Veggie burger
Ci si può sempre fidare di un prodotto “vegan” o “meat souding”?

Dopo un’analisi critica sulla profanazione dei criteri tradizionali di produzione di panettone e pandoro, è giunta l’ora di affrontare un tema forse ancor più critico in quanto non limitato alle ricorrenze natalizie. È il fenomeno riconducibile a “meat sounding”, “vegetarian” e “vegan”. Variazioni di stile su una linea di informazione che è ancora confusa e merita appositi chiarimenti normativi, come di recente sollecitato in un’interrogazione del Parlamento alla Commissione europea. Quando il marketing detta le regole, se ne vedono di tutti i colori: non potrebbe essere altrimenti, poiché i consumatori sono la leva indipendente del mercato e le loro richieste si orientano nelle direzioni più varie, dal “gastro-eccentrico” al “salutistico”, passando per il “senza” (“gluten-free”, “senza olio di palma”, “OGM-free”, etc.). Ma al di là dei marchi commerciali e delle creative raffigurazioni, le denominazioni di vendita devono essere chiare e cristalline.

“La denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione de­scrittiva’ (reg. UE 1169/11, articolo 17.1). Questo funziona quando le regole di settore (europee o nazionali) descrivono in appositi disciplinari i metodi di lavorazione e le caratteristiche essenziali dei prodotti, affinché essi possano venire designati con determinati nomi. Al preciso scopo di prevenire ogni possibile fraintendimento dei consumatori sulla natura degli alimenti loro offerti. Come avviene, ad esempio, nell’intero ambito lattiero-caseario (grazie al reg. UE n. 1308/2013).

vegan
“Bisogna definire in modo inequivoco cosa si intende per vegetariano e vegano”

Il problema emerge in tutti quei casi nei quali, viceversa, manchi una “denominazione legale” a cui riferirsi per l’esatta distinzione delle referenze in vendita e la salvaguardia sia delle filiere tradizionali, sia dei consumatori. Lo osserviamo con crescente evidenza nei prodotti alimentari a base vegetale che vengono proposti come adatti a vegetariani e vegani e spesso richiamano i nomi caratteristici (1) delle preparazioni a base di carne (c.d. “meat sounding”). O ancora, quando a tali ultimi nomi siano riferiti alimenti che hanno ben poco a che fare con le tradizioni evocate (come è il caso della “mortadella” realizzata con carni avicole). Insomma, ci si può davvero fidare? Forse no, non sempre. Così il consumatore deve cimentarsi allo studio delle etichette, esaminare il dettaglio degli ingredienti e affrontare i dilemmi. “Gelatina alimentare”, “mono e digliceridi degli acidi grassi”, additivi citati con la sola sigla “E..” possono pure avere origine animale, e chi garantisce che non sia così? In tutto ciò il consumatore, come un segugio dritto alla meta, non deve lasciarsi distrarre dai pur suggestivi richiami grafici e pubblicitari, immagini e nomi che possono facilmente condurre fuori pista. L’apice è stato raggiunto dalla dicitura “Nduja vegana” (!). Ma come è possibile, e perché?

I principi generali di trasparenza e chiarezza delle notizie per il consumatore medio, è evidente, non bastano. Poiché la loro interpretazione è flessibile e varia di Paese in Paese, di autorità in autorità. E allora, bisogna definire in modo inequivoco cosa si intende per vegetariano e vegano, da un lato, e attribuire nomi legali alla vasta gamma di carni e preparazioni  di carne che caratterizzano la tradizione produttiva e gastronomica italiana. Sotto tale ultimo aspetto è intervenuta l’interrogazione (2) degli eurodeputati Paolo De Castro e Giovanni La Via al Commissario europeo Vytenis Andriukaitis. Un’interrogazione che si auspica avrà il doveroso seguito, per porre fine a innumerevoli casi di pubblicità ingannevole e concorrenza sleale.

Per maggiori informazioni, si vedano gli articoli relativi a meat sounding e alla disciplina – per ora, solo volontaria – di cibi per vegetariani e vegani.

