Alga Gurme burger vegetali classici 2018

Buongiorno, ho acquistato presso un punto vendita Ipercoop una confezione di Burger vegetali classici della marca “Alga Gurme”. Ho riscontrato che sulla confezione non è indicato da nessuna parte lo stabilimento di produzione.Sull’etichetta è riportata solo la dicitura “Prodotto in Italia – Distribuito da Bottega Vegetale SRL” (vedi foto sotto). È normale? In altri alimenti simili  ho sempre trovato entrambe le informazioni. Emanuele C.

Ecco il parere dell’avvocato Dario Dongo, esperto di diritto alimentare.

Il d.lgs. 145/17 è chiaro e categorico nel prescrivere l’obbligo di citare la sede dello stabilimento – di produzione o, se diverso, di confezionamento – su tutti i prodotti alimentari realizzati in Italia (non anche su quelli di provenienza estera, vedi articolo). A condizione che essi siano destinati alla vendita sul suolo nazionale (non anche nei casi di alimenti pre-imballati destinati all’export).

L’indirizzo dello stabilimento, nei casi sopra detti, può venire omesso solo sulle etichette di alcuni alimenti di origine animale, laddove l’etichetta riporti – come prescritto – un codice di riconoscimento sanitario in grado di identificare l’impianto di trasformazione.

Burger vegetali
Sui burger vegetali classici della marca “Alga Gurme” non è indicato lo stabilimento di produzione

Vale la pena al proposito ricordare che, nel caso l’alimento sia commercializzato con il marchio del distributore (es. private label della Grande Distribuzione Organizzata), l’etichetta deve obbligatoriamente riportare il nome o ragione sociale dell’operatore responsabile delle informazioni in etichetta (nell’esempio citato, la catena della GDO). Senza bisogno di citare il nome o la ragione sociale del produttore o confezionatore, fatto salvo il dovere di indicare l’indirizzo dello stabilimento.

L’etichetta segnalataci dal lettore risulta perciò non conforme alle regole vigenti, per difetto di indicazione della sede dello stabilimento (senza che ricorrano le deroghe previste dal d.lgs. 145/17).

Per maggiori informazioni sul d.lgs. 145/17, si fa rinvio a questo articolo.

Dario Dongo, FARE (info@fare.email)

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roberto pinton
roberto pinton
17 Febbraio 2018 20:55

Il decreto legislativo n.145/2017 è scritto coi piedi.
Concede 180 giorni per lo smaltimento delle etichette realizzate dalle imprese perfettamente a norma delle disposizioni vingenti al momento della stampa, con ciò dimostrando quanto poco il presidente del consiglio dei ministri, il ministro dello sviluppo economico, quello della salute, quello delle politiche agricole alimentari e forestali, quello dell’economia e delle finanze, quello della giustizia e il presidente della Repubblica (i cui autografi chiudono il decreto) conoscano il tessuto produttivo italiano, che a fianco di colossi che contano su grandi numeri e veloci rotazioni, vede un universo di piccole e medie imprese i cui magazzini di etichette, messi assieme, valgono miliardi di EUR che devono essere destinati al macero. Per non parlare della miriade di piccoli agricoltori che fanno trasfornare la propria materia prima, soliti a tirature di etichette che bastano almeno per un paio d’anni: per loro il decreto, in proporzione, fa ancora più danni (il che fa fresco a Coldiretti). I tipografi ringraziano, ma sarebbe bastato prevedere che l’impresa, fino a smaltimento (di etichette realizzate a norma delle leggi all’epoca vigenti) potesse indicare on line la sede dello stabilimento con chiaro riferimento al lotto: nessuno buttavia via niente e l’informazione era comunque garantita.

Di più: gli alimenti prodotti o confezionato in uno qualsiasi degli altri 27 Paesi UE, in Turchia, in Islanda, on Liechtenstein, in Norvegia, in Svizzera sono esenti dall’obbligo.
Ne discende che l’impresa Mario Rossi di via Po a Rho che si faccia produrre il burger vegetale (o qualsiasi altro articolo) in Turchia, in etichetta può indicare solo la propria sede, con ciò inducendo il consumatore a ritenere che il prodotto sia realizzato in Lombardia…

Ma anche: a cosa serve sapere che -mettiamo- un’ananas importato dal Costarica da un operatore (che ne è peraltro del tutto responsabile) è stato inscatolato a San Josè in Avenida Santa Teresa piuttosto che a Puerto Limòn in Calle Los Cocos?

Qualcuno s’immagina impettiti ispettori della nostra repressione frodi a suonare il campanello della planta de producción per farsi esibire da uno stupefatto gerente il manuale HACCP?