casse mele

soldi carrelloDopo un anno di attesa, è stato pubblicato il regolamento dell’Antitrust che stabilisce le procedure per i controlli sull’applicazione dell’articolo 62 (1). La macchina parte dunque, ma con il freno a mano tirato. Vediamo perchè, e cosa potrebbe accadere.

 

L’Autorità garante per la concorrenza e il mercato è incaricata della vigilanza sull’applicazione delle presenti disposizioni e all’irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689”, recita l’articolo 62 (2). Il Parlamento italiano ha perciò delegato l’Antitrust a vigilare sull’applicazione della legge, e a irrogare sanzioni amministrative pecuniarie ogni qualvolta ne riscontri la violazione.

Ma si sa, siamo in Italia, ove è diffusa la tendenza a discettare sulle norme con una certa libertà, salvo incontrare i limiti della giustizia amministrativa e costituzionale in caso di violazioni della legge. Così l’Autorità, anziché limitarsi alla scrupolosa applicazione della normativa, la adatta a modo suo. Come?

 

soldiL’AGCM vorrebbe limitare le verifiche solo alle situazioni in cui si accerti “un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale” dei contraenti. In realtà l’articolo 62 ha un campo di applicazione più ampio, che si estende a tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari in Italia tra operatori commerciali, e alle relazioni in cui essi si inseriscano. Oltretutto l’Autorità, nel ridurre la portata applicativa della norma, non indica i criteri da utilizzare per valutare la situazione di squilibrio. Il rischio é quello di una distorsione del mercato, laddove di fatto le grandi industrie venissero escluse dal rispetto delle regole.

L’AGCM vorrebbe poter scegliere le indagini cui dare seguito, con la facoltà di trascurare casi di manifesta violazione delle norme in quanto “non rientranti tra le priorità di intervento dell’Autorità” (art. 5, comma 1, lettera “e”).

 

muccheMa è possibile che una pubblica autorità delegata a vigilare l’applicazione di una legge possa scegliere quali casi seguire e quali no? È come se la polizia municipale decidesse di non occuparsi degli attraversamenti pedonali avendo deciso di attribuire priorità ai divieti di sosta. E se i pedoni vengono investiti sulle strisce (o, nel caso dell’articolo 62, se le piccole e medie imprese vengono schiacciate dalle catene di supermercati o dalle imprese che operano nella ristorazione collettiva), non se ne fa nulla?

 

L’Antitrust pare muoversi come fosse un ente privato, all’insegna dell’indipendenza. Ma su questo tema – come su quello delle pratiche commerciali scorrette, che Il Fatto Alimentare non manca di segnalare nelle ostentazioni più esemplari – trascurare le indagini “a propria discrezione” mal concilia con il bene pubblico che si dovrebbe tutelare. Senza dimenticare i legittimi interessi degli operatori della filiera e dei cittadini che subiscono i vari abusi commerciali. A questo punto, non rimane che attendere l’iniziativa di qualche volenteroso – magari un’associazione di produttori (dei comparti artigiano, industriale o agricolo) – che nei 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento presenti un ricorso al TAR, sollevando magari anche una questione di legittimità costituzionale.

 

Dario Dongo

 

(1) Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9.3.2013, la Delibera 6 febbraio 2013 dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) recante approvazione del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari”.

(2) Legge 24.3.12 n. 27, articolo 62, comma 8

 

© Riproduzione riservata

Foto: Photos.com