Donna preleva bottiglia di vino rosso dallo scaffale del supermercato

L’8 dicembre 2023 è entrato in vigore il Regolamento 2021/2117, che a sua volta fa seguito al Reg. 1308/2013 e prevede che anche per il vino, come per gli altri alimenti e secondo quanto previsto dal Regolamento 1169 del 2011, siano riportati in etichetta l’elenco degli ingredienti, i valori energetici in kJ o kcal e la tabella nutrizionale, oltre alle indicazioni che già erano previste, come la gradazione alcolica, gli eventuali allergeni e tutte le diciture relative alla categoria merceologica e alle indicazioni geografiche.

Le nuove norme prevedono che l’etichetta fisica deve riportare obbligatoriamente il valore energetico. Tuttavia per l’elenco degli ingredienti (ma non per quelli che tra essi possono essere allergeni) e per la tabella dei valori nutrizionali i produttori possono scegliere tra riportarli sull’etichetta fisica o inserirli in uno specifico spazio virtuale accessibile attraverso un QR code, che fa parte a tutti gli effetti dell’etichetta.

Nell’elenco degli ingredienti si potranno trovare, oltre all’uva, anche il mosto concentrato o gli zuccheri utilizzati per l’arricchimento dei mosti (per i Paesi, non per l’Italia, dove questo è consentito) e nella preparazione dei vini spumanti, e gli additivi con la relativa categoria di applicazione. Non saranno riportati (come già avviene per tutti gli altri alimenti confezionati) invece i coadiuvanti tecnologici che non restano nel prodotto alla fine del processo. Un approfondimento su cosa sono, come si usano e come sono regolamentati additivi e coadiuvanti nel settore enologico è disponibile all’interno dell’articolo Report e il vino: l’unico confine sono le regole e la trasparenza. 

Quando cominceremo a vedere le nuove etichette del vino

Perché allora facendo un giro tra gli scaffali del supermercato sono ancora poche le etichette che riportano queste informazioni? Diciamo anzitutto che non c’è niente di irregolare e cerchiamo di capire in quali tempi cominceremo a vedere le nuove etichette.

etichetta vino Bartolini
Etichetta di un vino con QR Code per le informazioni sugli ingredienti e il riciclo della bottiglia

Il primo motivo è che la nuova etichettatura è obbligatoria per tutti i vini prodotti dopo l’entrata in vigore del regolamento, l’8 dicembre 2023, e non include quindi i vini fermi dell’annata 2023 e di quelle precedenti, che rappresentano al momento la maggior parte delle bottiglie disponibili in commercio. Diverso è il discorso invece per i vini spumanti che nel caso in cui la presa di spuma, ovvero la fase del processo di rifermentazione nella quale il prodotto diventa uno spumante, si sia completata dopo l’8 dicembre rientrano invece nell’obbligo di riportare ingredienti e valori nutrizionali in etichetta. In questo momento pertanto si trovano in commercio spumanti prodotti prima dell’8 dicembre e dopo l’8 dicembre che presentano etichette con diverse indicazioni.

Il secondo motivo è che dopo tante deroghe e discussioni sfociate in un regolamento specifico per il settore vitivinicolo, che segue di 13 anni il regolamento quadro sull’etichettatura degli alimenti, alla sua entrata in vigore qualcosa ancora non era del tutto chiaro e i chiarimenti sono arrivati con le Linee Guida (Comunicazione della Commissione 2023/1190) soltanto il 24 novembre scorso

La ‘i’ della discordia

La questione si è concentrata sull’indicazione in etichetta dell’elenco degli ingredienti e dei QR code. Le associazioni che rappresentano il settore vitivinicolo a livello europeo avevano infatti interpretato la norma e previsto che fosse sufficiente riportare con la ‘i’ racchiusa nel cerchietto del simbolo di ‘informazioni’ ISO 2760, a indicare che attraverso il QR code il consumatore potesse accedere alla lista degli ingredienti.

