La Corte di Giustizia UE conferma la multa a Lidl: bandiere, paesaggi e richiami all’italianità non possono nascondere l’origine estera del grano sulle confezioni di pasta.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha messo la parola fine alla lunga battaglia legale sulla pasta a marchio Lidl, confermando che l’uso di simboli patriottici per mascherare l’origine straniera del grano è una pratica commerciale scorretta. Con la sentenza C-301/25 depositata il 30 aprile 2026, i giudici di Lussemburgo hanno dato ragione all’Antitrust italiana (Agcm), ribadendo che la sanzione da un milione di euro inflitta alla catena di supermercati è legittima: la trasparenza sulle confezioni deve essere immediata e non può essere nascosta tra le scritte minuscole sul retro del pacco.
La scelta di Lidl: la sfida giudiziaria contro tutti
La vicenda nasce nel 2020 (ne avevamo parlato in questo articolo), quando l’Antitrust aveva messo nel mirino diversi produttori di pasta per etichettatura ingannevole che richiamavano all’italianità del prodotto pur utilizzando grano di origine Ue e extra UE. Lidl Italia aveva scelto di andare avanti per vie legali, impugnando il provvedimento dell’Antitrust fino ad arrivare alla Corte Europea.

Al centro della contestazione ci sono le linee Italiamo (con la raffigurazione sulla confezione dello scudetto tricolore e la scritta “Passione Italiana”) e Combino (con immagini di paesaggi italiani e la dicitura “Specialità italiana”). In entrambi i casi, l’Antitrust ha stabilito che l’enfasi sull’italianità induceva in errore il consumatore, poiché il grano utilizzato era in gran parte straniero (UE e non UE) e questa informazione compariva solo lateralmente o sul retro, con caratteri grafici molto piccoli e difficilmente leggibili.
La difesa di Lidl si basava sul rispetto formale del Regolamento UE 1169/2011. La tesi dell’azienda era semplice: “Se ho scritto l’origine del grano sul retro come dice il regolamento tecnico, non potete multarmi con le leggi generali dei consumatori”.
I casi De Cecco, Divella e Cocco
Mentre Lidl portava la questione in tribunale, gli altri protagonisti dell’indagine del 2020 si sono adeguati immediatamente, cambiando faccia ai loro prodotti per garantire trasparenza. De Cecco ha rimosso dalla parte frontale la bandierina tricolore e le scritte “Made in Italy” e “Metodo De Cecco”, inserendo con chiarezza: “I migliori grani italiani, californiani e dell’Arizona”. Divella ha aggiunto nel campo visivo principale la dicitura: “Pasta di semola di grano duro coltivato in Italia e Paesi UE e non UE. Macinato in Italia”.

Margherita Distribuzione (ex Auchan) ha eliminato i riferimenti regionali e l’immagine dell’Italia dal marchio Passioni, specificando chiaramente l’origine del grano sul fronte. Il Pastificio Cocco ha rimosso i riferimenti alla tradizione di Fara San Martino laddove potevano confondere sull’origine della materia prima, inserendo esplicitamente il riferimento al grano ‘Arizona’.
La Cort UE smonta la tesi di Lidl
La Corte di Giustizia ha smontato la tesi di Lidl focalizzando l’attenzione su due elementi. Non basta che l’origine del grano sia scritta da qualche parte sul pacco. Se la parte frontale della confezione ‘urla’ italianità attraverso colori e immagini, creando l’illusione di una filiera 100% nazionale, l’etichetta è ingannevole. Il consumatore medio, infatti, decide l’acquisto in pochi secondi guardando l’immagine principale, non studiando il retro con la lente d’ingrandimento.
Le aziende alimentari non possono più farsi scudo con i regolamenti tecnici. Ora è chiaro che chi inganna sull’origine dei prodotti può essere colpito due volte: dalle autorità sanitarie per la violazione delle etichette e dall’Antitrust per pratiche commerciali scorrette. E le sanzioni dell’Antitrust sono molto più pesanti, arrivando oggi fino a 10 milioni di euro.
La sentenza chiarisce un equivoco diffuso. Anche se un prodotto ha il marchio IGP (che certifica il luogo di lavorazione, come Gragnano), se l’azienda enfatizza eccessivamente l’origine italiana pur usando grano estero, rischia comunque la sanzione. Il marchio di qualità non è una ‘licenza di ambiguità’.

Cosa cambia?
La decisione del 30 aprile 2026 chiarisce che le norme tecniche e il Codice del Consumo sono complementari. Questo significa che le aziende possono essere punite due volte: per la violazione tecnica dell’etichetta e per la pratica commerciale scorretta. In breve: il tempo delle etichette ‘furbe’ sta finendo. Da oggi, il Tricolore diventa un impegno d’onore sulla provenienza reale di ciò che mettiamo nel carrello, e non più una semplice decorazione di marketing.
