carne macello bovina bueConclusioni

Nel contesto europeo, occorre distinguere chiaramente tra il Sistema di Allarme Rapido (SAR) per gli alimenti ed i mangimi e l’obbligo di ritiro e/o richiamo degli operatori di cui agli artt. 19 e 20 del Reg. (CE) 178/02 (Parlamento Europeo, 2002b; Capelli et al., 2006). Il SAR riguarda soltanto le autorità competenti. Ciò non toglie che da una iniziativa di ritiro e/o richiamo dell’operatore del settore alimentare, possa scaturire, a seguito della opportuna valutazione dell’autorità competente, l’attivazione della cosiddetta allerta così come disposto dall’art. 50.2 del Reg. (CE) 178/02 (Parlamento Europeo, 2002b).

Nel settore alimentare, alle tradizionali regole di prodotto e di produzione che si traducono in requisiti fisico-chimici dei prodotti, si accompagnano un insieme di regole che attiene al modo stesso di essere e fare impresa. Si possono distinguere: regole di organizzazione, di relazione e di responsabilità. Il legislatore europeo ha preso atto che la sicurezza alimentare non si esaurisce nella produzione e distribuzione. L’atto negoziale della vendita non esaurisce l’area delle attività dell’impresa alimentare; le regole necessariamente investono il prima, la comunicazione rivolta al consumatore, e il dopo, l’attenzione al prodotto anche dopo la sua immissione nel mercato. Sono regole di relazione anche quelle di cui agli artt. 19 e 20 quanto agli obblighi di monitoraggio e di ritiro dei prodotti già immessi sul mercato. L’impresa alimentare non può disinteressarsi del prodotto dopo l’alienazione, ma è tenuta ad esercitare una vigilanza sull’intero mercato su cui opera, e nello stesso tempo deve esercitare la sua relazione con il mercato, attraverso una comunicazione rispettosa di regole, che sono anzitutto regole di verità e non decettività (Albisinni, 2009).

 

accordo firmaIl richiamo di alimenti costituisce un buon esempio di strumento di congiunzione fra la gestione del rischio e la sua comunicazione, risulta infatti essere l’azione intrapresa volontariamente od obbligatoriamente dall’impresa che è stata informata da una agenzia governativa o ha preso coscienza direttamente ed indipendentemente della possibilità di un effetto negativo sulla salute del consumatore che consuma un suo prodotto.

L’indagine svolta ha messo in evidenza come il sistema sia stato codificato nei vari paesi con diverse valenze. La principale differenza fra i sistemi analizzati risiede nella terminologia utilizzata e soprattutto nella obbligatorietà o volontarietà dell’azione da parte dell’operatore del settore alimentare (Tabella 2).

 

 

Autori: Gaetano Liuzzo,1 Andrea Serraino,2 Federica Giacometti,2 Elena Bonfante2

1Azienda Sanitaria Locale di Modena – Distretto di Carpi; 2Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Ozzano dell’Emilia, Italy
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