In seguito all’entrata in vigore della legge 27/2012, che rivoluziona il sistema dei pagamenti dei prodotti alimentari, moltissimi lettori ci hanno scritto chiedendo delucidazioni in particolare sull’articolo 62.

 

Per un approfondimento sulla corretta applicazione della normativa si può scaricare l’e-book scritto dall’avvocato Dario Dongo “Articolo 62: una rivoluzione” e pubblicato da Il fatto alimentare.

Di seguito pubblichiamo alcune delle domande giunte in redazioni con la risposta dell’avvocato Dongo.

 

Noi facciamo spesso fatture con merci alimentari e alcolici, specialmente nel periodo natalizio. Cioccolato, pasta, dolci, salumi richiederebbero pagamenti a 30 gg, i vini 60: come mi regolo? Devo fare due fatture? Immaginatevi i problemi con fatture di 3 pagine a Natale!!!!

Patrizia

 

Siamo distributori di prodotti sia deteriorabili che non deteriorabili, volevamo sapere, se, circa l’obbligo di differenziare la fatturazione per le due tipologie a 30gg e 60gg, volendo concedere al proprio cliente un pagamento massimo di 30 gg, possiamo optare per un unico documento essendo unica la scadenza? Per il pagamento alla consegna è già previsto un unico documento, quindi non avrebbe senso un doppio documento se la scadenza è la più breve tra i 30gg. ed i 60gg.

Giancarlo

 

Se per un cliente è prevista come modalità di pagamento il contante allo scarico, si devono fare comunque fatture separate per merce deperibile e non deperibile?

Francesco

 

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Il decreto interministeriale di attuazione dell’articolo 62 indica l’obbligo di procedere a fatturazione separata per i prodotti agricoli e alimentari soggetti a termini di pagamento diversi.

 

Ciò non esclude, ad avviso di chi scrive, la possibilità di redigere un’unica fattura con un unico termine di pagamento non superiore a quello stabilito per i deteriorabili (30 giorni fine mese data certa ricezione fattura o ricevimento merci). Come pure nel caso di cosiddetta “rimessa diretta”.

L’articolo 62 infatti vieta la deroga ai termini legali di pagamento a vantaggio dell’acquirente/debitore ma non anche la deroga a favore del venditore/creditore che é la parte tutelata della norma.

 

Inoltre, l’ipotesi di una fattura unica con termine più breve di pagamento appare compatibile con la normativa fiscale applicabile. Ed è anzi coerente agli interessi della stessa Amministrazione finanziaria, la quale così anticipa i tempi di riscossione dei tributi relativi alle cessioni di prodotti non deteriorabili.

 

Dario Dongo

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