L’articolo 62 della legge 24.3.12 n.27 è chiaro nella sua essenza e spiega anche in dettaglio dove e quando si deve applicare la norma. Nonostante ciò la disinformazione continua e purtroppo le fonti sono anche autorevoli come nel caso delle comunicazioni firmate da Confesercenti-Fiesa.

 

In un documento diramato di recente si dice che poiché “la norma attuativa dellArt. 62 viene […] indirizzata alle casistiche di rapporti commerciali con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale […] se ne può dedurre che la norma risulta riferibile e applicabile alle sole relazioni economiche nelle quali sia chiaramente rilevabile lo squilibrio di potere commerciale, cosa difficilmente rintracciabile nelle caratteristiche economiche dei piccoli e medi operatori commerciali dellalimentazione o della filiera horeca. Stante dunque alla formulazione ultima […] non vi sarebbe obbligo di applicazione dellArt. 62, e del conseguente apparato neo-contrattuale, nei rapporti e nelle relazioni riconducibili alle fattispecie sopra elencate, caratterizzate dallassenza del significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciali.

 

Attraverso questo linguaggio forbito, non certo alla portata di molti degli associati alla Confederazione degli esercenti, si sostiene una tesi alquanto bizzarra e oltremodo fantastica.

L’associazione ritiene che la fonte primaria del diritto (l’articolo 62 della legge 27) debba sosttostare a una fonte secondaria (il decreto ministeriale di attuazione). Ma come é possibile che la norma secondaria delimiti il campo di applicazione di quella primaria?   Senza bisogno di scomodare esperti di diritto costituzionale, basterebbe un gruppo di comici a commentare questa interpretazione.

 

Suggerisce un cattivo consiglio chi fa intendere la non applicazione dell’articolo 62 ai canali tradizionali della distribuzione. Cattivo perché si basa su un falso teorema d’interpretazione; pessimo poichè volto a scoraggiare l’applicazione del diritto in nome di interessi corporativi che non dovrebbero trascendere la legalità.

 

Dev’essere chiaro agli aderenti di ogni corporazione – commercianti, pubblici esercenti, farmacie – che l’articolo 62 si applica inderogabilmente a tutti i contratti relativi alla cessione di prodotti agricoli e alimentari che intercorrano tra operatori professionali, a partire dal 24 ottobre 2012. E al complesso delle relazioni commerciali che ruotano attorno.

 

Pagamenti tardivi e pratiche commerciali sleali sono fuori gioco. E chi non lo vuole capire si espone al rischio di sanzioni amministrative tutt’altro che trascurabili. Sanzioni che partono da un minimo di 500 euro, sino a raggiungere i 500 mila, in relazione al fatturato dell’impresa e alla ricorrenza degli illeciti.

 

Dario Dongo

 

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claudio
claudio
30 Ottobre 2012 08:11

Questo vostro articolo è infarcito di errori primo fra tutti il non considerare le funzioni di un decreto applicativo. Detto questo cortesemente vorrei sapere, secondo voi, per quale motivo è stato inserito questo capoverso nell’ultimo decreto applicativo, capoverso che nel precedente decreto applicativo non era presente. Credo che sia evidente la volontà di comunicare qualcosa di aggiuntivo rispetto al precedente ambito di applicazione della norma. Questa voglia matta di creare suspance nell’attesa del vostro e-book è veramente non qualificabile.

giunela
giunela
1 Novembre 2012 06:07

Hanno voluto semplicemente ribadire che il decreto attuativo non può snaturare il fondamento di una legge. Principio noto ai più, forse meno alle associazioni di categoria !

Massimiliano
Massimiliano
2 Novembre 2012 15:54

Senza scomodare concorrenze sleali e amenità del genere, io dico che abbiamo lavorato tranquillamente ed in pieno accordo con pagamenti oltre i 60 gg con molti fornitori e mi sembra una ingerenza insopportabile in accordi privati tra aziende.
Se lo spirito della proposta era tutelare i piccoli produttori dallo strapotere delle grandi distribuzioni allora chi ha recepito la cosa ha "pisciato di fuori".

fabio
fabio
5 Novembre 2012 17:16

Quali sarebbero gli interessi corporativi? Nel rapporto fra singolo esercizio commerciale e fornitori o distributori nazionali da quale parte sta il rapporto di forza? Visto che le banche hanno da tempo chiuso i rubinetto i piccoli esercenti che potrebbero fare (oltre a chiudere) per evitare le sanzioni?