Ci capita sempre più spesso di ricevere segnalazioni da parte di lettrici e lettori, stupiti dall’assenza di una o più informazioni sulle etichette dei prodotti. È il caso di una lettrice che tempo fa ci ha inviato la foto di una confezione di filetti di orata acquistata presso un supermercato Pam Panorama, che appare carente di informazioni. Mancano per esempio la specie, la modalità di pesca/allevamento e l’eventuale zona di cattura. Ma sono obbligatorie? Di seguito la lettera giunta in redazione e la risposta di Roberto Pinton, esperto di normativa alimentare.
La lettera sull’etichettatura del pesce
Volevo segnalare l’etichetta di questi filetti di orata acquistato alla Pam di Vignola (MO). A mio avviso, sono presenti più errori o meglio mancanze.
La risposta di Roberto Pinton
La norma di riferimento è il regolamento (UE) n. 1379/2013 dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Il testo elenca le indicazioni che devono accompagnare: pesci vivi; pesci freschi o refrigerati; pesci congelati; filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati; pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine; crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia, cotti in acqua o al vapore; molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; alghe e altri prodotti minori.
Sono invece espressamente esonerati dagli obblighi specifici d’etichettatura estratti e sughi di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati (in altre parole il nome scientifico, la zona e le modalità di pesca non sono richieste per tonno, sgombri, sardine e ogni altro pesce in scatola, ferma restando la facoltà di indicarle a titolo volontario).
Le indicazioni obbligatorie
A norma dell’articolo 35 del regolamento l’etichetta deve presentare le indicazioni:
a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini “…pescato…” o “…pescato in acque dolci…” o “…allevato…”,
c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci;
d) se il prodotto è stato scongelato (non si applica al pesce utilizzato come ingrediente di un prodotto composto o successivamente affumicato, salato, cotto, marinato o essiccato)
e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.
Pesce preimballato vs non preimballato
Ma le modalità di etichettatura cambiano a seconda che si tratti di prodotto venduto preimballato o sfuso (più correttamente “non preimballato”). Nel caso segnalato dalla lettrice, il prodotto non si considera preimballato: tale categoria, infatti, non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita per la vendita diretta. Si tratta di una modalità di presentazione pensata per sveltire le operazioni di vendita a beneficio sia del consumatore che dell’operatore, ma, concettualmente, il prodotto posto in una vaschetta direttamente nel punto vendita è da ritenersi analogo a quello sfuso acquistato rivolgendosi all’addetto del banco della pescheria.
Secondo la legge, per i prodotti non preimballati, le informazioni obbligatorie sopra elencate possono essere fornite anche soltanto tramite altre modalità, come cartelli apposti sul banco di vendita al dettaglio. Non è una deroga limitata al pesce, ma vale in genere per tutti gli alimenti venduti senza preimballaggio; su tali prodotti anche l’art.44 del regolamento UE n.1169/2011 si limita a pretendere l’indicazione della presenza di allergeni, ma non obbliga alla fornitura delle altre indicazioni invece richieste per i prodotti preimballati.
Se l’indicazione del nome scientifico (Sparus aurata), il dettaglio se allevato o pescato e la zona di allevamento o pesca erano presenti su un cartello sul banco frigo da cui la lettrice ha prelevato il prodotto, la modalità è conforme alla legge.
Nota
Abbiamo chiesto più volte una risposta a Pam Panorama, ma, al momento della pubblicazione di questo articolo, non ci è arrivata.
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