Note

(1) Vedi approfondimento.

(2) Il testo dell’interrogazione.

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Domenico
Domenico
16 Dicembre 2016 23:24

Come possiamo ancora consentire che nel nostro paese il mercato ancora pratichi attivamente queste forme di suicidio commerciale quando altrove del buon nome dei nostri alimenti continuano a farne carne da macello? Dove sono gli integralisti dell’italiano real là dove regna l italian sounding?

ezio
ezio
18 Dicembre 2016 12:24

Penso occorra distinguere tra pubblicità ingannevole che causa concorrenza sleale in quanto possibile truffa in commercio, da prodotti chiaramente definiti da denominazioni ed etichette chiare ed inequivocabili, anche se diverse dalle preparazioni classiche e tradizionali antiche.
I tempi cambiano insieme ai gusti ed alle esigenze nutrizionali dei consumatori.
Se avessimo fermato il tempo al secolo scorso, avremmo strutto in ogni alimento e per vegani e cardiopatici sarebbe un mondo alieno.
Oggi abbiamo olio EVO al meglio e grasso di palma al peggio, ma è possibile anche la scelta vegetariana e dietetica, purché trasparente, corretta e consapevole.
In ultima analisi, la trasparenza e completezza delle etichette, con denominazioni chiare ed inequivocabili
dell’alimento contenuto, sia tutto quello che si può e si deve fare, senza paletti ideologici.
Esempi: Salame vegetariano, Mortadella/Bresaola di pollo, Formaggio di soia/riso, Panettone senza glutine, Pasta integrale di riso/mais/orzo/avena, ecc…e perché no anche la Nduja Vegetale per i vegani calabresi e non solo!
Cosa molto diversa dalla concorrenza sleale dei nostri prodotti tradizionali DOP ed IGP mal scopiazzati in tutto il mondo e commercializzati con denominazioni, queste si ingannevoli e truffaldine. (esempio il Parmesan)
Ma qui i disciplinari già ci sono e basterebbe farli rispettare con accordi commerciali internazionali decenti.
Che poi è quello che i Commissari europei dovrebbero fare non solo a parole e promesse.

Roberto Pinton
Roberto Pinton
18 Dicembre 2016 21:00

Paolo De Castro è stato un ottimo ministro delle Politiche agricole e un ottimo presidente della commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo.
Ma l’interrogazione scritta in cui lamenta che “pur non violando le regole” (l’onestà intellettuale è rimasta) si trovano sul mercato prodotti agro-alimentari a base vegetale che si richiamano a prodotti a base di carne è tecnicamente più che traballante.

Nell’attesa che la Commissione adotti gli atti di esecuzione relativi alle informazioni relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani (prevista articolo 36, comma 3 del regolamento n.1169/2011), mi pare necessario garantire che il dettaglio “vegetariano”, “vegano”, “vegetale” non sia ambiguo né confuso, ma sia idoneo a non trarre in inganno “per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione” (art.7 reg. n.1169/2011).

Una denominazione e/o un claim quale “ragù vegetariano” o “ragù vegano” mi paiono abbondantemente idonei a informare correttamente il consumatore che il prodotto che ha preso in mano non è ottenuto dalla prolungata cottura a fuoco lento di diversi tipi di carne, ma che si tratta, invece, di un prodotto che, pur avendo la stessa funzione d’uso e ispirandosi a tale ricetta, sostituisce la carne con ingredienti vegetali. Una parafrasi, se vogliamo.
Sul mercato, peraltro, esistono da tempo immemore ragù a base di pesce, senza che ciò abbia indotto autorevoli europarlamentari a interrogare la Commissione.

