filetti di sgombri in scatola su tagliere di legno, circondati da erbe aromatiche, aglio, pomodorini, e sale; concept: pesce in scatola

L’origine degli alimenti è un argomento su cui Il Fatto Alimentare riceve spesso segnalazioni dai lettori. Come il caso di una scatola di sgombri il cui marchio prende il nome dall’isola di Capri, ma è prodotta in Cina: è tutto regolare? Risponde Roberto Pinton, esperto di produzioni alimentari.

La lettera sugli sgombri capri

Buongiorno,
questa mattina nel supermercato della mia città mi sono ritrovato attratto dall’etichetta di questa scatola di sgombri, il nome evoca un’isola a me cara e molto vicina e ho pensato subito che il pesce fosse pescato nelle acque che bagnano Capri. Leggendo più accuratamente l’etichetta, ho scoperto che il pesce può essere di origine UE e non UE e che addirittura viene prodotto in Cina. Sono rimasto esterrefatto da quanto una confezione possa trarre in inganno un consumatore. Non so se possa o meno configurare un reato, ma forse si tratta di un tentativo di inganno.
Saluti, Adriano

Sgombri Capri lettera 08.2024

La risposta di Roberto Pinton

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori all’articolo 26 prescrive che quando in etichetta è indicato un Paese d’origine o un luogo di provenienza di un alimento che non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, debba essere indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza effettivo di tale ingrediente, oppure debba essere precisato genericamente che tale paese o luogo è diverso da quello dell’alimento.

L’indicazione va apposta anche in tutti gli altri casi in cui l’omissione potrebbe indurre in errore il consumatore, in particolare se le informazioni contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare a un differente paese d’origine o luogo di provenienza (per esempio in etichetta è riportata l’immagine di un monumento chiaramente identificabile, di un paesaggio riconoscibile, di un personaggio storico).

Il successivo regolamento di esecuzione (UE) 775/2018 del 28 maggio 2018, indica le modalità di applicazione dell’obbligo introdotto dal regolamento (UE) n. 1169/2011.

Il secondo comma del suo articolo 1, tuttavia, precisa che, in attesa dell’adozione di norme specifiche, le disposizioni non si applicano ai marchi d’impresa registrati (così com’è CAPRI ®, registrato al n. 449 nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale) che costituiscano un’indicazione dell’origine.

Lattine di pesce in scatola aperte su un tavolo di legno
Per il pescato non è obbligatoria l’indicazione di origine UE e non UE

La successiva Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 (una specie di raccolta di FAQ sull’argomento) indica che il legislatore UE riconosce il carattere e gli obiettivi specifici dei marchi d’impresa registrati, che sono disciplinati da specifiche norme e che provvederà a esaminare ulteriormente la questione. Per ora, quindi, i marchi registrati che indichino o evochino un’origine godono di una deroga.

Il caso degli sgombri Capri e l’origine degli alimenti

Nel caso presentato dal lettore, l’indicazione “Sgombro CAPRI ® al naturale” è accompagnata, pur con minor evidenza, dalla chiara indicazione “Prodotto in Cina”: che lo sgombro non sia inscatolato nell’isola dei faraglioni è quindi del tutto trasparente. Per di più l’operatore indica volontariamente (il dettaglio non è obbligatorio per le conserve ittiche) l’origine UE e non UE del pesce pescato, con un’ulteriore precisazione al consumatore.

CAPRI ® è stato registrato nel secolo scorso, prima della normativa UE sul marchio. Ora non sarebbe possibile registrarlo: facendo salvi i prodotti DOP e IGP, il regolamento (UE) 2017/1001 del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione europea esclude la possibilità di registrare marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare la provenienza geografica, ma non tocca i marchi preesistenti né i loro diritti acquisiti.

Tutto ciò considerato, non ritengo la confezione né ingannevole né altrimenti censurabile. Ho comunque un dubbio: in etichetta è indicata l’origine UE e non UE dello sgombro contenuto nella confezione; l’indicazione è da ritenersi corretta se Igino Mazzola SpA spedisce al confezionatore cinese delle partite di sgombro pescate nella UE, da miscelare con partite pescate in mari extra UE, mentre va assolutamente modificata quando il contenuto sia interamente UE o (più probabile) extra UE.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, inviata dal lettore, Fotolia

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Osvaldo F.
Osvaldo F.
30 Agosto 2024 12:18

Frequentando da anni questo sito ho imparato quanto sia importante l’etichetta, specie per identificare ingredienti che a prima vista non c’entrano nulla, ad esempio etichetta Bevanda ai frutti di bosco con la bella foto, poi negli ingredienti il 40% è succo di mela a cui io forse sono allergico (da anni non lo consumo più). Per difendermi e non perdere troppo tempo, vado quasi sempre sui prodotti che conosco bene evitando le novità, salvo se proprio la voglio, leggere bene l’etichetta.
Detto questo, nel caso specifico direi che il prodotto è molto trasparente, salvo forse il simbolino del marchio registrato, che forse ad arte è assai piccolo quasi invisibile (resta quindi bene evidente CAPRI che pare una indicazione di origine)

Gino Infantino
Gino Infantino
30 Agosto 2024 14:19

E’ molto triste e amaro sapere che un’azienda registra il nome di un’isola italiana per definire la scatola del pesce del mare cinese. Benchè sia regolare, rimane il fatto che la motivazione della scelta del nome sia ambigua

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