Un lettore chiede se sia corretto definire “integrale” un prodotto preparato soprattutto con farina tipo 0 e una quota di cruschello. Ecco cosa prevedono le norme.
I prodotti da forno integrali devono essere fatti esclusivamente con farina integrale oppure è sufficiente aggiungere crusca o cruschello a una farina più raffinata? La domanda arriva da un lettore che ha acquistato una confezione di cracker integrali Esselunga e si è chiesto se la denominazione di vendita fosse corretta. Risponde Roberto Pinton, esperto di produzioni alimentari.
La lettera sull’integrale
Buongiorno, ho acquistato una confezione di cracker integrali Esselunga dove sull’elenco degli ingredienti viene riportato, tra le altre cose, farina di grano tenero tipo “0” (90%), cruschello di frumento (6%). Vorrei sapere se è consentito utilizzare la denominazione di vendita “crackers integrali” per un prodotto composto dal 90% di farina raffinata tipo “0” e dal 10% di cruschello. Faccio presente che ho acquistato tale prodotto convinto fosse un alimento ottenuto esclusivamente da sfarinati integrali cioè macinati dall’intero chicco.
Si allega foto confezione.
In attesa di gentile risposta porgo cordiali saluti.
Alessandro
La risposta di Roberto Pinton
La circolare del ministero delle attività produttive (MAP) 10 novembre 2003, n. 168 (Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari) pubblicata nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2004 indica che “l’uso del qualificativo «integrale» nella denominazione di vendita (esempio: biscotti integrali) risulta coerente sia nel caso di utilizzo di farina di frumento integrale acquistata come tale da aziende molitorie, sia nel caso in cui si ottenga tale prodotto, con le medesime caratteristiche, nell’ambito dello stesso opificio, ove viene utilizzata, aggiungendo crusca e/o cruschello alla farina di grano tenero. Il termine «integrale», infatti, implica la presenza di crusca e/o di cruschello in quantità tale da assicurare un significativo apporto nutrizionale di fibre nel prodotto finito. La crusca/cruschello sono, infatti, gli unici elementi che differenziano la farina di frumento integrale dalla farina di grano tenero (…). Pertanto non ha rilevanza alcuna, ai fini dell’informazione al consumatore, la messa in evidenza che si tratta di «farina integrale di grano tenero» proveniente dai molini con i parametri previsti dalla norma suddetta oppure di «farina di frumento integrale» sempre proveniente dai molini ma con parametri diversi da quelli previsti dalla norma o, infine, di farina integrale ricostituita, all’interno dell’azienda utilizzatrice, con parametri uguali o diversi da quelli previsti dalla norma. I prodotti finiti sono tutti legali con caratteristiche organolettiche pressoché identiche”.
Quanto sopra è poi integralmente confermato dalla circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) 18 settembre 2024 n. 31577 (Linee guida sulla dichiarazione della quantità degli ingredienti (art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011), nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l’etichettatura di taluni prodotti alimentari).
Le circolari possono non piacere, ma l’etichetta di Esselunga è del tutto allineata e quindi conforme alla norma.
Nota
È necessario precisare che la farina non è ‘raffinata’ (si raffina il petrolio, la raffinazione è un processo chimico), ma è ‘abburattata’ (cioè ‘setacciata’, è un processo meccanico); a seconda del tenore di abburattamento le farine in Italia si qualificano come “tipo 00” (ceneri massime 0.55%), “tipo 0” (ceneri massime 0.65%), “tipo 1” (ceneri massime 0.80%), “tipo 2” (ceneri massime 0.95%) e “tipo integrale” (ceneri minime 1.30%, massime 1.70%).
Roberto Pinton
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