Questa sentenza è una vittoria per chi si batte per la trasparenza. Da oggi, l’Antitrust ha le mani libere per colpire il cosiddetto Italian Sounding praticato non solo all’estero, ma anche sugli scaffali dei nostri supermercati. I produttori dovranno essere molto più prudenti: usare il tricolore su un prodotto fatto con materie prime straniere non sarà più un “peccato veniale” da poche migliaia di euro, ma un rischio finanziario enorme.
Per approfondire: Sentenza Corte di Giustizia C-301/25
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giornalista redazione Il Fatto Alimentare


Sacrosanto, come per il semaforino, sdoganato perché ” il consumatore deve leggere gli ingredienti anche se scritti in piccolo e in giallo su fondo marrone da qualche parte della confezione e non badare al semaforo verde visibilissimo sulla parte anteriore, tanto a fare la spesa ci va non avenfo altro da fare, con calma, e può dedicarci tutta la giornata…
una sentenza che è la morte del made in Italy. vediamo il consiglio di stato cosa dirá.
e sarà torto a Lidl, una borsa non sarà più made in Italy se la pelle non è italiana, così come il caffè, o una tavoletta di cioccolato. vietato essere italiani. perché non è che uno può stare lì a specificare l’origine delle materie prime su tutti i campi visivo sullo perché il prodotto – specialità italiana appunto, prodotta in Italia, con grano la cui ultima lavorazione era italiana, viene percepito come made in Italy.
anche in tavola, niente ius soli
La questione è più ampia , la bandiera italiana non può essere usata per vantare un’italianità che è solo parziale
Lei non ha capito che il contenzioso NON riguarda il made in italy ma l’abitudine tutta industriale di prenderci in giro. Se importi il grano dal Canada DEVI dirlo a chiare lettere; sarò poi io cliente a decidere se mi sta bene o no. Chissà come mai fanno sempre tutto il possibile, anche illegalmente, per nascondere quello che sono loro i primi a riconoscere di qualità inferiore oppure coltivato con pesticidi vietati in Italia. Lei è felice di farsi avvelenare?
La pasta “italiana” ha sempre usato molto grano d’importazione e soprattutto Canadese ed è la migliore al mondo. Facciamoci delle domande
Se il tricolore è nel marchio aziendale (ce ne sono di esempi ) e questo è storico e in uso da tempo si può impedire che venga piazzato su un etichetta di un prodotto che come materia prima viene dall’estero ?
Questo è un punto nevralgico su cui si sono scontrati per anni gli uffici legali delle grandi aziende e le autorità di controllo. La risposta breve è: no, non si può impedire l’uso del marchio, ma si può obbligare l’azienda a “bilanciarlo” con informazioni di pari evidenza.
Il marchio è “sacro”, ma non è una zona franca. Un marchio storico registrato (che contiene magari il tricolore o il nome “Italia”) è un asset di proprietà intellettuale. La legge non può costringere un’azienda a cancellare il proprio logo, ma il Regolamento UE 1169/2011 (Art. 26) e il successivo Regolamento 2018/775 dicono che se il marchio o l’etichetta suggeriscono un’origine (attraverso simboli, bandiere o nomi), ma l’ingrediente primario (es. il grano) viene da un altro posto, l’origine di quell’ingrediente deve essere indicata obbligatoriamente. Il vero scontro non è sulla presenza del tricolore nel logo, ma sulla sua posizione e dimensione.
La strategia delle aziende è stata spesso quella di mettere sul frontespizio il logo gigante con tricolore e scritte “Passione Italiana” e sul retro riportare la scritta minuscola “grano UE e non UE”.La sentenza Lidl (e il precedente caso De Cecco) dice che questo non basta più. Se il marchio aziendale contiene elementi patriottici, l’azienda deve inserire la provenienza della materia prima nello stesso campo visivo del marchio e con una evidenza grafica comparabile.
Per i marchi storici (es. Pasta Zara, Carapelli, De Cecco), il diritto al nome è salvo, ma la trasparenza sulla materia prima deve diventare parte integrante della facciata principale.
In parole povere: puoi avere il diritto di scrivere “Made in Italy”, ma se lo scrivi in modo da far credere che anche il grano sia italiano (e non lo è), l’Antitrust ti multa lo stesso.
Mi scuso ma vorrei dissentire rispetto questa informazione. L’ingrediente primario della pasta non è affatto il grano ma la semola. Secondo il codice doganale la molitura è una trasformazione sostanziale e la semola è di fatto italiana. Nessuna informazione fuorviante per il consumatore. Altra storia è la completezza delle informazioni che nel caso della normativa italiana prevede anche l’indicazione dell’origine del grano. Come già detto, la pasta italiana è da sempre fatta con semole che si originano da grani esteri e questo nulla ha tolto all’italianità del prodotto e tantomeno alla qualità. Credo che la decisione della corte UE vada contro quanto stabilito dal Reg. 2018/775.
D’accordo questo sito ha sempre sostenuto che il grano importato ha permesso all’Italia di fare la pasta migliore del mondo. Detto ciò il problema è evidenziare in etichetta una Made in Italy in modo esagerato se si usano grani esteri (anche se di grande qualità)
Finalmente dall’Europa qualcosa di positivo !! Basta essere presi per i fondelli …..questa battaglia per la sovranità alimentare me l’aspetto sopratutto da chi oggi sta governando il Paese .
