Datteri Deglet Nour con ramo su un piattino a forma di foglia

Ormai siamo abituati a trovare sulle etichette degli alimenti confezionati tutta una serie di informazioni, tra cui la lista degli ingredienti. Ma come funziona per i prodotti monoingrediente? Una nostra lettrice, infatti, è rimasta spiazzata dall’assenza della lista su una confezione di datteri: abbiamo chiesto delucidazioni a Roberto Pinton, esperto di produzioni alimentari.

La lettera

Il 4 luglio, ho acquistato presso l’Iper di Solbiate Olona (VA) due confezioni da 250 g dei datteri Palm’Frutt importati da Ortofin srl (Via Ponchielli – Milano), come da foto allegate. Ho chiesto a Iper come mai, sebbene il prodotto ‘su ramo’ non dovrebbe contenere additivi né zuccheri aggiunti, non risultano citati sulla confezione gli ingredienti.

Datteri Deglet Nour Palm'Frutt ingredienti
I datteri confezionati acquistati dalla lettrice riportano l’indicazione “datteri Deglet Nour origine Tunisia”

La risposta del servizio clienti Iper è stata che sulla confezione non sono indicati zuccheri aggiunti, additivi o altri ingredienti perché il prodotto non li contiene, è costituito solamente da datteri. Ho ribadito che, in base alla normativa europea e italiana, tutti i prodotti alimentari preconfezionati (compresi i datteri in ramo) devono riportare in etichetta una serie di informazioni obbligatorie. Quindi, sebbene i datteri siano l’unico ingrediente, è comunque necessario indicarlo in etichetta, anche se sembra ovvio.
Rossella

La risposta di Roberto Pinton

Ha ragione Iper. L’articolo 19 del regolamento UE n.1169/2011 sull’“Omissione dell’elenco degli ingredienti” recita:

1. Per i seguenti alimenti non è richiesto un elenco degli ingredienti:

a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi;
b) le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica;
c) gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti;
d) i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi;
e) alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell’alimento:

i) sia identica alla denominazione dell’ingrediente; oppure
ii) consenta di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente.

2. Al fine di tener conto dell’utilità per il consumatore di un elenco di ingredienti per tipi o categorie specifici di alimenti, in casi eccezionali la Commissione può, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, integrare il paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui le omissioni non provochino un’inadeguata informazione del consumatore finale o delle collettività.

Quando la lista degli ingredienti non serve

Si fosse trattato di “datteri ripieni di noci” o di “datteri ricoperti di cioccolato fondente” sarebbero stati necessari elenco degli ingredienti, QUID di quelli caratterizzanti e tabella nutrizionale, ma questi dati non sono richiesti per una confezione di datteri tal quali, costituita da un unico ingrediente e con denominazione identica a quella dell’ingrediente.

Non avrebbe alcuna utilità l’indicazione (che la stessa lettrice indica come ovvia) “ingredienti: datteri” o addirittura “ingredienti: 100% datteri”, come non ha senso (non fornirebbe nessuna informazione ulteriore al consumatore e quindi la norma non lo richiede) indicare “ingredienti: zucchero”, “ingredienti: 100% burro”, “ingredienti: olio extravergine di oliva” in prodotti già chiaramente etichettati con la denominazione di “zucchero”, “burro” o “olio extravergine di oliva”.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, inviate dalla lettrice

Giallone 03.07.2025 dona ora

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giova
giova
12 Agosto 2025 18:09

Interessante.
Ma ho una domanda: quando nel processo produttivo o di commercializzazione (magari preservarne l’umidità naturale ad es.) definito per un determinato alimento è necessario l’uso di una sostanza (un additivo alimentare) previsto/ammesso da un disciplinare/regolamento/legge è possibile ometterne la dichiarazione in etichetta?
Perché lo chiedo. Porto due esempi.
1) moltissimo tempo fa, di fronte alle dita unte ritrovate dopo aver lavato del riso brillato mi fu risposto che prima del confezionamento il riso brillato viene leggermente trattato in superficie.
2) alla mia domanda sul candore della trippa di manzo esposta mi fu risposto che veniva lavata con acqua e candeggina ( o cloro, non ricordo).
Grazie

Roberto La Pira
Reply to  giova
12 Agosto 2025 19:11

Se si tratta di coadiuvanti di lavorazione che non si ritrovano nel prodotto finito credo si possa omettere il nome nell’elenco degli ingredienti riportato in etichetta. Comunque dovrebbe essere così: Il riso brillato viene spesso trattato in superficie con talco, glucosio o oli minerali per migliorarne lucentezza e scorrevolezza, se la sostanza rimane nel prodotto e ha funzione (es. antimpaccante), va indicata.
Se invece il trattamento è solo un “ausilio tecnologico” rimosso quasi completamente (es. usato in fase di lucidatura e poi eliminato), può non comparire in etichetta.
Trippa bianca
La trippa di manzo è naturalmente beige-giallastra. Il “candore” si ottiene, in alcuni casi, con trattamento con ipoclorito di sodio (candeggina) o perossido di idrogeno.
Se il trattamento è autorizzato solo come sanitizzazione e il residuo è sotto i limiti di legge (quindi agisce come disinfettante, non come additivo), non è considerato additivo alimentare e quindi non si indica in etichetta.
Ma se serve a sbiancare intenzionalmente per motivi estetici, allora è un uso tecnologico vero e proprio → rientra negli additivi e dovrebbe essere dichiarato, salvo che la norma lo qualifichi diversamente.