Allergeni: i ristoranti hanno l’obbligo di indicarne la presenza nel menù? Molta confusione e poco rispetto delle norme. Risponde Dario Dongo
Allergeni: i ristoranti hanno l’obbligo di indicarne la presenza nel menù? Molta confusione e poco rispetto delle norme. Risponde Dario Dongo
Dario Dongo 3 Febbraio 2015Gentile Redazione,
l’obbligo per i ristoranti di indicare nel menù le presenza degli allergeni, è stato prorogato oppure la data del 13 dicembre 2014 è rimasta valida e tutti i ristoranti la devono applicare?
Vincenzo
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Risponde Dario Dongo, avvocato esperto di diritto alimentare
Il Fatto Alimentare ha affrontato a più riprese il tema degli allergeni, purtroppo finora invano, a quanto sembra. Vediamo perché. La direttiva allergeni (dir. 2003/89/CE) prima e il regolamento UE 1169/11 poi, hanno introdotto e definito l’obbligo di informare sulla presenza – anche solo eventuale ( può contenere …”) – di ingredienti allergenici nei prodotti alimentari, siano essi preconfezionati, venduti sfusi o preincartati ai fini della vendita diretta.
L’informazione deve rispettare due cose:
– la notizia deve venire specificamente riferita a ciascun prodotto esposto in vendita, in modo tale che il consumatore sensibile sia in grado di comprendere quale alimento, tra quelli in vendita, risponde alle sue esigenze. Ciò comporta l’illegittimità del “cartello unico” come si usa per i prodotti di panetteria, pasticceria, gelateria, gastronomia;
– il livello di specificazione deve venire riferito ai singoli ingredienti allergenici identificati nelle normative. Non ci si può riferire al “glutine” o ai “cereali contenenti glutine”, ma ai singoli cereali, non si cita la “frutta secca con guscio”, ma le singole specie tassativamente definite (tra le quali figurano ad esempio le mandorle, ma non i pinoli).
Il Fatto Alimentare ha denunciato la colpevole inerzia del Governo italiano nel definire le modalità da seguire, quando l’informazione al consumatore riguarda i prodotti somministrati dai pubblici esercizi (bar, ristoranti, mense, esercizi di catering) per quanto concerne la presenza di allergeni. In ogni caso, anche in assenza di apposite prescrizioni le informazioni per gli alimenti somministrati nei pubblici esercizi, devono essere messe in pratica per alimenti venduti sfusi e preincartati. Con una novità: a decorrere dal 14 dicembre 2014, gli elenchi degli ingredienti di ciascun prodotto devono altresì essere evidenziati graficamente rispetto agli altri.
Si evidenzia tra l’altro che – in attesa del fatidico “decreto sanzioni”, grazie al quale si dovrebbe adeguare l’impianto sanzionatorio del vecchio d.lgs. 109/92 con le norme contenute nel regolamento UE 1169/2011 – sono tuttora in vigore e applicabili le pene a suo tempo previste dal desueto decreto per quanto riguarda la vendita di prodotti sfusi e preincartati. Riscontriamo e denunciamo tuttavia come all’inerzia del legislatore italiano e delle Autorità di controllo corrisponda l’inaccettabile quanto diffuso perdurare delle violazione di queste norme. La stragrande maggioranza dei negozi e dei pubblici esercizi nei quali vengono venduti prodotti sfusi continua a non applicare la regola basilare: non si indica infatti quali ingredienti allergenici siano o possano essere presenti in ciascun alimento.
Alla violazione diffusa delle disposizioni di cui sopra, che invitiamo i lettori a segnalarci, si aggiungono poi i cattivi consigli di alcune associazioni di rappresentanza. Come la Confesercenti di Roma, le cui generiche e vaghe indicazioni sono riprese nei nuovi “cartelli unici” (vedi foto), o altre associazioni che insistono nell’ottenere il via libera a resuscitare il famigerato “cartello unico”. Senza rendersi conto del duplice rischio, che infine ricade sui loro associati, di incorrere in sanzioni amministrative. E soprattutto di perdere clienti, ormai stufi del perdurare dell’omertà sul contenuto dei prodotti offerti in vendita.
© Riproduzione riservata. Foto: iStockphoto.com
[sostieni]
Avvocato, giornalista. Twitter: @ItalyFoodTrade
Condivido pienamente quanto espresso e riportato dal Dott. Dario Dongo, con una precisazione ed una eccezione:
– la precisazione che le varie associazioni di categoria hanno dormito su due guanciali e continuano a domire, proprio in virtù di una mancanza delle sanzioni al Regolamento UE, diffondendo su tutta Italia fac-simili di cartello unico degli ingredienti dove in molti casi la persona sensibile agli allergeni diviene colpevole di esserlo ed a Lui viene addebitato l’obbligo di “autodenunciarsi” alllergigo al momento dell’ordinanzione al ristorante (e non solo, anche negli ospedali pubblici si è diffusa tale procedura);
– l’eccezione che quando si parla di inerzia dell’Autorità di Controllono forse andrebbe specificato che tale inerzia riguarda gli apici dell’organizzazione (al Ministero) poiché sul territorio vi sono moltissini Operatori (Tecnici della Prevenzione, Medici, Veterinari) che continuano a seganalre e promuovere tale nuova norma comunitaria, ma senza SANZIONI sono solo secchi di acqua buttati nel mare (in Italia a supporto di ciò basterebbe ricordarsi quanto avvenne per l’ex Ordinanza 29 gennaio 2010 in tema di “Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione”).
