Integratori di collagene in polvere e in capsule su cucchiaini dorati con sfondo rosa

Gli spot dell’integratore alimentare Biostile Collagen Powder Blend sono ingannevoli. Lo ha stabilito il Giurì dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), che con la pronuncia n°24/2024 dell’11/10/2024 ha ordinato la cessazione delle pubblicità in onda sui canali Mediaset, perché ritenuti in contrasto con gli articoli 2 (comunicazione commerciale ingannevole) e 23bis (integratori alimentari) del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

La pubblicità dell’integratore

Nello spot contestato, una ricercatrice in camice bianco affermava che per ritardare l’invecchiamento, sarebbe una semplice e buona abitudine quella di “agire dall’interno assumendo il collagene”, una proteina la cui produzione cala con l’avanzare dell’età. Nella pubblicità quindi si sosteneva che sarebbe importante integrare il collagene con il “prodotto giusto”, ovvero Biostile Collagen Powder Blend, formulato “con 5 tipi di collagene idrolizzato e ingredienti naturali antiossidanti” che “aiutano i ridurre i segni dell’invecchiamento”. Nello spot si affermava anche che l’integratore “rinforza le ossa, muscoli e articolazioni” e “mantiene il tono di pelle, unghie e capelli” e invitava a inserirlo nella propria “beauty routine quotidiana”. La versione ridotta della pubblicità si limitava ad affermare che il prodotto “contrasta i segni dell’invecchiamento” e ripeteva il suggerimento di aggiungerlo alla propria beauty routine.

Biostile Collagen Powder Blend

Le criticità

Il Comitato di Controllo dello IAP ha ricordato che gli integratori alimentari possono vantare effetti specifici solo se EFSA ne ha validato i componenti sul piano scientifico. Per quanto riguarda il collagene, invece, l’Autorità per la sicurezza alimentare ha bocciato almeno quattro richieste connesse al rallentamento dell’invecchiamento cutaneo o al benessere della cute. Siccome lo spot era incentrato sul collagene presente nell’integratore, il Comitato di Controllo ha ritenuto messaggio e claim “inaccettabili”, nonostante in sovraimpressione comparisse per alcuni istanti la scritta: “le affermazioni usate si riferiscono … alla vitamina C e alle proteine … a curcuma e silicio”. Inoltre, il consiglio di inserire il prodotto nella “beauty routine quotidiana” è considerato in contrasto con l’indicazione di non considerare gli integratori alimentari come “sostituti di una dieta sana e di uno stile di vita sano”.

La difesa di Biostile

In sua difesa e a supporto dei messaggi contenuto nello spot, l’azienda Biostile ha portato uno studio clinico eseguito su un campione di 100 volontari sani, appartenenti a tutti e quattro i fototipi e con pelle sana, completato il 22 luglio 2024 e non ancora pubblicato su riviste scientifiche. La ricerca comprende sia auto-valutazioni dei partecipanti che misurazioni strumentali effettuate dal laboratorio su un sottogruppo di persone (22 su 100), selezionato in modo casuale. Secondo l’azienda, l’obiettivo della ricerca era quello di valutare i cambiamenti rispetto allo stato iniziale prima dell’assunzione del prodotto, e un effetto migliorativo sarebbe stato effettivamente confermato in più del 50% dei partecipanti. Il Comitato di Controllo ha contestato l’attendibilità dello studio clinico, in quanto non pubblicato, privo di un vero gruppo di controllo, e per altre criticità rilevate.

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Biostile, in sua difesa, ha portato uno studio clinico condotto su 100 voltontari

La decisione del Giurì sullo spot dell’integratore

Alla fine del dibattimento tra le parti, il Giurì ha dato ragione al Comitato di Controllo e ha ritenuto che Biostile non sia riuscito a dimostrare le proprietà vantate nello spot dell’integratore (principio di verità). Secondo il Giurì, infatti, lo studio scientifico presentato dall’azienda, oltre a non essere stato ancora pubblicato, è incompleto, dato che restano da effettuare, come ha confermato Biostile stessa, ulteriori test strumentali. Questo studio, quindi, non può essere usato come prova degli effetti dell’integratore.

Già in passato, il Giurì ha precisato che, per quanto riguarda effetti specifici degli integratori rivendicati nella pubblicità, è necessario attenersi ai claim approvati dall’EFSA, che ne verifica l’attendibilità sulla base di una valutazione scientifica, o quanto meno a quelli presenti nell’apposito elenco comunitario. Nel caso di un prodotto estremamente innovativo, per dimostrare la veridicità dei messaggi contenuti nello spot sarebbe stata necessaria la presentazione di evidenze più solide, basate su studi conclusi e pronti per essere sottoposti all’esame della comunità scientifica. Per questo motivo, il Giurì ha ritenuto lo spot in contrasto con gli articoli 2 e 23bis del Codice di Autodisciplina e ne ha ordinato la cessazione.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, Biostile

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roberto pinton
roberto pinton
7 Gennaio 2025 18:44

Non è l’unico motivo di non conformità.

Il regolamento UE n. 848/2018 all’articolo 30 dispone che i termini riferiti alla produzione biologica, ma anche “i loro derivati e le loro abbreviazioni, quali «bio» ed «eco»” possono essere utilizzati, soltanto nell’etichettatura e nella pubblicità dei prodotti conformi allo stesso regolamento sul biologico.

Il regolamento continua indicando che “nell’etichettatura e nella pubblicità non sono utilizzati termini, compresi quelli impiegati in marchi o denominazioni di società, o pratiche che possano indurre in errore il consumatore o l’utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti siano conformi”.

Nessuna norma esclude gli integratori alimentari da questi obblighi, quindi non è lecito il marchio commerciale “Biostile” per prodotti non conformi alla normativa biologica.

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