Una persona prende una bottiglia di olio di oliva dallo scaffale di un supermercato; concept: extravergine

olive olioLa vendita sottocosto dell’olio extravergine di oliva è ormai diventata un’abitudine, come si vede sui volantini delle catene di supermercati recapitati nella casella della posta. Si tratta di una tecnica di marketing che utilizza alcuni articoli, i cosiddetti “prodotti civetta”, come richiamano per i consumatori attraverso una vistosa riduzione del prezzo. Però la vendita sottocosto dell’extravergine provoca danni economici irreversibili, che si proietteranno sulle economie agricole locali e sul territorio italiano. Proponiamo di seguito un articolo di Marcello Ortenzi pubblicato su Teatro Naturale, sulla nuova proposta di legge che vuole limitare sia le vendite sottocosto sia le aste al ribasso che penalizzano intere filiere agricole e alimentari.

La proposta di legge “Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e di divieto di aste a doppio ribasso per l’acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione”, a prima firma dell’onorevole Susanna Cenni (PD, mira ad introdurre nell’ordinamento norme per limitare il fenomeno della vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed agroalimentari che penalizza intere filiere, con ripercussioni dirette sulle dinamiche di produzione e sui rapporti di lavoro nelle campagne, e a promuovere dunque un’agricoltura di qualità attenta alla salute dei consumatori, all’ambiente e ai diritti dei lavoratori impiegati.

Il testo pervenuto dalla Camera nel Capo I – intitolato “Limitazioni alla vendita sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso per i prodotti agricoli e agroalimentari” – l’articolo 1 prevede disposizioni in materia di vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili. In particolare si prevede che il Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, l’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, che disciplina appunto i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili.

Nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell’invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

extravergine
Il sistema delle aste a doppio ribasso fa sì che alcune grandi aziende di distribuzione chiedano ai fornitori un’offerta di vendita per i propri prodotti

L’articolo 2 introduce, al comma 1, il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Si ricorda che il sistema delle aste a doppio ribasso fa sì che alcune grandi aziende di distribuzione chiedano ai fornitori un’offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usato come base di partenza non l’offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, quella di prezzo inferiore. Il comma 2 stabilisce la nullità dei contratti che prevedono l’acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, mentre il comma 3 prevede che chiunque contravvenga al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all’entità del fatturato. Il comma 4 dispone, poi, che in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. Il comma 5 individua infine nell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni.

L’articolo 3 dispone, introducendo un comma aggiuntivo all’articolo 56 del codice dei contratti pubblici, il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all’acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.

Passando al Capo II – intitolato “Sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di produzione” – l’articolo 4 dispone in materia di pubblicazione dei nominativi dei soci affiliati nell’elenco nazionale delle organizzazioni di produttori. Viene, al riguardo, previsto che nell’elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

olio extra vergine sottocosto
Sarà l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni

L’articolo 5 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari. A tal fine, ai sensi del comma 1 il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la disciplina di tali filiere sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi (elencati al comma 2): a) definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tali filiere; b) introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione di prodotti alimentari e agroalimentari ; c) definizione e sviluppo di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produzioni, compresa la pubblicazione dell’elenco dei fornitori da parte delle imprese della grande distribuzione organizzata e dell’industria di trasformazione alimentare; d) introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità.

Ai sensi del comma 3 tale decreto sarà adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Lo schema di decreto sarà, poi, trasmesso alle Camere per l’espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle indicazioni del parere, trasmetterà nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e modificazioni, mentre le Commissioni potranno esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto potrà essere adottato. È prevista infine al comma 4 una clausola di invarianza finanziaria.

di Marcello Ortenzi articolo pubblicato su Teatro Naturale

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Mauro
Mauro
16 Maggio 2020 12:12

Encomiabile eliminare la aste a doppio ribasso, ma cambierà poco o nulla perché la GDO (Grande Distribuzione Organizzata) ha altri metodi per imporre i prezzi ai fornitori.

Intanto può non invitare più in gara quelli che non sono disposti a scendere di prezzo, e non far parte dei fornitori della GDO equivale a una sentenza di morte per un piccolo produttore.

Senza arrivare a tanto, può semplicemente punire chi disobbedisce piazzando i suoi prodotti in basso o in alto negli scaffali (nella fascia intermedia ad altezza d’occhio si vende il 60% in più) o fianco a fianco con prodotti a prezzo enormente più basso.

Può non metterli sui volantini cartacei (in tempi elettronici sono ancora quelli che raggiungono il 90% del pubblico).

Può elencarli male nella vendita on line (se cerchi olio extravergine non trovi nei risultati l'”Olio extragervine Pancrazietti”).

Può richiedere pezzature o forniture che il piccolo produttore non è in gado di fornire e quindi partecipare alla gara.

