Abbiamo girato le domande del nostro lettore al Consorzio di Tutela dell’Arancia rossa di Sicilia Igp. Qui di seguito trovate la risposta.
Il Consorzio di Tutela ha ricevuto nei primi mesi del 2019 da parte di Coca-Cola Italia una richiesta per ottenere l’uso della denominazione nell’etichettatura, presentazione e pubblicità del prodotto “Aranciata rossa zero zuccheri aggiunti con succo di Arancia Rossa di Sicilia Igp”. Insieme ad essa è stata trasmessa la scheda tecnica del prodotto che prevede una percentuale di succo pari al 20%, lo stabilimento di produzione della bevanda e l’indicazione di aziende fornitrici di succo, che risultano essere in possesso dell’autorizzazione all’uso della denominazione da parte del consorzio.
Successivamente, dopo un’attenta verifica, il Consorzio ha concesso l’autorizzazione all’uso della denominazione nell’etichetta, nel rispetto dei criteri per l’utilizzo del riferimento all’indicazione geografica protetta stabiliti dal Mipaaft, del regolamento per l’uso della denominazione del Consorzio e delle disposizioni impartite che consentono l’uso del marchio, cn l’obbligo di:
- Acquisire il prodotto Arancia Rossa di Sicilia da produttore/confezionatore sottoposto al controllo di un organismo di certificazione (1) e/o da soggetto autorizzato dal Consorzio all’uso della denominazione;
- Impegnarsi a tenere un registro di carico e scarico tendente a dimostrare, tramite registrazioni, che la quantità di prodotto Igp utilizzata è corrispondente alla quantità di prodotto Igp acquisita nonché l’impegno a produrre la relativa documentazione.
Il Consorzio ha già provveduto a trasmettere l’elenco delle aziende autorizzate all’uso della denominazione all’Icqrf centrale e territoriale, Coca-Cola compresa. Le autorizzazioni rilasciate negli ultimi anni per l’uso della denominazione per prodotti composti elaborati e/o trasformati sono molteplici e riguardano i più svariati prodotti: marmellate, succhi, biscotti, granite, caramelle, amari…
La collaborazione dal 2014 con Coca-Cola non riguarda il Consorzio di Tutela, bensì il Distretto Agrumi, le cui attività nulla hanno a che vedere con le funzioni svolte dal Consorzio riconosciuto dal Mipaaft (2).
Il Disciplinare di produzione delimita il territorio inserito nella Igp, le cultivar ed in genere le caratteristiche del prodotto fresco. Inoltre, “è consentito, esclusivamente per l’ottenimento di spremute e succhi, l’utilizzo di arance di calibro compreso tra il calibro minimo previsto per le singole varietà ed il calibro 10 (60 mm di diametro). Ogni altro requisito associato alle singole varietà ad eccezione del diametro minimo e del calibro minimo, rimane invariato”.
Appare quindi evidente come il calibro piccolo, che possiede i requisiti fisici, chimici e sensoriali previsti dal disciplinare, viene utilizzato anche dall’industria di trasformazione per produrre succo Igp. Le industrie di trasformazione a loro volta per poter procedere alla commercializzazione di prodotti (succo concentrato ed altri derivati) con Arancia Rossa di Sicilia Igp devono richiedere l’autorizzazione al Consorzio. In questo modo la rintracciabilità del prodotto è documentata e garantita.
Infine, i controlli della tracciabilità del prodotto presso le aziende che, come Coca-Cola Italia, hanno ottenuto l’uso della denominazione, vengono condotti dal Consorzio, attraverso i propri agenti vigilatori, dal Mipaaft, dall’Icqrf di competenza centrale e territoriale e da tutti gli apparati dello Stato preposti alla tutela, alla vigilanza e al controllo delle frodi in commercio.
Note:
(1) Art. 37 del Regolamento (CE) n. 1151/12
(2) Articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999 n. 526
Fonte immagini: Coca-Cola Italia, Consorzio Arancia Rossa di Sicilia (Instagram)
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Gentile Direttore,
la risposta del Consorzio di Tutela della arancia rossa di Sicilia scritta con dovizia di particolari potrebbe risultare risolutiva agli occhi del consumatore, ma è, invece, assolutamente fuorviante. Ci si aspettava una risposta da parte della Fanta/Coca Cola visto che la osservazione era rivolta a questa ultima, invece ha replicato il Consorzio; ma grazie a questa risposta si può trarre spunto per fare un po’ di chiarezza sulla nebulosità che circonda il vasto mondo dei succhi (sembra una giungla anche per chi ci lavora). Parliamo di nebulosità perché, e questo non riguarda solo l’arancia, il processo di produzione di quelli che vengono definiti “succhi” (tralasciando i VERI succhi freschi) é molto complesso e prevede molti passaggi e molti attori. Il Consorzio asserisce di aver dato molteplici autorizzazioni all’uso della denominazione IGP, questo ha stimolato la ricerca sul web e il risultato è stato quello di trovare una miriade di aziende che si fregiano di utilizzare un succo a denominazione controllata, o un derivato come buccia o polpa. Ma torniamo al punto, chi sono queste aziende? Perché non è la sola Coca Cola ovviamente, che mette in commercio succhi di arancia rossa di Sicilia IGP. Sono degli “utilizzatori” che se va bene sono posizionati al quarto o quinto anello della filiera produttiva, non sono né aziende agricole, né stabilimenti di arance, né broker, né commercianti di prodotto fresco. E infatti questi “succhi” non hanno come ingrediente arance fresche ma, ebbene sì, succo CONCENTRATO PASTORIZZATO CONGELATO per gli addetti del settore anche FCOJ. Questo è un passaggio cardine, fondamentale per capire lo stupore che mi ha colto nel venire a conoscenza della autorizzazione data alla Coca Cola dal Consorzio di poter riportare in etichetta come ingrediente l’arancia Igp certificata. Sì, perché è l’ingrediente che deve obbligatoriamente essere Igp! Per essere più chiari è usato come detto un “concentrato” che viene fornito da industrie di trasformazione, cioè da coloro che materialmente e fisicamente modificano la materia prima concentrando il succo o ricavando altri semilavorati. Si fa presente peraltro, cosa che aggrava e complica il quadro, che nella industria di trasformazione la miscelazione tra i lotti è un “must” per raggiungere gli zuccheri necessari e valori di acidità accettabili. Quindi l’ingrediente/concentrato usato non è certificato ma è solo un derivato della trasformazione.
Per farla breve i Consorzi possono dare si l’autorizzazione dell’uso del marchio ma sole se il prodotto (in questo caso l’ingrediente), come citano tutti i regolamenti, è certificato prima di essere immesso nel commercio. Tutto ciò per maggiore chiarezza.