Tuttavia, la Commissione nella sue linee guida ha risposto che no, “Se sull’etichetta non figura un chiaro riferimento al contenuto delle informazioni fornite per via elettronica, il consumatore può difficilmente interpretare e comprendere la natura delle informazioni (obbligatorie o meno) contenute nel link. Si potrebbe ritenere che si tratti di informazioni obbligatorie che sono nascoste, non evidenti e non facilmente visibili. La presentazione di un codice QR dovrebbe pertanto essere chiara per i consumatori per quanto riguarda il suo contenuto, ossia le informazioni obbligatorie presentate per via elettronica. Termini o simboli generici (come una «i») non sono sufficienti per soddisfare gli obblighi di questa disposizione”.

etichetta vino Bartolini
Etichetta di un vino con un QR Code con la ‘i’ di informazioni

Altri chiarimenti della Commisisone

Ancora alcuni chiarimenti sono arrivati infine il 12 marzo scorso dal Commissario all’Agricoltura UE Janusz Wojciechowski, in risposta ad una lettera del Presidente della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo Norbert Lins.

Come spiegato al punto 38 della Comunicazione della Commissione, l’articolo 18(1) del Regolamento (UE) 1169/2011 si riferisce esplicitamente all’elenco degli ingredienti che “deve essere preceduto da un’intestazione adeguata che consiste o include la parola ‘ingredienti’….. La semplice presenza su un’etichetta di un QR code non identificato non è sufficiente; in tutti i casi, i consumatori devono essere in grado di capire che tipo di informazioni possono essere trovate “dietro” i codici QR o altri mezzi elettronici. Riguardo alla possibilità di sostituire il termine “ingredienti” con un’abbreviazione o un simbolo quando l’elenco degli ingredienti è fornito mediante mezzi elettronici, i miei servizi hanno esaminato tutti i poteri conferiti nel Regolamento (UE) n. 1308/2013 e hanno concluso che nessuno di essi consente alla Commissione di apportare tale modifica basandosi sui poteri esistenti”.

Il consumatore deve sapere quali informazioni troverà sul vino

La risposta quindi è semplice: il consumatore deve sapere quali informazioni troverà e dove le troverà e in corrispondenza del QR code che rimanda alla lista degli ingredienti occorre quindi scrivere per esteso ‘ingredienti’ che, aggiunge Wojciechowski così come per le altre indicazioni riportate in etichetta dovrà essere in una o più delle lingue ufficiali dell’Unione Europea, mentre in caso di esportazione al di fuori dell’Unione occorrerà, etichette e lingua dovranno essere adeguate alla legislazione del Paese importatore, come già avviene.

I decreti di deroga del MASAF del 7 dicembre 2023 e successivamente quello del 9 marzo dei quali si è talvolta parlato negli ultimi mesi, non sono un rinvio dell’entrata in vigore del Regolamento 2021/2117, ma una semplice rimessa in campo resasi necessaria per compensare i danni legati a un errore di interpretazione della norma palesatosi solo a pochi giorni dall’entrata in vigore del regolamento.  A essere stato derogato cioè non è l’obbligo di etichettatura con le nuove indicazioni (che per i vini prodotti dopo l’8 dicembre resta) ma la possibilità di uso delle etichette già stampate con la ‘i’ invece della dicitura estesa ‘ingredienti’ sul QR code che riporta alla loro lista.

© Riproduzione riservata Foto: AdobeStock (copertina), Alessandra Biondi Bartolini

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Matteo D.
Matteo D.
9 Aprile 2024 13:52

Mi chiedevo se l’obbligo di riportare “i valori energetici in kJ o kcal e la tabella nutrizionale” dovrà valere anche per le birre e/o per altre bevande alcoliche o sarà limitato al solo vino?

RobertoG
RobertoG
20 Aprile 2024 08:43

Come al solito … Informazioni complete e chiare !

Giuseppe
Giuseppe
20 Aprile 2024 09:54

Siamo sempre alle solite…..fatta la legge, trovato l’inganno! Fare etichette più grandi e scrivere in chiaro é troppo difficile? Mi sa di furbizia riportarle nel QR code: ve lo immaginate quanti consumatori si mettono davanti alla bottiglia con lo smartphone per conoscere i contenuti? Certamente lo possono fare a casa (chi se ne intende) ma oramai la bottiglia l’ha pagata!!!!

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