E tanti altri modi che sono già abitualmente in atto, tutti vediamo prodotti che la settimana prima trovavamo e che mancano dagli scaffali “in riassortimento” e mai ricompaiono.

Finché la GDO potrà fare alto e basso come vuole continueremo a vedere sugli scaffali prodotti a prezzi scandalosamente sotto mercato, magari non più etichettati “sottocosto” ma “promozione”, perché non c’è modo di imporre di non vendere “in perdita”…

Sam
Sam
Reply to  Mauro
16 Maggio 2020 14:57

Ciao Mauro,

Ti vedo molto informato su qsto punto, e ti ringrazio per il tuo commento.
A me la proposta di legge per vietare il sottocosto piace, credo possa essere utile ai produttori, ed educativa per i consumatori.
La gente deve capire che il cibo ha un costo, e quando il prezzo è troppo basso c’è sempre dietro lo sfruttamento delle persone e/o il non rispetto dell’ambiente.
Però visto che tu sei molto informato su qsto punto, cosa proporresti per migliorare la proposta di legge? Come si potrebbe procedere?.
Grazie. saluti

Mauro
Mauro
Reply to  Mauro
20 Maggio 2020 10:56

Sam, gazie per la fiducia, ma conoscere il problema e averne la soluzione sono due cose distinte, purtroppo.

Vietare le aste a doppio ribasso (in tutti i campi) sarebbe già un buon passo avanti, il secondo sarebbe quello attuato da sempre nella mia ex azienda, ossia eliminare dalla gara l’offerta più alta (che può essere “tossica” ossia fatta in accordo con altri per tirare su le loro) e l’offerta più bassa (che può essere “tossica” al contrario, ossia ottenuta con mezzi al limite del lecito e verisimilmente al di sotto dell’etico).

Sugli altri aspetti c’è poco da fare, se sul mio scaffale nel mio negozio vuoi stare nel punto più visibile mi dai qualcosa in cambio, sennò te ne resti dove decido io o te ne vai a vendere altrove…

CARMINE LAFFUSA
CARMINE LAFFUSA
16 Maggio 2020 13:47

Bisogna sottostare alle regole, in quanto è la GDO che detta le condizioni.In un libero mercato ognuno può comportarsi nella maniera che ritiene più opportuna sta al consumatore riflettere e decidere cosa acquistare.

alby
alby
18 Maggio 2020 02:22

E ricominciamo. Il sottocosto non dura per sempre! Solo una decina di giorni, poi il prezzo torna quello precedente! Non c’è nessun problema di bassa qualità oppure sfruttamento del lavoro, specie con le marche famose! Possibile che si debba sempre sfavorire il consumatore? Ma a vantaggio di chi? E quali sarebbero “i danni irreversibili all’economia” ? L’olio italiano ha un costo esagerato e non va MAI sottocosto. Chi lo vuole lo compra, chi non vuole spendere comprerà l’olio commerciale, sempre. Se poi l’olio commerciale per qualche giorno sarà sottocosto meglio ancora! Il risparmio raddoppia. Ma esistono consumatori di olio commerciale e consumatori di olio italiano. Tali 2 categorie NON SI sovrapporanno MAI. Chi predilige l’olio italiano non comprerà mai l’olio commerciale, tanto meno quello sottocosto, e viceversa!
Il problema piuttosto è il sottocosto “civetta”, ma sta al consumatore intelligente valutare ed acquistare solo le offerte evitando eventuali prodotti sovraprezzati durante il periodo delle offerte. Tanto difficile capirlo? La smettiamo con queste campagne contro il sottocosto che vanno solo a dsicapito del consumatore?

Mauro
Mauro
Reply to  alby
23 Maggio 2020 06:51

Il problema non è il sottoscosto del singolo prodotto, che può avere effetti più o meno deleteri ma in genere dura poco.

La questione delle aste al doppio ribasso è che abbassano eccessivamente i prezzi DI TUTTI I PRODOTTI, il che in prima approssimazione è un vantaggio per i consumatori, ma alla distanza porta, e ha già portato, alla predominanza di pochi marchi su tutti gli altri e, quel che è peggio, alla scomparsa di piccoli produttori che non ce la fanno più e chiudono o cedono l’azienda a una multinazionale.

La GDO ha comunque mille altri mezzi per ottenere a forza dai venditori i prezzi che vuole, ne ho accennato sopra, ma le aste sono uno dei più eclatanti, oltre alo scandalosol doppio ribasso si dovrebbe in ogni gara scartare l’offerta più alta (che può essere “tossica”, ossia fatta in accordo con gli altri per tirare su le loro) e l’offerta più bassa (che può essere “tossica” al contrario, ossia ottenuta con mezzi al limite del lecito e non etici come la manodopera sottopagata o in nero).

Per mettere in vendita prodotti a prezzi bassissimi la GDO può usare le varie offerte già esistenti, da quelle per pochi giorni ai 3×2 eccetera, senza avvelenare in partenza le contrattazioni.