passata di pomodoro

Cucina italiana laziale romanaSulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto dei ministri delle Politiche agricole e dello Sviluppo economico che introduce in via sperimentale l’obbligo di indicazione in etichetta dell’origine dei derivati del pomodoro. Sono interessati conserve e concentrati, oltre a sughi e salse che siano composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro, così come già avviene per i prodotti lattiero caseari, la pasta e il riso. Tuttavia, le disposizioni si applicano solo a quelli prodotti in Italia.

Il provvedimento prevede che le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia, dovranno indicare obbligatoriamente in etichetta, in un punto evidente, il nome del paese nel quale il pomodoro è stato coltivato e di quello del paese in cui è stato trasformato. Se ciò avviene nel territorio di più Paesi, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: “Paesi UE”, “Paesi NON UE”, “Paesi UE E NON UE”. Quindi non ci sarà l’indicazione del nome del Paese ma solo del fatto se fa parte o meno dell’Unione europea. Se tutte le operazioni avvengono in Italia, si può utilizzare la dicitura: “Origine del pomodoro: Italia”.

Guardando le date contenute nel decreto si notano alcune curiosità. Il decreto è stato firmato dai due ministri il 16 novembre 2017 e ha impiegato più di tre mesi per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, cosa avvenuta il 26 febbraio. Inoltre, le disposizioni del decreto entreranno in vigore solo il prossimo 25 agosto ma i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di quella data potranno essere commercializzati fino al termine di conservazione previsto in etichetta. Infine, le disposizioni del decreto, il cui carattere viene definito “sperimentale”, cesseranno di valere il 31 dicembre 2020.

Insomma, un’innovazione di breve durata, tra tempi di applicazione completa e sua cessazione, che potrà terminare anche prima del 31 dicembre 2020 se nel frattempo la Commissione Ue emanerà un suo provvedimento in materia, come previsto dal regolamento europeo n. 1169/2011 sull’origine dell’ingrediente primario.

passata pomodori vasi
Pubblicato il decreto che obbliga l’indicazione dell’origine dei derivati del pomodoro

Un “bluff, un “grande inganno”, così definisce il decreto l’avvocato Dario Dongo su Great Italian Food Trade, sottolineando come il provvedimento sull’etichettatura dei derivati del pomodoro, così come quelli sull’origine di pasta e riso, sia illegittimo, perché non è stato notificato preventivamente alla Commissione europea, il cui via libera è necessario. “Da ciò deriva l’obbligo delle autorità amministrative e giudiziarie di disapplicare le relative norme, se pure formalmente in vigore, poiché emanate in contrasto al diritto europeo”, scrive Dongo, che contesta anche il fatto che i prodotti realizzati e/o confezionati altrove siano esclusi dal campo di applicazione dei decreti: “Sulla base dell’inviolabile principio di libera circolazione, addirittura i prodotti realizzati in Italia e commercializzati nel Mercato Interno attraverso società commerciali basata in altro Stato membro potrebbero venire sottratti all’applicazione delle norme”, osserva Dongo.

Se il decreto entrerà comunque in vigore, questo significherà che sotto la dicitura NON UE si maschererà il concentrato di pomodoro cinese di cui spesso parla Coldiretti come di un’invasione? No, secondo Anicav, l’associazione dei produttori, perché “le aziende italiane trasformano mediamente oltre 5 milioni di tonnellate di pomodoro fresco all’anno. Importiamo circa 200 mila tonnellate di concentrato di pomodoro da diversi mercati mondiali, quali Cina, Usa, Spagna, Portogallo e Grecia, ma lo rilavoriamo e ne esportiamo più del doppio. Pertanto, la produzione e la rilavorazione del concentrato è destinata essenzialmente al mercato estero, generando un volume di affari di circa mezzo miliardo di euro e qualche migliaia di occupati”.

Per quanto riguarda il decreto sull’introduzione in etichetta dell’obbligo di indicazione dell’origine dei derivati del pomodoro, l’Anicav esprime soddisfazione, confidando “che questo possa porre un argine alle speculazioni sterili e strumentali che la nostra industria ha subito e continua a subire e garantire al consumatore la massima trasparenza, pur nella consapevolezza che sarà necessaria un’omogeneizzazione tra la regolamentazione nazionale e quella comunitaria per evitare che la norma abbia un’efficacia limitata soltanto al territorio italiano, come già avviene per la passata di pomodoro”. Per “evitare la sovrapposizione di norme che potrebbe creare problemi alle nostre aziende”, l’Anicav si augura che la Commissione europea adotti rapidamente i provvedimenti previsti dal regolamento Ue del 2011, sui quali a gennaio ha finalmente aperto la consultazione pubblica.

L’ETICHETTA DI ORIGINE

Cibi con l’indicazione origine                    E quelli senza
Carne di pollo e derivati Salumi
Carne bovina Carne di coniglio
Frutta e verdura fresche Carne trasformata
Uova Frutta e verdura trasformata
Miele Pane e prodotti da forno
Passata di pomodoro Trasformati a base di pesce
Pesce
Extravergine di oliva
Latte/Formaggi
Pasta
Riso
Pelati, polpe, concentrato e sughi

© Riproduzione riservata

[sostieni]

0 0 voti
Vota
3 Commenti
Feedbacks
Vedi tutti i commenti
Simone Raineri
Simone Raineri
14 Marzo 2018 09:25

Uno spunto di riflessione:

perchè l’articolo 5 (sanzioni) fa riferimento a una Legge (109/92) abrogata ai sensi dell’Art. 30 del nuovo D.lgs sanzionatorio applicato all’etichettatura?

CM
CM
26 Marzo 2018 09:01

Buongiorno.
Il decreto prevede che venga indicata l’origine nei prodotti composti con pomodoro maggiore del 50%. Per un ketchup ottenuto con del concentrato che è sempre meno del 50%, è richiesta l’indicazione di origine del pomodoro?

Valeria Nardi
Reply to  CM
30 Marzo 2018 09:40

Il decreto ministeriale DM 16.11.17, Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro (https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-pomodoro-decreto-scaduto), in vigore dal 26.8.2018, si applica ‘esclusivamente ai seguenti prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale:

a) derivati del pomodoro di cui alI’art. 24 della legge 154/2016;

b) sughi e salse preparati a base dl pomodoro (di cui al codice doganale 20132000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale sia costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto a).’

Una salsa di tipo ketchup la cui formula contenga derivati del pomodoro in quantità inferiore al 50% rispetto al totale degli ingredienti è perciò esclusa dagli oneri d’indicazione in etichetta dell’origine della citata materia prima.

Rimane peraltro dubbia, in termini più generali, la legittimità e opponibilità agli operatori del citato DM 16.12.17. Il quale ha raccolto il consenso delle parti sociali interessate – produzione agricola primaria, industria conserviera e consumatori – ma non è stato notificato alla Commissione europea, come invece doveroso.

Per ulteriori approfondimenti al riguardo, si fa rinvio al capitolo finale dell’ebook gratuito ‘1169 pene’, dedicato al regolamento UE 1169/11 e alla sua attuazione in Italia, su (https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/1169-pene-e-book-gratuito-su-delitti-e-sanzioni-nel-food).

Avv. Dario Dongo