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Il 22 novembre con la pubblicazione del nuovo regolamento europeo
1169/2011 sulle etichette dei prodotti alimentari è iniziata
una fase di transizione con qualche dubbio sulla validità delle disposizioni nazionali italiane non coperte dal regolamento. La
riflessione su questo tema è firmata da Alfredo Clerici
tecnologo alimentare e collaboratore del sito Newsfood, che evidenzia alcuni aspetti
importanti come la dicitura sulla sede dello stabilimento di produzione (prevista nel dec.to leg.vo 109/92, art. 11), ma dimenticata dal
regolamento europeo perché l’indicazione non è prescritta dalla
legislazione comunitaria. «In Italia la scritta è obbligatoria – precisa
Clerici - speriamo che l'obbligo per i produttori italiani veng
a
mantenuto».
Analogo discorso per il numero di lotto (decr.to leg.vo 109/92, art. 13),
visto che il regolamento non dice nulla (probabilmente perché tale
indicazione era assente anche nella direttiva 2000/13/CE, abrogata
dall'1169/11).
“È curioso scoprire che un testo presentato come la summa delle
regole di etichettatura, manchi un elemento così importante in
materia di rintracciabilità... In ogni caso, l’indicazione prevista
dalla direttiva 1989/396/CEE (relativa alle diciture o marche
che consentono di identificare la partita di una
derrata alimentare), rimane obbligatoria.
L'altra perplessità di Clerici riguarda i tempi troppi dilazionati per l'adozione definitiva dei provvedimenti: il 1 gennaio 2014 scatta l'obbligo per le diciture sulle carni macinate, il
13 dicembre 2016 entrano in vigore le etichette nutrizionali mentre il 13 dicembre 2014 è la data ultima per le altre novità.
Per facilitare questa fase di transizione Clerici propone un documento di
23 pagine molto utile, dove mette a confronto le nuove e le vecchie regole (il documento è
scaricabile dal sito Newsfood).
Roberto La Pira