Sul mercato esistono pure da lungo tempo prodotti che si richiamano a insaccati o altri prodotti d’origine animale, che tuttavia mai sono stati oggetto di doglianza da parte di europarlamentari.
Uno per tutti, il “salame di cioccolata” (in cui la cioccolata non integra con una particolare nota aromatica un impasto di carne suina e bovina, ma assieme a biscotti e burro a questa si sostituisce interamente).
Ma ci sono anche i “Pesciolini di liquirizia”, che nemmeno il fanciullo meno accorto confonde con un prodotto ittico, c’è un liquore con il marchio registrato vagamente inquietante “Latte di suocera®”, ci son prodotti che nonostante l’estraneità alla produzione avicola ricorrono alla denominazione “Uovo di Pasqua”.
E che dire della “Colomba pasquale”, col cugino Panettone oggetto del decreto interministeriale del 22 luglio 2005 a firma dei ministri delle attività produttive Scajola e delle politiche agricole Alemanno?
Sembra arduo addebitar loro l’induzione alla violazione delle regole in materia di etichettatura.

La denominazione dell’alimento (art. 17 reg. (UE) n.1169/2011) è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione è quella usuale; ove non si ricorra nemmeno a questa, si è chiamati a fornire una denominazione DESCRITTIVA.

Nessuna norma europea né nazionale disciplina la produzione e commercializzazione della “cotoletta” né della “polpetta”, dell’ “hamburger” o dello “spezzatino” (per non parlar del “brodo” o dei “dadi per brodo”).
Mi sembra che le denominazioni “cotoletta vegetariana”, “hamburger vegetariano”, “polpettine 100% vegetali”, “spezzatino vegano” “dado per brodo vegetariano” consentano ai consumatori (onnivori, vegetariani e vegani) di conoscere la natura effettiva di tali alimenti e di distinguerli dai prodotti con i quali potrebbero confonderli, in assoluta aderenza allo spirito e alla lettera del reg. n.1169/2011.
Son pronto a cambiare idea quando la Commissione europea o il ministero delle Attività produttive dovessero ritenere sensato impegnare risorse economiche della collettività per l’elaborazione di una direttiva che riservi le denominazioni “cotoletta”, “hamburger”, “polpette”, “spezzatino” e “dado per brodo” ai soli prodotti a base di carne, ma per ora non c’è accenno a tale spreco che De Castro sembra, purtroppo, sollecitare.

Buon ultimo a occuparsi di DOP e IGP, il regolamento (CE) n. 1151/2012 si occupa della protezione delle indicazioni GEOGRAFICHE e delle denominazioni d’ORGINE dei prodotti agricoli e alimentari, allo scopo di favorire una concorrenza leale per gli operatori agro-alimentari e la disponibilità ai consumatori di informazioni attendibili sui prodotti.
Va bastonato l’operatore che usurpa una denominazione protetta, non ci piove.
Ma a esser protetta è la denominazione “Pane casareccio DI GENZANO” (non certo quella di “PANE CASARECCIO”) o quella di “Pane DI ALTAMURA” (non certo quella di “PANE”, che in base ad altre norme rimane il prodotto ottenuto dalla cottura di una pasta convenientemente lievitata di sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale e di ogni altro ingrediente alimentare).

A esser protetta è la denominazione “Mortadella BOLOGNA”, non certo la generica “Mortadella”, tant’è che sul mercato sono agevolmente reperibili “Mortadella Bologna IGP” che “Mortadella” senza qualificazione. Non si sollevi l’eccezione che pur sempre di prodotto a base di carne e lardelli suini si tratta: negli elenchi dei prodotti agroalimentari tradizionali redatti dalle Regioni in attuazione del decreto legislativo n.173/1998 (“Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole”) è agevole trovare le lombarde “Mortadella di fegato” e “Mortadella di fegato al vin brulè”, le piemontesi “Mortadella di fegato cotta” (detta anche “mortadella d’Orta”) e ”Mortadella di fegato cruda” (detta anche “fidighin” o “fideghina”), la veneta “Mortandele”, le toscane “Mortadella della Lunigiana”, “Mortadella delle Apuane”, “Mortadella sbriciolona di maiale di Camaiore”, “Mortadella di Prato” e “Mortadella nostrale di Cardoso”; tra i presidi Slowfood appare la “Mortandela affumicata della Val di Non”. Nessuna delle ricette di queste “mortadelle” ha a che fare con quella della “Mortadella Bologna IGP” e nessuno ha mai lamentato disorientamento del consumatore né concorrenza sleale nei confronti dei salumifici felsinei.

