Cioccolato fondenteDi seguito pubblichiamo la segnalazione di un lettore sull’etichetta di una tavoletta di cioccolato fondente Primia. A seguire la risposta dell’azienda.

Ho acquistato al supermercato una tavoletta di cioccolato fondente, attratto dalla copertina che recava una chiara scritta: “FONDENTE EXTRA PERÙ 80% CACAO”. A casa leggendo la composizione degli ingredienti ho scoperto che la tavoletta è fatta di, cito testualmente, “pasta di cacao origine Perù (71,5%)”. Questo è il cioccolato in questione. È corretto scrivere 80% di cacao, chiaro e grande, sul packaging e poi scoprire che il cacao è, in realtà, solo al 71,5%? Giacomo

La tavoletta di cioccolato fondente è composta dalla somma di massa cacao origine Perù 71,5% e dal burro di cacao 8,5%.

La risposta dell’azienda Primia

Provo a spiegare il quesito posto dal consumatore che riporta di aver letto due percentuali differenti di cacao: in realtà sul fronte dell’etichetta è riportata la percentuale del cacao, mentre sul retro, negli ingredienti si trova quella della “pasta di cacao”. Infatti la percentuale totale di cacao, cioè la sostanza secca, è data dalla somma di pasta di cacao e burro di cacao e si concretizza nella dicitura “cacao …% minimo”.

Nel caso specifico “cacao minimo 80%” è dato dalla somma di massa cacao origine Perù 71,5% e dal burro di cacao 8,5%. Come le anticipavo, legalmente l’indicazione della percentuale della pasta è una dicitura volontaria, in quanto la normativa prevede solo l’indicazione della dicitura “cacao …% minimo”.

Per maggior trasparenza abbiamo deciso di indicarla, ma effettivamente la maggior parte dei brand nostri concorrenti, la omette. L’etichetta così come impostata è quindi corretta, in quanto adempie alla normativa.

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Alfredo
Alfredo
18 Agosto 2020 08:39

A mio parere legalmente non è proprio corretta dato che uno dei principi fondamentali dell’etichettatura è che non deve indurre in errore il consumatore o creare confusione cosa che avviene in questo caso.

Roberto
Roberto
18 Agosto 2020 14:52

L’etichettatura dei prodotti a base di cacao o cioccolato è normata dall’art. 5 del D.Lgs. 12/06/2003 n. 178, in combinazione con D.Lgs 27/01/1992 n. 109 e indica che il tenore di sostanza secca totale di cacao deve essere indicata con i termini: «cacao: … % min». In questo momento la norma di riferimento per le informazioni da fornire ai consumatori è il Reg. (UE) 1169/2011, perché il D.Lgs 109/1992 è stato abrogato dal D.Lgs 15/12/2017 n. 231 e le etichette devono essere fatte nell’ottica di questo nuovo regolamento.
Guardando l’etichetta la ditta da indicato, in alto e anche nel tondo in basso a sinistra della confezione “monorigine Perù 80%” assolvendo l’obbligo imposto dall’art. 26 del Reg. (UE) 1169/2011 che gli impone di indicare il paese di origine nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine.
Indicando la percentuale di prodotto assolve anche all’obbligo previsto dall’art. 22 del medesimo regolamento che prevede l’indicazione della quantità di un ingrediente quando è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica.
La domanda però sorge spontanea se il cacao è per l80% di origine peruviana, ma nell’elenco ingredienti la dicitura “pasta di cacao origine Perù 71,5%” il restante 8,5 % di burro di cacao che origine ha?