yerba mate erba te

erba mate yerba teVi scrivo da un’azienda tedesca che si occupa di import-export di tè e tisane. Ultimamente c’è stato e c’è tuttora uno “scandalo” riguardante il mate o yerba-mate di agricoltura biologica. Il mate viene coltivato in Sud America e importato in Europa; finora naturalmente la categoria biologica è sempre stata venduta in Europa sotto la denominazione bio con rispettivo logo con fogliolina ed numero di certificazione dell’azienda che lo distribuisce. A quanto pare però, nella legislazione europea, il mate non è contemplato tra i prodotti di derivazione da agricoltura biologica… cioè detto in parole povere, nella “lista” degli alimenti che possono derivare da agricoltura bio, ci sono diversi tipi di piante e simili, tra cui tè, caffè, etc etc, ma non il mate.

La beffa è che l’erba mate sudamericana è coltivata rispettando tutte le norme bio e i livelli di pesticidi rientrano nei limiti, per cui il prodotto è davvero biologico, ma non essendo contemplato “nella lista” non può essere accompagnato dal logo EU BIO! La mia azienda sta avendo grossi problemi e discussioni interne a proposito per cui sarei grata se anche voi poteste dare il vostro contributo e opinione al proposito. Non ho trovato articoli in italiano… Sara

Risponde Roberto Pinton, segretario di AssoBio

La situazione del mate (Ilex paraguariensis) può sembrare un po’ particolare. L’allegato I al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il documento che indica quali sono i prodotti agricoli) al capitolo 9 comprende “Caffé, té e spezie, escluso il mate”.

yerba erba mate te
L’erba mate è espressamente autorizzata per uso alimentare

Ma il prodotto è espressamente autorizzato per uso alimentare (non è considerato un novel food, dato che ne è documentato un uso significativo nella UE come alimento e ingrediente alimentare in infusi e integratori prima del 15 maggio 1997), come si può verificare sul catalogo Efsa.
Ritengo quindi che l’esclusione è da intendersi strettamente relativa al capitolo 9, e che il prodotto vada comunque pacificamente considerato compreso nel capitolo 7, quello relativo a legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci. Diversamente argomentando (sostenendo, cioè, che il mate non va considerato incluso né nel capitolo 9 né nel capitolo 7 non si vede come l’Efsa avrebbe potuto esprimere il suo semaforo verde all’uso come alimento.

Deriva da una pianta? Sì. Se è escluso nel capitolo 9 che comprende gli affini “caffè, tè e spezie”, sta nel capitolo 7, assieme agli altri prodotti derivati dalle piante.

Il reg. CE n. 834/2007 sulla produzione biologica indica all’art.1 come proprio campo di applicazione:
a) prodotti agricoli vivi o non trasformati;
b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
c) mangimi;
d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.
Considerando l’erba mate un “prodotto agricolo trasformato destinato a essere utilizzato come alimento”, gli organismi di controllo hanno da sempre rilasciato la certificazione a quello prodotto in conformità al regolamento, tant’è che online si trovano dozzine di pagine sul mate con certificazione biologica, mi limito a citare (Shop.teeteathe.de; Teeshop-ronnefeldt.com; Teaboutique.de).

Sui prodotti provenienti da agricoltura biologica si trova questo logo europeo

Va da sé che il prodotto deve essere certificato da un organismo di controllo autorizzato dall’Unione europea o dall’autorità competente del Paese di produzione per il quale cui l’Unione europea abbia riconosciuto l’equivalenza.
In America Latina la Commissione ha riconosciuto Argentina, Cile e Costa Rica come Paesi il cui sistema di produzione soddisfa principi e norme di produzione equivalenti a quelli europei e le cui misure di controllo sono di efficacia equivalente.
Se il mate è prodotto in questi Paesi, va certificato da un organismo di controllo autorizzato dall’autorità competente nazionale (cioè Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA per l’Argentina, Servicio Agrícola y Ganadero per il Cile, Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería per il Costa Rica); se è prodotto in altri Paesi, dev’essere certificato da un organismo di controllo che sia stato direttamente autorizzato dalla Commissione europea.
Una volta che sia regolarmente certificato, può senz’altro essere commercializzato nella UE.

Dato però il dubbio sorto in Germania su un ipotetico “limbo” in cui fluttuerebbe il mate, il regolamento n.848/2018 (che dal 1.1.2021 sostituirà l’attuale reg. 834/2007) precisa espressamente nel suo allegato I che la certificabilità è da considerare estesa a una serie di prodotti, quali mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti,  gomme e resine naturali, cera d’api, oli essenziali, preparati erboristici tradizionali a base vegetale, di modo che nessun dubbio abbia a sussistere.

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