Il prodotto acquistato dal signor Alberto presenta la scritta "Firenze" ben visibile sulla confezione (clicca per ingrandire)
Il prodotto acquistato dal signor Alberto presenta la scritta “Firenze” ben visibile sulla confezione (clicca per ingrandire)

Buongiorno, ho acquistato questa confezione di merendine  in un supermercato della catena LIDL Svizzera. Mi domando se sia corretto la scritta  Firenze”  che compare con una certa evidenza nel marchio, visto che si tratta di un prodotto fabbricato in Germania, come riportato sul retro dell’etichetta.

Alberto

Risponde l’avvocato Dario Dongo esperto di diritto alimetnare :
Gentile Alberto,
forse non tutti sanno che – o non hanno notato che – il regolamento Food Information to Consumers  ha introdotto una prima e importante novità in tema di indicazione dell’origine dei prodotti alimentari. Vi sono conseguenze di rilievo sull’obbligo di indicare il Paese dove ha avuto luogo l’ultima trasformazione sostanziale, anche quando non coincide con quello da cui l’alimento sembra provenire anche in ragione del marchio utilizzato. Approfondiamo l’argomento.
italian sounding
Dietro, però, si legge che è stato prodotto in Germania (clicca per ingrandire)

Il regolamento UE 1169/2011, nel confermare la generale facoltatività dell’indicazione del Paese di origine dei prodotti, dispone che “L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: (a) nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza” (articolo 26, Paese d’origine o luogo di provenienza, comma 2).

L’eurodeputata On.le Elisabetta Gardini aveva chiesto in un’interrogazione alla Commissione la conferma della legittimità del progetto, a suo tempo annunciato dal ministro Maurizio Martina, di ristabilire in etichetta in Italia l’obbligo di citare la sede dello stabilimento di produzione. Inoltre, aveva richiesto di chiarire la sussistenza del dovere di indicare il Paese di origine o il luogo di provenienza dell’alimento, ogni volta che la sua omissione possa indurre in errore il consumatore sulla sua effettiva origine, con particolare riguardo alle notizie che accompagnano la commercializzazione del prodotto, compreso il marchio commerciale utilizzato.

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In etichetta va indicato il Paese di ultima trasformazione sostanziale del prodotto

Il Commissario Vytenis Andriukaitis, nella risposta del 27/02/2015, ha chiarito l’obbligo di indicare l’origine del prodotto quando la sua omissione possa indurre in errore i consumatori a causa delle modalità di presentazione dei prodotti, anche in relazione dei marchi utilizzati (ai sensi dell’articolo 26.2.a). Vale a dire che in tutti i casi in cui un alimento venga commercializzato e promosso con un marchio italiano, e pur tuttavia esso sia stato realizzato in diverso territorio, deve essere precisato in etichetta il Paese di ultima trasformazione sostanziale del prodotto.

Ne deriva l’obbligo di specificare in etichetta il Paese di origine dell’alimento ogni qualvolta il prodotto appaia come “Made in Italy” – anche in ragione di un marchio che i consumatori associano all’Italia – e tuttavia sia stato realizzato altrove: è il fenomeno dell’Italian sounding. Il consumAttore ha perciò il sacrosanto diritto di sapere, per citare un paio di esempi, che una pizza surgelata a marchio Buitoni è realizzata in Germania, e che alcuni gelati Algida sono realizzati in Paesi diversi dall’Italia.

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Il governo italiano dovrò adeguare la normativa nazionale in tema di etichettatura a quella europea e definire le sanzioni per la violazione

Le autorità di controllo come le associazioni dei consumatori hanno perciò il diritto e il dovere di pretendere la citazione obbligatoria del Paese d’origine in etichetta, in tutti i casi in cui un alimento commercializzato con un marchio italiano non sia effettivamente prodotto in Italia. Sia pure in attesa che il governo italiano adempia ai suoi doveri di adeguare la normativa nazionale in tema di etichettatura a quella europea e di definire le sanzioni per la violazione di quest’ultima, le imprese a marchio italiano che abbiano delocalizzato la produzione sono già ora consigliate di inserire in etichetta il Paese di ultima trasformazione degli alimenti.

Quindi, in caso di dubbio, basta controllare l’etichetta per non lasciarsi ingannare da una bandiera o una scritta che richiamano al Paese d’origine del prodotto scelto e non incorrere nelle trappole dell’Italian sounding.

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Luc
Luc
29 Luglio 2015 09:44

Dunque, in buona sostanza, se la tortina “Firenze” riporta l’indicazione che è stata prodotta in Germania, è formalmente corretta, ma si consiglia di fare molta attenzione a tutto quello che è scritto in etichetta per capirne la reale provenienza.
Giusto?

Dario Dongo
Reply to  Luc
31 Luglio 2015 02:12

Proprio così, occhi aperti quando si va a fare la spesa!
Per ulteriori stimoli all’attenzione, segnalo anche il manuale ‘Leggere le etichette, per sapere cosa mangiamo’, edito da AltroConsumo, a firma di Marta Strinati e mia, la squadra di http://www.greatitalianfoodtrade.it

Laura
Laura
14 Agosto 2015 17:52

Quale consumatrice, a me pare corretto: io leggo le etichette, i nomi dei prodotti (ad esempio se hanno la parola ‘bio-eccetera’ sono solo nomi e non sempre corrispondono ad ingredienti del prodotto stesso o alla località.
Ci invitano a leggere ingredienti e luogo di produzione, ormai per me è diventata un’abitudine.