Salve condivido anch’io ciò che è stato scritto dall’avv. Dongo, ma nn tutte le ass. di categoria sono rimaste in stand by fino al 13/12.
certo mi è capitato di andare a chiedere delucidazioni a una associazione nella mi a città e la loro risposta è stata aspettiamo ciò che ci dicono gli ispettori delle USL , come se il nuovo reg 1169 dipendesse dal ministero della salute(ciò fa capire quanto ne sanno). invece un altra associazione ha provveduto a fare formazione e corsi tra cui in uno è intervenuto anche l’avv. Dongo.
In data 06.02.15 il Ministero della Salute ha emesso una nota con indicazioni operative in merito all’informazione della presenza di ingredienti allergeni nei prodotti sfusi/somministrati
Come già commentato in precedenza nei ripetuti articoli sull’argomento, ribadisco il mio punto di vista che discrimina due aspetti diversi della normativa trattata.
Una cosa è l’elenco degli ingredienti che compongono la ricetta dell’alimento venduto e/o somministrato, altra cosa attiene alla contaminazione accidentale, che nei laboratori gastronomici artigianali e nelle cucine della somministrazione pasti, non è occasionale ma fisiologica.
Quindi nel caso degli ingredienti delle ricette, sacrosanto il principio informativo con evidenze, mentre per le altre contaminazioni crociate accidentali/fisiologiche, il cartello unico è proprio l’unica soluzione fattibile.
Parlare di sanzioni auspicabili in questi casi, significa che il legislatore non è mai entrato nemmeno nella cucina di casa sua, figuriamoci dove si preparano piatti per clienti al banco o seduti al tavolo.
Per non parlare poi della comunicazione orale teoricamente dovuta ai clienti sui possibili allergeni presenti nei piatti o porzioni servite.
Non è umano e realizzabile, oltre che logico ed equo, che la persona allergica a qualcosa, lo comunichi al personale addetto, come fanno ormai tutti i celiaci quando vanno al ristorante o pizzeria?
Quale comunicazione dovrebbe fare il cameriere al cliente allergico al latte piuttosto che al sedano, o alla soia, sulle possibili tracce presenti nel piatto che ha scelto di consumare? Naturalmente che è possibile e che lui non può garantire nulla, salvo che sia già previsto come ingrediente e quindi sicuro della presenza.
A mio parere, a norma dell’art. 38 del regolamento UE 1169/2011 il D.Lgs. 109/1992 è abrogato di fatto in toto
in quanto l’articolo citato riporta:
“Art. 38 – Disposizioni nazionali
1. Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza”…
dice appunto “né mantenere” (!)
a meno che l’Italia non abbia, in questo frangente, comunicato all’Europa quali norme vuole mantenere ed essa le abbia accettate… (ma al momento non mi risulta…)
Saluti Claudio.
Concordo con quanto scrive il dott. Dongo sul cartellino unico per gli allergeni, che dice tutto e non dice niente; anzi, ritengo che sia del tutto inutile se non dannoso, in quanto si limita ad elencare una serie di allergeni, mentre i consumatori debbono sapere su quali prodotti possono esserci degli allergeni.
Personalmente, nella mia attività di consulente in legislazione vinicola, dico sempre alle cantine mie clienti che vendono anche vino sfuso direttamente al consumatore, di scrivere sempre nel cartello contenete la denominazione del vino, il prezzo di vendita, e la gradazione alcolica, anche la scritta: contiene solfiti, come indicato sulle etichette dei vini imbottigliati. Se poi il vino è stato anche trattato con prodotti derivanti dalle uova o dal latte e che possano essere presenti dei residui, anche la dichiarazione sulla presenza di residui dell’allergene utilizzato.
Buongiorno Sig. Dario,
citando l’articolo: “Ciò comporta l’illegittimità del “cartello unico” come si usa per i prodotti di panetteria, pasticceria, gelateria, gastronomia”;
da quel che mi risulta anche per questi soggetti è illegittimo, almeno stando a ciò che dice l’asl di zona. Sono stato obbligato ad indicare gli ingredienti separatamente per ogni singolo prodotto venduto. Cosa che ritengo per altro giusta, ma mi piacerebbe sapere se l’asl è in torto.
Grazie.