Giovane donna esamina l'etichetta di uno yogurt da bere, kefir o latte davanti al banco frigo di un supermercato; concept: etichette

Il Commissario europeo con delega alla Salute e Tutela del Consumatore, John Dalli, ha deciso di diffidare la Lettonia dall’applicazione di un suo schema di legge nazionale sull’etichettatura dei prodotti lattiero-caseari. Un episodio di grande attualità anche per l’Italia, che si accinge finalmente a notificare la propria legge autarchica sull’indicazione d’origine sulle etichette.

Il progetto di legge lettone sulle etichette

La Repubblica baltica, a pochi anni dal suo ingresso in UE, ha avuto un rigurgito di protezionismo. Ha provato a introdurre a casa propria regole di etichettatura dei derivati del latte ulteriori rispetto a quelle europee. Prescrivendo notizie obbligatorie da accostare alla denominazione di vendita dei prodotti: a seconda dei casi, “Siero” o “Fatto con siero” (es. ricotte), “Preparazione”, “Con additivo X”, “Con aroma Y”, “Con grassi / proteine vegetali”, “…% materia grassa”. Ma il Commissario ha detto NO (vedi allegato). Capire perché è  semplice (1):

  1. Ci troviamo in un Mercato unico e tutti i suoi partecipanti – nel Trattato istitutivo, come nei singoli trattati di adesione – hanno aderito a cedere parte della loro sovranità in vista di un obiettivo comune che in primo luogo si realizza grazie alla libera circolazione dei beni e dei servizi
  2. La cessione di sovranità si esprime nell’approssimare e dunque “limare” le normative dei Paesi aderenti fino a che esse raggiungano la piena compatibilità con le regole comuni. Ma anche nel partecipare a un processo democratico di formazione delle regole comuni stesse. Non basta alzare la voce,  serve piuttosto portare avanti temi per contribuire in modo effettivo alla realizzazione di interessi condivisibili
  3. Nel caso delle etichette alimentari, le disposizioni comuni sono previste nella “direttiva etichettatura” (dir. 2000/13/CE) (2) promulgata il 20 marzo 2000 che indica i criteri generali cui attenersi. Il testo dice che, quando uno Stato membro ritiene “necessario adottare una nuova legislazione, deve comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisandone i motivi. La Commissione consulta gli Stati membri …  e può adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non abbia ricevuto parere contrario della Commissione” (art. 19)
  4. La “direttiva etichettatura”, che armonizza le normative nazionali (art. 3, comma 1), elenca in modo tassativo le diciture obbligatorie da riportare sui prodotti commercializzati (articoli 4-17)
  5. Tra le informazioni obbligatorie non coi sono quelle ventilate dalla Lettonia per i formaggi , per cui la Commissione reputa queste norme nazionali in grado di mettere a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi comuni (suggestiva l’espressione utilizzata, “jeopardize”), e le ha bocciate.

Le regole non possono essere ignorate

Tutto questo discorso conforta le tesi più volte sostenute da Il Fatto Alimentare e risulta in linea con quanto sostenuto da Paolo De Castro, Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo.

  • Le regole europee non possono venire liberamente calpestate,
  • la volontà politica di un singolo Stato membro, nelle aree soggette a regolazione comune, può venire espressa nei dibattiti europei ma non tradursi in discipline nazionali differenziate.

Purtroppo in Italia la verità è fuori moda, il suo posto è stato preso dalla menzogna mascherata dalla teoria del complotto. Anche sul tema dell’indicazione d’origine alcuni politici italiani affiancati da associazioni di categoria come Coldiretti – anziché riconoscere che  la nuova legge è palesemente contraria alle regole comunitarie – lanciano proclami contro presunti “boicottatori”. Ma chi sarà poi questo boicottatore, forse il Commissario europeo insieme ai responsabili dell’Ue che hanno preso posizione contro il provvedimento italiano?

Note

  1. Progetto di decisione della Commissione europea SANCO/10303/2011 (POOL/E4/2011/10303/10303-EN.doc)
  2. Dir. 2000/13/CE, “relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità

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