Ho sempre un dubbio su cosa intendere come “origine” e come “provenienza”. Ad esempio, se un pesce (branzino) è stato pescato nella zona Fao 27 e me lo vende un francese è corretto scrivere  sull’etichetta “Origine: Francia” e “Pescato nell’oceano atlantico Nord-orientale, zona Fao 27”? E se compro i pesci da un fornitore spagnolo e sono stati pescati nella zona FAO 87, qual è l’origine? La Spagna o la zona Fao 87?

Alessandra

 

 

 

Il regolamento (CE) n. 2065/2001, relativo all’informazione del consumatore sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura, ha previsto le indicazioni obbligatorie che devono figurare sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui al Codice doganale NC 03. Vale a dire, tra gli altri, pesci, crostacei e molluschi venduti freschi, refrigerati, congelati, surgelati: prodotti non trasformati, ivi compresi quelli decapitati, tagliati a pezzi o in filetti, triturati. Sono invece esclusi i prodotti cotti o altrimenti preparati o conservati (es. prodotti panati/pastellati, conserve ittiche), di cui alle voci doganali NC 16.04 e 16.05.

 

I prodotti di cui alla voce NC 03, sia sfusi che preconfezionati, devono obbligatoriamente riportare – all’atto della vendita al consumatore finale – le seguenti informazioni:

– la denominazione commerciale della specie, secondo la nomenclatura prevista dai decreti nazionali( DM 31/01/2008 e successivi aggiornamenti),

– il nome scientifico della specie (notizia obbligatoria a partire dall’1.1.12, ai sensi del reg. CE n. 404/11 , art. 68),

– l’indicazione del metodo di produzione (es. pescato, pescato in acque dolci, allevato),

– la zona di cattura, secondo le definizioni in allegato al regolamento (es. Atlantico nord-occidentale, Mar Mediterraneo). In caso di allevamento, il Paese ove ha avuto luogo la fase finale di sviluppo del prodotto. 

 

NB: l’indicazione della zona di cattura con il solo riferimento alla “Zona FAO …” è ammessa tra operatori commerciali ma non in fase di vendita al consumatore finale. Il venditore al dettaglio può limitarsi a citare la zona FAO sui cartelli di vendita dei prodotti sfusi, secondo una circolare ministeriale, solo se nel locale è esposta la carta geografica FAO (in modo che il consumatore possa facilmente intendere il mare di provenienza). Tutte le informazioni di cui sopra devono accompagnare i prodotti in ogni stadio della commercializzazione, ai fini della tracciabilità.

 

Per rispondere al quesito della nostra lettrice abbiamo chiesto il parere di un’esperta del settore, la d.ssa Franca Peron di Aiipa, l’Associazione che rappresenta i produttori di gli alimenti surgelati e conserve in Italia: “Già oggi un pesce fresco o surgelato, in quanto non trasformato, non ha un luogo di ultima trasformazione sostanziale (atto a identificare l’origine, secondo il Codice doganale comune). Di conseguenza, la sua origine è il luogo di pesca”, chiarisce Peron.

 

“Aggiungerei che è più significativo comunicare che il prodotto è stato pescato, ad esempio, nel mar Mediterraneo (o in un’area più delimitata, che può sempre venire indicata su base volontaria), piuttosto che dire che il pesce è italiano o spagnolo… i pesci non viaggiano con la cartina geografica (!)”.

 

 

Per concludere la legislazione del settore ittico, ampia e dettagliata, già contempla previsioni in tema d’origine. È ora in corso un ulteriore dibattito, tra le Istituzioni europee, su un progetto di riforma specifica che coinvolge i prodotti ittici sia tal quali che trasformati. Appare prematuro ipotizzare cambiamenti in corso d’opera: è opportuno piuttosto che il legislatore comunitario metta a punto un quadro di riferimento, che sia di reale utilità per il consumatore e di concreta fattibilità per gli operatori, prendendo in considerazione sia la specificità del prodotto ittico sia quanto le norme europee armonizzate in materia di etichettatura dei prodotti alimentari hanno recentemente disposto.

 

Dario Dongo