Non sono affatto d’accordo. Sentenza allucinante. La pasta di italiano ha il processo e nient’ altro. I prodotti italiani non esistono. Esistono dei processi.
Vale in tutto il mondo
Assolutamente d’accordo con la sentenza , non nascondo che nella fretta del fare la spesa anche io sono stato tratto in inganno una volta dalle scritte italiamo e dalla bandiera, solo a casa facendo da mangiare mi sono accorto della cosa , ed è una cosa che mi ha dato molto fastidio perché mi sono sentito preso per i fondelli, chiaramente ne ho tratto debito conto per il futuro.
Questo mi ricorda la questione analoga dell’olio evo, che richiede la dichiarazione di provenienza delle olive se dalla UE oppure 100% italiane. Nel suo complesso la questione del “made in….” è divenuta mal definibile, per la mescolanza dei diversi stadi di fabbricazione lungo la filiera, che possono avere localizzazioni multiple estere fino al prodotto finito, che viene assemblato ed etichettato in Italia come made in Italy. Basti pensare che anche per lo Champagne, prodotto in Francia, il mosto viene spesso arricchito con uve Pinot importate dall’Italia. D’altra parte da decenni l’industria laniera italiana, apprezzata nel mondo per i suoi tessuti, importa per esempio lana merinos dall’Australia o Shetland dalle isole scozzesi. Le materie prime si mischiano, in buona sostanza, con la fase di elaborazione del prodotto e queste, a loro volta, si mischiano con le tradizioni. La regolamentazione pubblicitaria di una materia così complessa, quindi, forse dovrebbe essere più dettagliante nei fattori e nei momenti di produzione. Il participio passato “made”, cioè fatto, è divenuto troppo generico per il carettere ibrido e meticcio di questi prodotti: “prodotto della tradizione italiana”, ad esempio, potrebbe andare?
No, per la produzione dello Champagne non si possono usare uve pinot coltivate in Italia. nè altrove. Il disciplinare (Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée “champagne“) che è legge dello stato e regolamento europeo delimita l’area di produzione ad alcuni comuni dei dipartimenti della Aisne, Aube, Haute-Marne, Marne e Seine-et-Marne.
Essendo un prodotto DOP (e non un IGP, per il quale il vincolo non sussiste) tutte le operazioni produttive devono avvenire nell’areale determinato, che è nel nord-est della Francia.
Pinot a parte, la sentenza meriterebbe una bella discussione.
Il caffè italiano (che in Itralia è solo torrefatto, non certamente coltivato) è famoso nel mondo, così come lo sono il cioccolato svizzero e quello belga (e in Svizzera e Belgio non esistono certamente piantagioni di cacao).
E’ di alta moda “italiana” un abito realizzato in Italia (magari da laboratori di proprietà cinese e con dipendenti pakistani) con seta prodotta dai bachi allevati in India e Cina; vale anche per il cotone, coltivato in Cina, India, Usa, Brasile, Pakistan e Uzbekistan, non in Italia, dove non arriviamo a 300 ettari.
Ed è made in italy una calzatura realizzata da un’indusrtria italiana con pellame neppure conciato in Italia e proveniente dal Pakistan.
A mio avviso quando sia fornita evidenza della diversa origine dell’ingrediente caratteristico, come già previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 che dettaglia le modalità di applicazione dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, l’etichetta non è ingannevole nè insidiosa. La questione, al più, è sull’evidenza con cui è fornita l’informazione.
Sono d’accordo. Nel mio commento ho cercato solo di evidenziare come, nel complesso mondo della globalizzazione, sia molto difficile regolamentare una materia così articolata. D’altra parte, mi rendo anche conto che, per chi opera nel commercio, l’uso di slogan brevi e semanticamente efficaci e di immagini suggestive sia materia preziosa: il rischio, però, è quello di superare il crinale che separa la comunicazione efficace dalla manipolazione disonesta. E’ importante comunque parlarne.
Grazie per l’articolo. Guarderò sempre meglio, e poi..si sceglie.
Mi è capitato di discutere su un capo di abbigliamento dove la dicitura etichettata era made in Italy, ma poi c’era scritto prodotto in PRC la commessa disse chiaramente che la stoffa veniva prodotta in Cina e assemblata in Italia. È corretto così?
Grazie
Pasta Italiamo: ho controllato l’etichetta e c’è scritto: paese di coltivazione del grano Italia, paese di molitura Italia
Più che giusto, basta con le furbate da bottegai
bene bene, sono molto soddisfatta,
la bandiera di Italia, il nome “italiano” non deve essere vanvarato.. ci devono essere i presupposti per dirlo e scriverlo.. trattando i consumatori da rimbambiti..
scrivano le cose come stanno, poi decideremo noi consumatori cosa comperare!
grazie Sara Rossi per l’articolo.
Finalmente arriva una giusta sentenza anche contro questa società LDL che si vanta di essere il primo supermercato in Italia con la sua pubblicità!