento, tratta la vendita a distanza degli alimenti, e chiaramente indica che l’unica indicazione che può non essere presente nell’informazione online sia la data di scadenza/TMC (che ovviamente deve essere nota al momento della consegna).

Detto ciò, San Marzano è una varietà di pomodoro, non un’indicazione di origine, e non necessariamente va indicato secondo il Reg. 1169/11. Lo stato di provenienza è però un’informazione obbligatorio secondo la normativa verticale dedicata all’ortofrutta Reg. di esecuzione UE 543/11, Reg. UE 1308/13 Art. 76.

Quindi si, a mio parere l’informazione in partenza, se il prodotto è stato pubblicizzato come lei sostiene, è mancante.

Le domando però come mai, essendo l’origine per lei un’informazione rilevante ai fini dell’acquisto, abbia deciso di comprare il prodotto pur non conoscendola…

Davide V.
Davide V.
Reply to  Simone
20 Luglio 2017 09:47

Probabilmente avrà inteso San Marzano = San Marzano DOP italiano, pur non essendo scritto da nessuna parte, e quindi avrà dato per scontato l’origine italiana del prodotto. Io che non sono “addetto ai lavori”, avrei pensato la stressa cosa, avvalorata ulteriormente dal fatto che il prodotto proviene dall’Italia.
Tra l’altro nella foto dell’etichetta adesiva cartacea del pacco se non ho visto male non c’è neanche più scritto “San Marzano” ma “pomodoro essiccato” e basta

Corrado
Corrado
20 Luglio 2017 09:06

Buongiorno.
Esprimo la mia solidarietà al consumatore per la sua “esperienza di acquisto online” non soddisfacente.
Sarebbe opportuno prestare maggiore attenzione alle insidie su Internet.
Ho visitato le pagine su Ebay dell’azienda, e nei dettagli, in effetti è specificato che i pomodori secchi “possono essere di origine Italia, Tunisia, Spagna e Grecia a seconda della disponibilità del fornitore”.
Pertanto, da un punto di vista generale, l’azienda ha rispettato la normativa italiana che impone di informare ed indicare l’origine del prodotto.
Altresì vero è il fatto che il consumatore “poco attento” venga tratto in inganno dal fatto che si aspetta che un’azienda italiana gli invii prodotti di origine Italia.
In questo caso, sarebbe bastato inserire nelle note, durante l’ordine di acquisto, inviare solo prodotto di origine Italia.
Bene il “Fatto Alimentare” a dare voce ai consumatori insoddisfatti. La normativa italiana dovrebbe essere più stringente, in modo da aiutare i consumatori a poter acquistare il vero made in Italy .

Corrado
Corrado
20 Luglio 2017 10:13

Ad una lettura attenta, l’etichetta è non rispondente alla normativa.
Difatti, negli ingredienti riporta solamente la presenza di pomodori essiccati.
Nei fatti, andrebbe riportata obbligatoriamente anche la presenza di sale.
Come si riscontra nei valori nutrizionali.
Ecco, questo potrebbe essere un buon motivo legale per ottenere la restituzione dell’intero prezzo pagato.
In caso contrario, il consumatore potrebbe presentare un semplice esposto ai Carabinieri – Reparto NAS e all’ASP di competenza per gli opportuni accertamenti.
E visto che si tratta di un prodotto che viene dalla Tunisia, chissà che da un’analisi non venga fuori altro …

Umberto
Umberto
Reply to  Corrado
20 Luglio 2017 13:18

Il sale indicato nella tabella nutrizionale non significa che è stato aggiunto sale al prodotto ma fa solamente riferiemento al “naturale” contenuto di sale del pomodoro che nel corso dell’essiccazione si è concentrato fino ai valori indicati. Del resto ci sono scritti pure zucchero e grassi ma non vuol dire che sono stati aggiunti dal produttore!

angelo b.
angelo b.
9 Agosto 2017 11:22

Richiamando il post di Simone, riporto di seguito l’estratto della circolare DGSANCO 2013- DG SANCO – Health and Consumers of the European Commission (esplicativa l’applicazione del Reg. CE 1169/2011):

2.6 Vendite a distanza (articoli 8 e 14)
2.6.1 Per gli alimenti preimballati proposti alla vendita mediante una
tecnica di comunicazione a distanza, chi ha il compito di informare
i consumatori e chi è responsabile della presenza e dell’ esattezza
di tali informazioni sugli alimenti?
L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è
l’operatore sotto il nome o la ragione sociale del quale l’alimento è commercializzato.
Tale operatore deve garantire la presenza e l’esattezza delle informazioni fornite.
Per i prodotti proposti alla vendita mediante una tecnica di comunicazione a distanza, la
responsabilità di fornire le informazioni obbligatorie su questi alimenti prima della
conclusione dell’acquisto incombe al proprietario del sito web.
2.6.2 Per gli alimenti proposti alla vendita a distanza, quali tipi di
informazioni deve fornire l’operatore del settore alimentare e in
quale fase?
Per quanto riguarda gli alimenti preimballati:
Prima della conclusione dell’acquisto, l’operatore responsabile deve comunicare
tutte le informazioni obbligatorie sugli alimenti,2 tranne il termine minimo di
conservazione o la data di scadenza. La definizione della nozione di “informazioni
obbligatorie sugli alimenti” comprende tutte le informazioni che la legislazione
dell’UE in generale, e non solo il regolamento FIAC, impone di fornire al consumatore
finale. Le informazioni obbligatorie sugli alimenti figurano sul supporto della vendita
a distanza o sono trasmesse utilizzando qualunque altro mezzo appropriato
chiaramente precisato dall’operatore del settore alimentare senza spesa
supplementare per il consumatore finale.
Inoltre, l’operatore deve fornire, al momento della consegna, tutte le indicazioni
obbligatorie (compreso il termine minimo di conservazione o la data di scadenza).