Una denominazione come “Bresaola della Valtellina vegetariana” non è tollerabile (e convengo che chi ne fosse responsabile andrebbe passato per le armi), ma non vedo quali diritti leda una pure poco congrua denominazione quale “Bresaola vegetariana” che si astenga dal far il minimo riferimento a un’indicazione GEOGRAFICA (è questa a essere protetta ai sensi del regolamento 1151/2012, non la generica denominazione ”bresaola”) e informa i consumatori di texture, consistenza e forma del prodotto.
Sempre in forza del decreto legislativo n.173/1998, le Regioni hanno iscritto nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali prodotti quali la “Bresaola di cavallo” (sia in Veneto che in Lombardia), la “Brusaula” (Friuli Venezia Giulia), la ”Bresaola affumicata” (Lombardia) e Bresaola della Val d’Ossola e nessuno ha detto “bah”.
Nessun “bah” nemmeno per il “Cacciatore d’asino” e il “Cacciatore di cavallo”, che pure riecheggiano i “Salamini italiani alla cacciatora DOP”, o il “Lardo in salamoia” che riecheggia il “Lardo di Colonnata IGP”.

Sul mercato non esiste il solo “WÜRSTEL” di carne suina come da tradizione, ma sono di agevole reperimento “würstel” di pollo, di tacchino, finanche di salmone, senza che ciò abbia mai attirato l’attenzione di mezzo europarlamentare. Dà loro fastidio solo il “würstel” di soia?
Di grazia, cosa nella denominazione “WÜRSTEL VEGETARIANO” induce in errore il consumatore?
Che concorrenza può mai fare un produttore di “würstel vegetariani” ai produttori di “würstel” a base di carni di maiale, di pollo, di tacchino separate meccanicamente o di salmone, assodato che consumatori vegetarani e vegani in ogni caso si asterrebbero dall’acquisto dei loro prodotti?

Una volta che dall’etichetta appaia evidente che di un prodotto vegetariano/vegano si tratta, nessuno è tratto in inganno e, qualora non si siano usurpate denominazioni protette, i diritti di nessuno sono lesi.
Convengo che è curioso che un vegetariano o un vegano siano attratti da un prodotto la cui presentazione ricorda quella dei prodotti di origine animale che ha scelto di non consumare, ma, curiosità a pare, non vedo la violazione di principi, requisiti e responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti.
Le informazioni sugli alimenti devono tendere a un livello elevato di protezione degli interessi dei consumatori, fornendo loro le basi per effettuare scelte consapevoli, anche nel rispetto di considerazioni sociali ed etiche.
“Spezzatino di soia”, “ragù vegetale” e “würstel vegano” mi sembrano definizioni trasparenti, nell’attesa che la Commissione metta mano agli atti di esecuzione sulle informazioni relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani.

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Il maggior produttore nazionale di pasta fresca ripiena immette sul mercato “RAVIOLI” inconsueti non solo nella sfoglia (bicolori e con cacao!), ma anche nella farcia, che vede Salsiccia e patate, Burrata e basilico, Salmone, Cacio e pepe eccetera.
Si tratta di un creativo rinnovamento di linea o di una criminale presentazione ingannevole?

Stenella
Stenella
Reply to  Roberto Pinton
27 Dicembre 2016 10:55

Roberto Pinton,
complimenti per l’intervento, concordo pienamente su tutto!

Alessandra Sammarco
Alessandra Sammarco
Reply to  Roberto Pinton
28 Dicembre 2016 10:56

Standing ovation per il commento!

Carla Torti
Carla Torti
28 Dicembre 2016 10:27

Grazie Roberto Pinton per l’intervento chiaro, intelligente e con cui sono pienamente d’accordo.
Carla