Avrei bisogno di una delucidazione sull’attività di segnalazione all’autorità competente, nel caso di inadempienza contrattuale (fattura non pagata). La nostra azienda, come altre con cui ci siamo confrontati, ha apprezzato molto la moral suasion “imposta” dalla nuova norma, sia relativamente alle condizioni commerciali vessatorie, sia in tema di certezza dei tempi di incasso.
In linea teorica, perchè all’atto pratico, nel caso in cui un cliente non solo non paghi nei termini, ma non paghi in toto, cosa effettivamente possiamo fare?
Tutto quanto ho trovato sul sito dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è un regolamento su come si avvia l’istruttoria, che mi è parsa l’usuale trafila di norme e regolamenti che finisce per fare impantanare tutte le azioni pratiche di recupero del credito. Capisco che l’attività di segnalazione debba essere ben normata, al fine di tutelare le parti, ma alle aziende occorrerebbe uno strumento facile e snello con cui operare.
Oltretutto, vi invito ad andare sul sito dell’AGCM e trovare la sezione relativa all’articolo 62. Non è così facile… Per le aziende sarebbe utile poter accedere ad una sorta di database dei “cattivi soggetti”, coloro che hanno già compiuto abusi ai danni delle inprese e che, senza un’adeguata attività di segnalazione, continuare impunemente. Esempio: se un nostro cliente non paga una fattura di 1500 euro, cosa possiamo fare? Fino all’introduzione dell’articolo 62, ci siamo avvalsi di un legale, con scarsa possibilità di recupero, fra l’altro in tempi biblici, e con costi pari o superiori all’importo non pagato.
Con l’introduzione dell’articolo 62, ci siamo illusi di poter far conto sull’AGCM, la quale, avvalendosi dell’autorità della Guardi di Finanza, se non altro dovrebbe avere un potere di persuasione sul debitore inadempiente.
Ma torniamo all’inizio. Come possiamo fare a segnalare il comportamento scorretto? Inoltre, possiamo noi aziende conoscere chi abitualmente compie frodi?
Mirko
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Come é stato esposto con chiarezza nell’ebook “Articolo 62, una rivoluzione”, pubblicato a mia firma sul Il Fatto Alimentare, la legge 24.3.2012 n. 27 ha introdotto due sostanziali novità nei rapporti di cessione di prodotti agricoli e alimentari tra operatori professionali:
– un termine legale inderogabile a favore del debitore per il pagamento delle merci, oltre alla decorrenza automatica di gravosi interessi di mora,
– una responsabilità amministrativa a carico dell’acquirente nei casi di ritardo di pagamento o di violazione delle norme imperative da applicarsi a tali contratti (obbligo di forma scritta e di previsione degli elementi essenziali, divieto di un’ampia serie di pratiche commerciali sleali).
Il venditore può azionare i propri diritti in sede civile per il pagamento di crediti e interessi (anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo), la statuizione di nullità integrale o parziale del contratto, il risarcimento dei danni. Con tutti i limiti del caso, a fronte del rischio di ritorsione commerciale di grandi clienti verso chi agisca in giudizio nei loro confronti e dell’incertezza legata al funzionamento della giustizia in Italia (tempi biblici, difficoltà di esecuzione).
L’articolo 62 ha perciò introdotto uno strumento di giustizia ben più dissuasivo, affidando all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato il dovere di vigilare sull’applicazione delle nuove regole, e il potere di avviare i procedimenti anche d’ufficio (vale a dire, a prescindere da atti formali di denuncia), avvalendosi del supporto operativo della Guardia di Finanza.
In questo periodo storico (non a caso forse, pre-elettorale) l’AGCM ha tuttavia pubblicato sul proprio sito web uno schema di regolamento – volto a definire le procedure di istruttoria e irrogazione delle sanzioni stabilite dall’articolo 62 – che ad avviso dello scrivente rischia di vanificare del tutto lo spirito della norma.
Lo schema di regolamento riconosce infatti una libertà d’arbitrio sinora sconosciuta al nostro diritto amministrativo all’Autorità stessa, nell’esercizio pressoché esclusivo di una serie di poteri come:
– ricevere ogni segnalazione da parte di aziende o associazioni di categoria,
– valutare la ricevibilità degli esposti, sulla base dei parametri indicati nel regolamento in questione. Parametri, si noti bene, non previsti dalla norma primaria (la legge del Parlamento italiano) ma solo da quella secondaria (il decreto interministeriale 199/2012, atto a precisarne le modalità applicative),
– decidere se avviare il procedimento e in quali tempi gestirlo,
– decidere se avvalersi o meno, per ispezioni e altre attività, del supporto operativo della GdF (la quale risulterebbe priva di autonomia operativa e poteri di impulso),
– decidere se garantire la riservatezza del segnalante o buttarlo nelle fauci del cliente,
– decidere se e come altri soggetti interessati possano intervenire nel procedimento, per rafforzare la rappresentatività dell’istante o perché ne condividano le amare sorti di parte debole del rapporto.
In buona sostanza, se il progetto di regolamento dell’Antitrust non verrà riformato in misura sostanziale rispetto alla bozza pubblicata, si dovrà ricorrere alla giustizia amministrativa e/o costituzionale per garantire l’effettiva applicabilità dell’articolo 62 e la tutela dei soggetti da esso tutelati. Fatti salvi i casi più macroscopici di vessazioni che forse avrebbero già potuto trovare giustizia grazie al codice penale Rocco (che già nel 1930 stabilì apposite sanzioni per i delitti di truffa e di estorsione).
Se invece l’AGCM deciderà di rivedere il proprio progetto all’insegna della legalità, e di dare coerente applicazione all’articolo 62, gli operatori della filiera alimentare potranno ricavare una black list dei clienti da rifuggire consultando i bollettini settimanali e il database delle pronunce dell’Autorità (alla voce “concorrenza” del sito web). Stando così le cose, la formazione virtuale di tale black list rischia di seguire le sorti dell’indagine conoscitiva avviata dall’AGCM sul settore della grande distribuzione organizzata il lontano 27.10.2010: lettera morta.
Dario Dongo
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Avvocato, giornalista. Twitter: @ItalyFoodTrade
Gentili Signori,
ho emesso una fattura di segnalazione affari ……….lasciamo stare, in data 29 ottobre 2012 di circa 1100,00 euro.
Non riesco a farmela pagare……….
Posso avvalermi della Legge articolo 62???
segnalare al Garante questa situazione???
Saluti
Roberto SAULO
Buongiorno Avvocato,
In presenza di una situazione del seguente tipo:
– cliente estero che compra alimentari da fornitori italiani;
– i fornitori consegnano presso un depositario terzo in Italia;
– il depositario stocca la merce e cura la consegna all’estero per conto del cliente estero, in base alle richieste del cliente estero. Pertanto può’ accadere che certa merce resti in deposito per più’ mesi.
Domanda: il fornitore italiano può pretendere in ogni caso l’applicazione dell’articolo 62 al soggetto estero a partire dal giorno della consegna nel deposito?
Perché, in realtà’ in questo caso, il cliente non entra nella disponibilità’ immediata della merce.
Grazie per l’attenzione.
Distinti saluti.
Alessandro