In una confezione di frutta secca, la nocciola essendo un allergerne va indicato con un carattere diverso? Risponde l’esperto di diritto alimentare Dario Dongo
In una confezione di frutta secca, la nocciola essendo un allergerne va indicato con un carattere diverso? Risponde l’esperto di diritto alimentare Dario Dongo
Redazione 25 Giugno 2014In riferimento all’articolo “Allergeni: come devono essere identificati in etichetta”, una lettrice ci scrive: «se utilizzo la dicitura mix di frutta secca sulla confezione di un prodotto, nello spazio dedicato all’elenco degli ingredienti la parola “nocciole” dovrei evidenziarla con un carattere differente?»
Grazie
Anita
—–
La risposta di Dario Dongo
La lista degli allergeni prevista nella legislazione comunitaria rappresenta un elenco dettagliato e tassativo. Vale a dire che ogni singolo ingrediente allergenico deve venire indicato con il suo nome specifico, al di fuori dei casi di derivati che in tutta evidenza ne denotino la presenza (es. burro, yogurt).
Non devono perciò ammettersi, indicazioni generiche e indistinte quali “frutta secca con guscio” o “cereali contenenti glutine”. Le quali, oltre a non rispondere alla lettera né alla ratio della norma, danneggiano la commerciabilità dei prodotti diminuendone inutilmente la fruibilità a consumatori vulnerabili solo ad alcuni, ma non a tutti gli ingredienti citati in via cumulativa.
A partire dal 14 dicembre 2014, la parola-chiave che esprime l’allergene (es. il termine ‘soia’ nella dicitura ‘olio di soia’) dovrà avere una particolarità grafica – es. maiuscoletto, sottolineato – in grado di distinguere la sua presenza rispetto agli altri ingredienti.
Dario Dongo
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Una domanda per l’avvocato Dongo: da dove si evince, nella normativa, la frase riportata “…ogni singolo ingrediente allergenico deve venire indicato con il suo nome specifico, al di fuori dei casi di derivati che in tutta evidenza ne denotino la presenza (es. burro, yogurt)”?
L’articolo 21 dice solo che l’omissione è prevista “nei casi in cui la denominazione fa chiaramente riferimento alla sostanza”: che è esattamente l’esempio dell’olio di soia, ma non è proprio l’esempio del burro a mio parere…anche perchè, evidenziare in caratteri diversi il termine BURRO non soddisferebbe il requisito della lettera b), non evidenziarlo affatto lo soddisferebbe ancora meno in quanto si ometterebbe di fatto l’allergene…
Per questo, l’unica dicitura corretta secondo la normativa, a mio parere è “burro (contiene LATTE)”.
Non sono avvocato ma ho capito questo: se la denominazione dell’alimento prevede (per legge) la presenza dell’allergene allora l’indicazione in etichetta non è necessaria.
Cito:
Articolo 9
…
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
…
Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), non sono richieste.
Attendo comunque la conferma di un esperto perché la cosa interessa anche me.
Luca, non sono avvocato nemmeno io, ma faccio questo ragionamento: la normativa prevede che vadano evidenziati i prodotti o le sostanze dell’allegato II. Il burro non rientra in tale categoria, ma il latte in esso contenuto invece sì. Quindi, poichè qualcosa deve pur essere evidenziato (altrimenti viene a cadere lo scopo di quella parte della normativa) l’unica cosa che accomuna il burro e l’allegato II è il latte. Comunque, vedremo l’interpretazione dell’avvocato.
Cari Alessandro e Luca,
la Vostra lettura è ineccepibile, e tuttavia già in fase di applicazione della c.d. ‘direttiva allergeni’ (dir. 2003/89/CE) la Commissione europea – in accordo con gli Stati membri – aveva adottato nelle proprie Linee guida un’interpretazione più ampia (http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/guidelines_6_10.pdf).
Citando proprio l’esempio di burro, formaggio e yogurt, che il consumatore allergico al latte è ben in grado di identificare senza bisogno di specifico richiamo.
Cordialmente
Dario
Grazie per la risposta.
Non mi è chiara tuttavia la conclusione: in sostanza andrebbe evidenziato il termine “burro” in quel caso? o non andrebbe evidenziato nulla?
Quindi, Avvocato, conferma che nel caso specifico del packaging del burro, non sarà obbligo mettere un’indicazione del tipo: “Burro – derivato del latte” ?
Cordialmente
Gianluca